NUOVO REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE SOA NELLE CATEGORIE OG2, OS2-A, OS-2B, OS24 E OS25
Il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto del 22 agosto 2017, n. 154, ha approvato il “regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, ora pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 252 del 27-10-2017, la cui entrata in vigore decorre dal 11-11-2017.Il ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto del 22 agosto 2017, n. 154, ha approvato il “regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, ora pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 252 del 27-10-2017, la cui entrata in vigore decorre dal 11-11-2017.Il Regolamento è previsto dall’art. 146, co. 4 del D.Lgs. 50/2016, il codice dei contratti pubblici.Con riserva di ritornare sull’argomento con un commento più approfondito si ritiene opportuno fissare sin da ora i principali punti che riguardano la qualificazione SOA delle aziende con non oltre 5 dipendenti e riprodurre la parte del testo del decreto che riguarda la qualificazione degli operatori su beni culturali.I lavori di cui disciplinati dal regolamento si articolano nelle seguenti tipologie: a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. Le categorie SOA interessate dal regolamento sono le categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 (per i parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e OS 25.
LA QUALIFICAZIONE SOA DI AZIENDE CON NON OLTRE 5 DIPENDENTI
A) REQUISITI
L’unico requisito generale aggiuntivo è quello relativo al certificato camerale che deve riportare fra le attività dell’impresa, a seconda dei casi, le diciture: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.
I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori sono:
a) idoneità tecnica; b) idoneità organizzativa; c) adeguata capacità economica e finanziaria.
a) Idoneità tecnica
L’idoneità tecnica é dimostrata dalla presenza di tutti i seguenti requisiti: 1) idoneo direttore tecnico, anche coincidente con il titolare dell’impresa;2) avvenuta esecuzione di lavori per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell’importo della classifica per cui é chiesta la qualificazione. I lavori eseguiti e documentati con i certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione possono essere utilizzati senza limiti temporali, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa.
b) Idoneità organizzativa
I restauratori, i collaboratori restauratori di cui si parlerà devono avere un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con l’impresa. Con riferimento alla categoria OG 2, il costo per il personale deve rispettare i valori previsti in generale dalla normativa SOA.Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneità é dimostrata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l’idoneità organizzativa é comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.
c) Capacità economica e finanziaria
Per le imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria é dimostrata da idonee referenze bancarie.
Lavori documentabili per la qualificazione
Sono validi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati, purchè i lavori siano effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione la parte dei lavori affidati in subappalto.
B) LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, in alternativa ad una adeguata attestazione SOA: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori o, in alternativa, avere il direttore tecnico come più oltre specificato; b) avere un organico determinato secondo quanto prima illustrato in relazione all’idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Detti requisiti vengono autocertificati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si é intervenuti. La loro effettiva sussistenza é accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
C) DIREZIONE TECNICA
La direzione tecnica deve essere affidata:a) per la categoria OG2 a soggetti iscritti all’albo professionale – Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. È richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al regolamento in commento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. Per le categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La qualifica di restauratore di beni culturali é acquisita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l’idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati.
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Decreto 22 agosto 2017, n. 154
Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (17G00169)
(GU n.252 del 27-10-2017) Vigente al: 11-11-2017
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
. . . omissis . . .
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito indicato come «Codice dei beni culturali e del paesaggio». 2. I lavori di cui al presente regolamento si articolano nelle seguenti tipologie: a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee; b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili; c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico. 3. Per quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, trovano applicazione le pertinenti disposizioni dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito indicato come «Codice dei contratti pubblici».
Art. 2
Scavo archeologico, restauro, manutenzione e monitoraggio 1. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni geologici che hanno con esse interagito, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili, riferibili al patrimonio archeologico. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell’uomo. 2. I contenuti qualificanti e le finalità della manutenzione e del restauro del patrimonio culturale sono definiti all’articolo 29, commi 3 e 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 3
Specificità degli interventi
1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ferma restando la procedura di cui all’articolo 12 del medesimo Codice, gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le priorità e le altre indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A tal fine le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto della pericolosità territoriale e della vulnerabilità, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro. Per i beni archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini diagnostiche. Titolo II REQUISITI DI QUALIFICAZIONE Capo I Requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori riguardanti i beni culturali
Art. 4
Qualificazione
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, commi 2 e 3, del Codice dei contratti pubblici, il presente Capo individua, ai sensi dell’articolo 146, comma 4, del medesimo Codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro relativi alle tipologie di lavori su beni culturali di cui all’articolo 1, comma 2. 2. Per i lavori di cui all’articolo 1, comma 2, di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall’articolo 12. 3. Ai fini della qualificazione per lavori sui beni di cui al presente titolo, relativi alle categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25, di cui all’allegato A al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, eseguiti per conto dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del Codice dei contratti pubblici, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni di cui all’articolo 1, comma 1, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori deve contenere anche l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti. 4. Per i lavori concernenti beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 148, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, trova applicazione quanto previsto dal presente Titolo sul possesso dei requisiti di qualificazione.
Art. 5
Requisiti generali
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 80 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, l’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 83, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, deve essere relativa: a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici; b) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d’arte; c) per i lavori inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di opere d’arte; d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.
Art. 6
Requisiti speciali
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1 sono: a) idoneità tecnica; b) idoneità organizzativa; c) adeguata capacità economica e finanziaria.
Art. 7
Idoneità tecnica
1. L’idoneità tecnica é dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati: a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 13;b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al settanta per cento dell’importo della classifica per cui é chiesta la qualificazione. 2. L’impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione é consentito, a condizione che sia rispettato il principio di continuità nell’esecuzione dei lavori, a prova dell’attuale idoneità a eseguire interventi nella categoria per la quale é richiesta l’attestazione, oppure che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell’impresa. 3. Nel caso di acquisizione di azienda o di un suo ramo, i requisiti di idoneità tecnica maturati dall’impresa cedente sono mutuabili a condizione che nella cessione vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell’organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni. 4. Ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell’esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, 31 gennaio 2006, recante «Riassetto delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale».
Art. 8
Idoneità organizzativa
1. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti superiore a cinque unità l’idoneità organizzativa é dimostrata dalla presenza dei requisiti indicati nel presente articolo. I restauratori, i collaboratori restauratori di cui al comma 3 e gli archeologi di cui al comma 4 del presente articolo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia con l’impresa. 2. Con riferimento alla categoria OG 2, tale idoneità é dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa a quanto previsto dal precedente periodo, l’idoneità organizzativa é dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al dieci per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OG 2 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione, di cui almeno l’ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente é documentato dal bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee in materia di bilancio dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL e alle casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi. 3. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, tale idoneità é dimostrata dalla presenza di restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo dell’impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi della disciplina vigente, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, l’idoneità organizzativa dell’impresa é dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quaranta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B, come precisate dall’articolo 28, comma 4, e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per i direttori tecnici non dipendenti i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi é effettuato con l’arrotondamento all’unità superiore. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa con riferimento alle categorie OS 2-A ed OS 2-B é comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali. 4. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, l’idoneità organizzativa é dimostrata dalla presenza di archeologi, in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, in numero non inferiore al trenta per cento dell’organico complessivo, con arrotondamento all’unità superiore. In alternativa a quanto previsto dal periodo precedente, l’idoneità organizzativa dell’impresa é dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di archeologo, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al trenta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 25 e che siano stati realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d’attestazione. Per le imprese che nell’ultimo decennio abbiano avuto un numero medio di lavoratori occupati costituito da dipendenti pari o inferiore a cinque unità l’idoneità organizzativa per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, é comprovata dalla presenza di almeno un archeologo.
Art. 9
Capacità economica e finanziaria
1. L’adeguata capacità economica e finanziaria dell’esecutore dei lavori é dimostrata dall’impresa esecutrice secondo quanto previsto dagli articoli 83, comma 2, 84 e 86 del Codice dei contratti pubblici. 2. In caso di imprese qualificate esclusivamente nelle categorie OS 2-A, OS 2-B e OS 25 l’adeguata capacità economica e finanziaria é dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Art. 10
Modalità di verifica ai fini dell’attestazione
1. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, i requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto sono attestati dalle SOA nell’ambito della procedura di qualificazione delle imprese.
Art. 11
Lavori utili per la qualificazione
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’articolo 7 contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell’articolo 102 del Codice dei contratti pubblici. 2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori approvati ed eseguiti nei singoli anni. 3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente decreto se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati. 4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 7 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L’impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto. 5. Le stazioni appaltanti, dopo l’attestazione del buon esito di cui al comma successivo, aggiornano, entro i successivi trenta giorni, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di cui all’articolo 213, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 6. Al fine di garantire il corretto esercizio dell’attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, di cui all’articolo 84, comma 7, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, accertata la regolarità delle prestazioni eseguite, attestano il buon esito dei lavori svolti.
Art. 12
Lavori di importo inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire lavori di scavo archeologico, monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e di materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico e archeologico e per i lavori su parchi e giardini storici sottoposti a tutela, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti, anche attraverso adeguata attestazione SOA, ove posseduta: a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell’invito alla gara ufficiosa, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, fermo restando il principio della continuità nell’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 7, comma 2 o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera a); b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 8 sull’idoneità organizzativa; c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorità preposta alla tutela dei beni su cui si é intervenuti. La loro effettiva sussistenza é accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice. Capo IIRequisiti di qualificazione dei direttori tecnici
Art. 13
Direttore tecnico
1. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti. 2. Il soggetto o i soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell’appalto, analogo incarico per conto di altre imprese qualificate ai sensi del Capo I del Titolo II; essi pertanto producono, alla stazione appaltante, una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, questi deve essere un dipendente dell’impresa stessa o ad essa legato mediante contratto d’opera professionale regolarmente registrato. 3. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente decreto é affidata: a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all’albo professionale – Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa; b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall’oggetto dei lavori in base alla disciplina vigente, a restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all’articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5; c) relativamente alla categoria OS 25, a soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all’articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, é richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali di cui al presente regolamento, attestata ai sensi degli articoli 87 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. 5. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell’ambito di lavori riferibili alle medesime categorie. 6. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti vengono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Titolo III
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
… omissis . . .
Art. 28
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le disposizioni dettate dal Titolo III, Capo I, si applicano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. 3. I bandi e gli avvisi di gara concernenti lavori su beni culturali restano disciplinati dalle previgenti disposizioni, quando la loro pubblicazione sia intervenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. 4. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, le categorie OS 2-A e OS 24 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ricomprendono anche i lavori relativi, rispettivamente, ai materiali storicizzati di beni culturali immobili e al verde storico di cui all’articolo 10, comma 4, lettera f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il rinvio contenuto nel presente regolamento alle categorie OG-2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24 e OS 25 di cui all’allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ovunque ricorra, dalla data di entrata in vigore del decreto previsto all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, si intende riferito alle corrispondenti categorie indicate nel medesimo decreto. 5. Per i lavori eseguiti all’estero si continua ad applicare la disciplina prevista dall’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. 6. La qualifica di restauratore di beni culturali é acquisita ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Nelle more del completamento della procedura di attribuzione della qualifica di restauratore, di cui all’articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, attraverso la pubblicazione dei relativi elenchi, i soggetti in possesso dei requisiti di legge possono proseguire lo svolgimento di attività lavorative e professionali. A tal fine tutte le stazioni appaltanti e gli uffici preposti alla tutela valutano l’idoneità allo svolgimento dei lavori di restauro da parte dei soggetti esecutori sulla base della qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 29, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o sulla base di ulteriori requisiti di qualificazione presentati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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