RIFORMA DELLE SANZIONI PER IL “REVERSE CHARGE”
(C.M. 16/E/2017)
Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul nuovo regime sanzionatorio collegato alla mancata o erronea applicazione del meccanismo dell’inversione contabile (cd. “reverse charge”), in vigore dal 1° gennaio 2016, che interessa anche le operazioni eseguite nel settore edile.
In particolare, la Circolare 11 maggio 2017, n.16/E illustra l’ambito applicativo delle nuove sanzioni, di cui all’art.6, commi da 9bis a 9-bis3, del D.Lgs. 471/1997, come modificato, da ultimo, dall’art.15, co.1, lett. f, del D.Lgs. 158/2015[1], differenziato a seconda del tipo di violazione commessa:
► omessa applicazione del “reverse charge” e non assolvimento dell’IVA
In caso di omissione, da parte del cessionario/committente, degli “adempimenti connessi all’inversione contabile” (mancata integrazione della fattura e conseguente omesso assolvimento dell’imposta), si applica una sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro (art.6, co.9-bis, del D.Lgs. 471/1997).
La predetta sanzione amministrativa di base (da 500 euro a 20.000 euro) viene aumentata nella misura compresa tra il 5% ed il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, nell’ipotesi in cui la medesima operazione non è stata correttamente contabilizzata[2];
► erronea applicazione del “reverse charge” con assolvimento dell’IVA
Nell’ipotesi in cui l’IVA è stata comunque assolta, ma il meccanismo di inversione contabile è stato applicato in modo errato, la sanzione è dovuta nella misura compresa tra 250 euro e 10.000 euro (art.6, co.9-bis1 e 9-bis2, del D.Lgs. 471/1997).
In particolare, sono state disciplinate due diverse fattispecie, che prevedono l’applicazione della citata sanzione:
– nei confronti del cessionario/committente, qualora il cedente/prestatore ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura, operandone comunque il versamento (operazione soggetta a reverse).
– nei confronti del cedente prestatore, qualora il cessionario/committente assolve in ogni caso l’imposta, applicando erroneamente il meccanismo dell’inversione contabile (operazione non soggetta a reverse).
Inoltre, viene prevista una sanzione più grave, in misura proporzionale, dal 90% al 180% dell’imposta, quando l’errore (applicazione del reverse invece dell’IVA ordinaria e viceversa), è determinato da intenti fraudolenti[3];
► errori nel “reverse charge” per operazioni esenti, non imponibili, escluse
Si tratta dell’ipotesi in cui il cessionario/committente applica (per errore) l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili, non soggette ad IVA ovvero inesistenti (art.6, co.9-bis3, del D.Lgs. 471/1997).
In tal caso, viene stabilito che, in fase di accertamento, dalla contabilità IVA del cessionario/committente devono essere eliminati sia il debito (IVA versata) che il credito (IVA detratta) erroneamente registrati, neutralizzando, in tal modo, gli effetti dell’errore.
Tuttavia, è salvaguardato il diritto al recupero dell’imposta eventualmente non detratta (per indetraibilità soggettiva o oggettiva) attraverso la nota di variazione[4], ovvero la richiesta di rimborso[5].
Dal punto di vista generale, rispetto alla previgente disciplina delle sanzioni connesse al “reverse charge”, le novità possono essere valutate in modo favorevole per il contribuente poiché prevedono:
– la generale applicazione della sanzione in misura fissa (invece che in misura proporzionale, come stabilito in precedenza);
– l’applicazione della sanzione in misura proporzionale (dal 90% al 180% dell’imposta) solo per le violazioni più gravi (intento fraudolento).
Si ricorda che le nuove sanzioni si applicano dal 1° gennaio 2016, anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 per le quali non siano stati emessi atti “definitivi” anteriormente al 1°gennaio 2016 (cfr. anche C.M. 4/E/2016).
Per quel che riguarda il settore delle costruzioni, si ricorda che il meccanismo dell’inversione contabile applica nelle seguenti ipotesi[6]:
– prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore[7];
– cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione[8];
– prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici[9].
L’ANCE sta predisponendo una Guida di approfondimento sul nuovo impianto sanzionatorio connesso alla mancata o erronea applicazione del “reverse charge”, come strumento d’ausilio per le imprese operanti nel settore delle costruzioni.
Note:
[1] Si ricorda che il D.Lgs.158/2015 è stato emanato in attuazione della legge 23/2014 (cd. “legge delega fiscale”).
[2] Ai sensi degli artt.13 e seguenti del D.P.R. 600/1973.
[3] In pratica, la sanzione più grave viene applicata al soggetto obbligato dalla legge al versamento dell’imposta in base al regime IVA sotteso all’operazione che, con intento fraudolento, non provvede a tale adempimento.
[4] Ai sensi dell’art.26, comma 3, del D.P.R. 633/1972.
[5] Ai sensi dell’art.21, comma 2, del D.Lgs. 546/1992.
[6] Cfr. la Guida dell’ANCE “Reverse charge nel settore immobiliare”.
[7] Art.17, comma 6, lett. a, D.P.R. 633/1972.
[8] Art.17, comma 6, lett. a-bis, D.P.R. 633/1972.
[9] Art.17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972.
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