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26.10.2017 - lavori pubblici

MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA

È stato approvato definitivamente la legge recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscati”.È stato approvato definitivamente la legge recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscati”.Nel testo approvato che apporta, tra l’altro, modifiche al Codice antimafia (D.lgs. 159/2011) sono state confermate numerose disposizioni alcune delle quali richieste ed auspicate dall’ANCE ed in particolare:- la soppressione del criterio di delega volto a prevedere che nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell’offerta, fossero preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate;- la precisazione, con riguardo alla facoltà per l’amministratore giudiziario di avvalersi, nella gestione dell’azienda sequestrata, del supporto tecnico di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settore affini, che la scelta di questi debba avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall’amministratore giudiziario;- le modifiche alle disposizioni di delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Al riguardo, nello specifico:- è stata eliminata la previsione di incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva a favore delle imprese sequestrate e confiscate;- è stato soppresso il criterio direttivo sull’applicazione alle aziende sottoposte a sequestro o confisca delle disposizioni sul rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del DL 12/2001, convertito dalla L. 27/2012, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;- è stata soppressa la previsione di una riduzione dell’aliquota contributiva e assistenziale per i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;- è stata soppressa la possibilità, per chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita, di avvalersi di una riduzione dell’imposta sul valore aggiunto rispetto all’aliquota prevista compatibilmente con la normativa dell’Unione europea;- è stata soppressa l’adozione da parte dell’amministratore giudiziario, una volta verificati i contratti di lavoro in essere, delle iniziative necessarie per regolarizzare gli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l’avvio dell’amministrazione giudiziaria;- è stato soppresso il riconoscimento, nell’ambito del percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate, di uno sgravio contributivo e l’incentivazione dell’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore.
Tra le altre disposizioni:- vengono modificate le norme del Codice antimafia sulle misure di prevenzione personali prevedendone, in particolare, l’estensione agli indiziati del reato di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione nonchè dei reati di terrorismo, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e stalking;- vengono introdotte modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale; alla disciplina dell’amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario dell’azienda;- viene previsto che l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell’attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate;- viene introdotto, nell’ambito delle norme sull’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche, il riferimento agli accertamenti compiuti dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). Si tratta delle ipotesi in cui, anche a seguito delle verifiche disposte ai sensi del predetto art. 213 sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali ipotesi, il tribunale competente dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche;- viene prevista, per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società, l’applicazione della disciplina sulla destinazione dei beni e delle somme dettata dall’art. 48, comma 3, del D.Lgs 159/2011, Codice antimafia (dove viene previsto, tra l’altro, il mantenimento al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile o il trasferimento per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l’immobile è sito), disponendo, altresì, che l’Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l’intestazione del bene in capo alla medesima società;- vengono modificati i casi, di cui all’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 “Codice Antimafia”, in cui la certificazione antimafia non è richiesta, confermando l’esclusione per provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro, eliminando le “erogazioni”;- viene aumentata la pena per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis del Codice penale, da 1- 6 anni a 2-7 anni.
In corso d’esame è stata, altresì, soppressa – per esigenze di coordinamento – la norma che prevedeva l’introduzione nel Codice penale dell’art. 603-quater sulla confisca obbligatoria nell’ambito del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis C.p). Tale disposizione è, infatti, già contenuta nella legge sul caporalato (legge 199/2016).

 


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