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27.03.2017 - tecnica

NUOVE DISPOSIZIONI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI – NOVITÀ ANCHE PER IL CALCOLO DELL’ENERGIA RINNOVABILE ESTRATTA DALL’AMBIENTE CON LE POMPE DI CALORE

Si comunica che la D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha pubblicato sul BURL, Serie Ordinaria n. 12 di Lunedì 20 marzo 2017 il Decreto del dirigente di unità organizzativa dell’8 marzo 2017 – n. 2456 recante “Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12 gennaio 2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica”.
Si ricorda che con d.g.r. 6276 del 27 febbraio 2017 è stato stabilito di aggiornare i contenuti delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con d.g.r. n. 3868 del 17 luglio 2015, facendo proprio il principio di calcolo proposto dal Comitato Termotecnico Italiano per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente per produrre energia termica con le pompe di calore, in modo da riconoscere la maggior efficienza derivante dall’impiego diretto dell’energia primaria, con conseguente valorizzazione della quota di energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas.
Inoltre, con D.g.r. del febbraio 2017, è stato inoltre dato mandato al Dirigente competente a integrare le disposizioni allegate al decreto n. 176/2017 con le modalità di calcolo definite nella suddetta proposta, nel software CENED +2.0, stabilendo che l’applicazione della metodologia decorra dalla data in cui sarà pienamente operativa la nuova versione del software.

Si era reso quindi opportuno:

  • recepire il principio per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore, formulandolo in modo coerente con la disciplina regionale.
  • precisare che la verifica del fattore di trasmissione solare delle chiusure trasparenti deve essere eseguita anche quando queste ultime sono poste orizzontalmente, come i lucernari;
  • prevedere la possibilità di utilizzare un’unica targa energetica per più unità immobiliari negli stessi casi per i quali è prevista la possibilità di redigere un unico Attestato di Prestazione Energetica;
  • per favorire l’accertamento sulla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica, di chiedere al Soggetto certificatore di depositare la planimetria catastale dell’edificio contestualmente alla registrazione dell’APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici Regionale, prevedendo che tale disposizione decorra dall’1.1.2018, in modo da consentire l’adeguamento del suddetto Catasto.

Con tali presupposti la D.G ambiente ha decretato:

  • di sostituire le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo allegato B, entrambi allegati al decreto n.176 del 12 gennaio 2017, con le «Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica» e con il relativo allegato B «Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica»;
  • di stabilire che la nuova procedura per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore, descritta nelle «Disposizioni» di cui al punto 1, entrerà in vigore il 3 aprile 2017, data in cui sarà operativo, secondo quanto assicurato da Infrastrutture Lombarde, l’aggiornamento del relativo software di calcolo;
  • di riapprovare complessivamente, al fine di favorire una lettura unitaria della disciplina regionale, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

«Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica», corredato dai seguenti documenti:

  1. Definizioni
  2. Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica
  3. Relazione tecnica
  4. Attestato di Prestazione Energetica
  5. Targa energetica
  6. Titoli di studio del Soggetto certificatore
  7. Annunci commerciali
  8. Metodologia di calcolo

Allegati:

 


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