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22.06.2017 - urbanistica

MODELLI UNICI PER L’EDILIZIA

Nella Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 è stato siglato l’accordo tra Stato – Regioni ed enti locali sull’adozione dei nuovi modelli unici per l’edilizia.
L’Accordo è frutto del lavoro avviato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Semplificazioni, che nei mesi scorsi aveva istituto uno specifico tavolo di lavoro con le Regioni e le associazioni di categoria.
L’ Ance ha partecipato attivamente ai lavori e ha contribuito alla predisposizione dei modelli unici.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 126/2016 (cd. SCIA 1) e D.Lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2) (vedi news n. 26978 del 13-01-2017) sono stati in particolare:
– aggiornati i modelli unici della SCIA, della SCIA in alternativa al permesso di costruire (prima DIA) e della CILA che erano stati già approvati tra il 2014/2015 (Vedi news n. 16571 del 16-06-2014, news n. 18752 del 22-12-2014);
– introdotti tre nuovi moduli relativi alla comunicazione di fine lavori, alla comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, alla SCIA per l’agibilità.
Nell’accordo è previsto che le Regioni dovranno adeguare la loro modulistica con la possibilità, come previsto nei precedenti accordi, di integrare la stessa nelle sezioni indicate come variabili con le specifiche normative regionali. I Comuni, a loro volta, si adegueranno sulla base delle eventuali integrazioni apportate dalla Regioni.
Nelle istruzioni operative che accompagnano la nuova modulistica è stato specificato che:
– non è più necessario allegare autorizzazioni, segnalazioni o comunicazioni che sono preliminari all’avvio dell’attività in quanto sarà lo sportello unico ad acquisirle e a trasmetterle alle amministrazioni interessate;
– non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990);
– le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati. La mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
Non sarà possibile chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l’accordo. La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).


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