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24.07.2017 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA EX. D.LGS. 148/2015 – CRITERI DI COMPUTO DELL’ANZIANITÀ DI EFFETTIVO LAVORO – NOTA N. 9631/2017

In relazione alla precedente lettera dello scorso 1° febbraio delle parti sociali dell’edilizia volta a chiedere chiarimenti a problematiche operative sulla Cassa integrazione guadagni ordinaria (cfr. Not. n. 5/2017), le stesse hanno richiesto un ulteriore approfondimento in merito al criterio di misurazione dell’anzianità di effettivo lavoro, pari ad almeno 90 giorni.
Il Dicastero con la nota n. 9631 del 2017, in riscontro appunto alla nuova istanza del 5 giugno scorso delle parti sociali, che si riproduce in calce alla presente, ha chiarito che per determinare tale criterio sia necessario preliminarmente verificare se sussistono o meno le condizioni per identificare il cantiere come unità produttiva, ossia se sussiste o meno il requisito di almeno 30 giorni di durata del cantiere.
In presenza di tale requisito, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere interessato dalla cassa integrazione guadagni. Diversamente, nel caso in cui il cantiere non presenti il requisito per essere identificato unità produttiva e quindi con una durata inferiore a 30 giorni, sarà la sede dell’impresa ad essere considerata unità produttiva su cui imputare i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili unità produttive.
Per completezza, la nota ministeriale ricorda che, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 148/15, il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro non è richiesto in caso di intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili.

Ministero del Lavoro

Roma, 14 giugno 2017

Nota n. 9631

Oggetto: Lettera parti sociali settore edilizia.
Facendo seguito alla nota prot. 6328 del 13 aprile 2017 di questa Direzione Generale, in relazione agli ulteriori chiarimenti richiesti con la nota pervenuta a questa DG in data 6 giugno 2017 (All.1) dalle parti sociali, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo prot. 4030 del 13 giugno 2017, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento alla problematica posta dalle parti sociali nell’ambito della nota allegata, si evidenzia che occorre tenere distinti i due aspetti della questione che attengono, l’uno, alle caratteristiche che deve avere un cantiere edile per essere qualificato come “unità produttiva” ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale, l’altro, alla verifica in capo ai lavoratori del requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento.
Ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva”, è stato stabilito che il cantiere debba avere una durata di almeno 30 giorni.
Pertanto, per i cantieri che costituiscono unità produttiva, la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere. Con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni. Fermo restando che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la verifica del requisito dell’anzianità di effettivo lavoro non va effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.
Diversamente, nel caso in cui un cantiere abbia una durata inferiore a 30 giorni e non sia dunque qualificabile come unità produttiva autonoma rispetto all’impresa, può essere considerata, come unità produttiva di riferimento dei lavoratori, la sede dell’impresa, alla quale vengono imputati i giorni di lavoro effettuati nei cantieri non qualificabili come unità produttive.
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.


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