LE NORME DI BANDO, ANCORCHÉ IN CONTRASTO CON SOPRAGGIUNTE NORMATIVE, NON POSSONO ESSERE DISAPPLICATE
(TAR Basilicata sez. I 11/9/2017 n. 596)
Una costante giurisprudenza afferma che la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate dalla lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, che non può essere disapplicata nel corso del procedimento neppure nel caso in cui talune delle regole in essa contenute risultino non più conformi allo ius superveniens, salvo naturalmente l’esercizio del potere di autotutela (Cons. Stato, sez. V, 28 aprile 2014, n. 2201). Inoltre, i chiarimenti non possono in nessun caso integrare il capitolato di gara ed essere vincolanti per la commissione aggiudicatrice (Cons. Stato, 23 settembre 2015, n. 4441). In altri termini, la lex specialis deve essere osservata integralmente dalla stessa stazione appaltante, e non può formare oggetto di disapplicazione, mentre ogni modificazione va previamente disposta nelle medesime forme con le quali è stata adottata, sicché i chiarimenti in risposta a quesiti non possono costituire integrazioni o modificazioni delle disposizioni di gara (C.d.S., sez. III, 13 gennaio 2014, n. 98)
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