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22.06.2017 - urbanistica

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO: RICORSI INFONDATI

L’art. 17 bis della Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del decreto Legge 133/2014 cd. “sblocca cantieri”, ha inserito all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (TU edilizia) rubricato “Regolamenti edilizi comunali” il comma 1sexies con il quale era stato stabilito che il Governo, le Regioni e le autonomie locali concludono accordi, in sede di Conferenza Unificata, per l’adozione di uno schema di Regolamento Edilizio tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.
In attuazione di tale articolo era stato istituito un Tavolo di lavoro che ha visto la partecipazione del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, delle Regioni e di alcune associazioni imprenditoriali tra cui l’ANCE.
Il lavoro, durato quasi due anni, si è concluso con l’Intesa tra Governo, Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016 con cui è stato approvato il regolamento edilizio tipo (vedi news del 18 novembre 2016).
Prima dell’approvazione dell’Intesa la Regione Puglia e la Provincia autonoma di Trento, con due distinti ricorsi, avevano sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’articolo 17bis della Legge 164/2014 contestandone la competenza statale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza della del 26 maggio 2017, n. 125, ha dichiarato entrambi i ricorsi infondati rafforzando così l’Intesa.
In particolare la Corte, pur ritenendo corretta la tesi della Regione Puglia (secondo cui non è possibile ricondurre la disciplina censurata ai “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” e alla “tutela di concorrenza” ossia alla competenza esclusiva statale), ha evidenziato che la disposizione impugnata, introducendo il comma 1 sexies nell’articolo 4 del Dpr 380/2001, interviene nell’ambito della competenza concorrente in materia di “governo del territorio”.
Nella sentenza si legge che “Il legislatore statale, infatti, prevedendo che il Governo, le regioni e le autonomie locali «concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo», ha posto un criterio procedurale, di natura concertativa, finalizzato a semplificare la struttura dei regolamenti edilizi, anche attraverso la predisposizione di definizioni uniformi sull’intero territorio nazionale (…). La decisione di ricorrere a uno schema “tipo”, riflettendo tale esigenza unitaria e non frazionabile, può essere dunque annoverata a pieno titolo tra i principi fondamentali del governo del territorio. Essa, tuttavia, non pregiudica la possibilità, per le singole regioni, di operare nell’ambito dello schema e di svolgere una funzione di raccordo con gli enti locali operanti sul loro territorio”.
Con particolare riferimento alle censure sollevate dalla Provincia autonoma di Trento è stata, inoltre, chiarita l’applicazione del regolamento edilizio tipo nelle province autonome.
La Provincia ne aveva contestato l’applicabilità in riferimento alla previsione di due norme di salvaguardia (articolo 43bis del Dl 133/2014 e articolo 2, comma 2, del Dpr 380/2001) che per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome fanno salvi “il rispetto dei limiti e delle norme contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione”.
Sul punto la Corte ha ribadito il principio che “la clausola di salvaguardia svolge una funzione di generale limite per l’applicazione delle norme statali ove queste siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione” (ex plurimis, sentenza n. 31 del 2016; nello stesso senso, sentenza n. 241 del 2012) escludendone l’automatica applicabilità.
Con riferimento alla Provincia, comunque, la sentenza ha evidenziato che l’esclusione trova diretta conferma nel dato letterale dell’impugnato art. 17-bis della Legge 133/2014che, in coerenza con la clausola di salvaguardia, non menziona le Province autonome tra i soggetti chiamati ad attuare la procedura concertativa di adozione dello schema di regolamento edilizio-tipo.

 


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