MODELLO F24 – NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO – COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI CON I CANALI TELEMATICI
Si segnala che il D.L. n. 50/2017 ha stabilito nuove regole in materia di compensazione dei crediti fiscali.
In particolare, il provvedimento ha disposto:
► l’introduzione dell’obbligo generalizzato (a prescindere dall’importo del credito utilizzato) di utilizzare i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento e la compensazione di Iva, imposte sui redditi, Irap, ritenute, addizionali, imposte sostitutive;
► la riduzione da 15.000 a 5.000 euro del limite oltre il quale, per poter utilizzare in compensazione un credito fiscale con debiti fiscali di altra natura, è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità. Non è soggetta ad alcun vincolo la compensazione di crediti con debiti della stessa natura come, ad esempio, compensazione del credito Iva con debito Iva (compensazione verticale).
Ne consegue che i titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare il pagamento dei modelli F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, in presenza di compensazioni con tutti i crediti fiscali.
Per i titolari di partita Iva non sarà più possibile, in nessun caso, effettuare pagamenti o compensazioni di imposte mediante l’utilizzo del servizio home banking dei propri istituti bancari.
Il contribuente dovrà pertanto accreditarsi per avere accesso a “Fisco on-line” ed effettuare i pagamenti tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, oppure avvalersi di un intermediario abilitato.
Si informa, infine, che in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, con Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017.
Allegato: Risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941