QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERE L’ACCESSO AGLI ATTI DI GARA
(Consiglio di Stato sez. V 14/9/2017, n. 4346)
L’accesso a documenti della pubblica amministrazione deve essere motivato (ex art. 25 l. n. 241 del 1990) con una richiesta rivolta all’ente che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente, indicando i presupposti di fatto e l’interesse specifico, concreto ed attuale che lega il documento alla situazione giuridicamente rilevante (ex multis, Cons. Stato, V, 4 agosto 2010, n. 5226; V, 25 maggio 2010, n. 3309; IV, 3 agosto 2010, n. 5173).
Il diritto all’accesso documentale di cui trattasi (cfr. Cons. Stato, IV, 15 settembre 2010, n. 6899), infatti, pur essendo finalizzato ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed a favorirne lo svolgimento imparziale, non si configura come un’azione popolare, esercitabile da chiunque, indipendentemente da una posizione differenziata giuridicamente.
Ne consegue che l’accesso è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti si riferiscono direttamente o indirettamente, e comunque solo laddove questi se ne possano avvalere per tutelare una posizione giuridicamente rilevante.
L’onere, per il richiedente, di fornire adeguata motivazione dell’istanza – dalla quale devono emergere senza ambiguità ed incertezze i presupposti di cui si è detto – si giustifica quindi con la necessità di consentire all’amministrazione di verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni legge per l’ostensione: non può quindi pretendere, il richiedente, che sia l’amministrazione richiesta a doversi fare parte diligente per individuare, con apposita istruttoria, le eventuali ragioni fondanti l’istanza medesima.
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