L’ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST SOSTITUISCE IL NULLAOSTA ANTIMAFIA
La funzione delle cosiddette “White list” è quella di monitorare sotto il profilo antimafia le imprese che operano in settori particolarmente esposti alle infiltrazioni mafiose.
Tali imprese per poter partecipare ed assumere appalti pubblici hanno ora l’obbligo di essere iscritte in tale elenco tenuto da ciascuna Prefettura. L’iscrizione alle white list, per tali imprese, diventa così vincolante, spazzando via i dubbi sull’obbligo, a causa di una ambigua formulazione inserita nel regolamento del 2013 che le ha istituite. Questa posizione è contenuta in un nuovo Decreto (Dpcm 24 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio 2017) che modifica in più punti il vecchio regolamento estendendo il raggio di azione delle white list .
L’iscrizione in detto elenco della prefettura potrà sostituire la documentazione antimafia (comunicazione e informativa) per appalti di qualunque importo e soprattutto anche se di natura diversa dal settore specifico per il quale l’impresa ha richiesto e ottenuto l’iscrizione.
Si rammentano i nove settori che la legge Anticorruzione (legge 190/2012) ha individuato come a maggior rischio infiltrazione e per le quali sono state istituite le White list:
Si tratta delle seguenti attività, che si pongono tutte “a valle” dell’aggiudicazione degli appalti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto terzi;
i) guardiania dei cantieri.
L’elencazione sopra indicata può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con quelli della Giustizia, delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Economia e Finanze.
Il provvedimento chiarisce definitivamente che, senza iscrizione, chi lavora in questi settori non può ottenere appalti pubblici o subaffidamenti. Il decreto prova anche a stabilire un raccordo tra le white list e la banca dati unica antimafia inaugurata a gennaio 2016, anche se i due strumenti di verifica rischiano di accavallarsi.
Può capitare infatti che un’impresa abbia fatto domanda di iscrizione alle white list ma non risulti ancora tracciata dalla banca dati. In questo caso scattano le procedure ordinarie previste dal codice antimafia, cioè i controlli sull’impresa, da concludere entro un massimo di 30 giorni (45 nei casi più complessi). Al termine dei 30 giorni, salvo i casi più urgenti, la stazione appaltante potrà concludere il contratto con facoltà di revocarlo in presenza di un successivo riscontro negativo (rimanendo salvo il diritto dell’appaltatore al pagamento delle opere già eseguite).
Sancito con certezza l’obbligo dell’iscrizione alle White list, e considerata la sua validità per ogni tipologia di appalto, è probabile che questo diventi lo strumento principale per la verifica antimafia.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 2016
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (GU n.25 del 31-1-2017)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
. . . . omissis . . . .
Decreta:
Art. 1 Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013
1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di cui all’art. 1, comma 52, della legge, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria, all’iscrizione dell’impresa nell’elenco. L’iscrizione nell’elenco è soggetta alle seguenti condizioni:
a) l’assenza di una della cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del Codice antimafia;
b) l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’art. 84, comma 3, del Codice antimafia.»;
b) dopo l’art. 3, è inserito il seguente: «Art. 3-bis (Obblighi dei soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia). – 1. La consultazione dell’elenco, secondo le modalità stabilite dall’art. 7, è la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l’informazione antimafia ai fini della stipula, dell’approvazione o dell’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all’art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore. Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionale unica e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3, del Codice antimafia e a tal fine i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia consultano la Banca dati nazionale unica.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 52-bis, della legge, i soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono, con le modalità previste dal comma 1, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.
3. I soggetti di cui all’art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia comunicano, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell’elenco»;
c) all’art. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai sensi dell’art. 1, commi 52 e 52-bis, della legge l’iscrizione nell’elenco tiene luogo della documentazione antimafia:
a) per l’esercizio delle attività per cui l’impresa ha conseguito l’iscrizione;
b) ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali l’impresa ha conseguito l’iscrizione nell’elenco.»;
d) all’art. 8, comma 3, le parole «di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’art. 81 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».
Art. 2 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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