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26.10.2017 - lavori pubblici

LA NON CONGRUITÀ DI SINGOLE VOCI NON FA VENIR MENO LA VALIDITÀ DELL’OFFERTA

(Consiglio di Stato, Sezione V, 27 luglio 2017, n. 3702)

Anche il motivo diretto a contestare l’esito della verifica di anomalia non ha pregio. Il giudizio di non anomalia risulta attendibile (risulta che Sinergie consegue un utile pari al 7,20% dell’importo contrattuale) ed è, comunque, espressione di ampia discrezionalità sindacabile in sede giurisdizionale solo ab extrinseco, per profili di manifesta illogicità o per la presenza di manifesti errori di fatto. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in numerose occasioni ha evidenziato che nelle gare pubbliche, il livello di approfondimento richiesto alla stazione appaltante in sede di valutazione della non anomalia dell’offerta, rispetto alle singole voci di costo presentate, varia in funzione delle caratteristiche dell’offerta e della plausibilità delle giustificazioni già rese rispetto alle singole voci, venendo in considerazione un giudizio discrezionale in ordine alla complessiva affidabilità dell’offerta, su cui il giudice effettua un sindacato ab estrinseco; il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l’ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell’offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem
alle giustificazioni rese dall’impresa offerente (in questi termini cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2017, n. 2319).


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