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24.02.2017 - lavoro

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – RICORSI AMMINISTRATIVI AVVERSO GLI ATTI DI ACCERTAMENTO IN MATERIA LAVORISTICA E PREVIDENZIALE – CIRCOLARE N. 4/2016

Si informa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con nota n. 4 del 29 dicembre 2016 ha fornito istruzioni operative in merito alla trattazione dei ricorsi amministrativi che possono essere proposti avverso gli atti di accertamento adottati in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa.
A tal proposito si rammenta che il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha modificatogli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, concernenti la trattazione dei ricorsi amministrativi avverso le ordinanze-ingiunzioni e gli atti di accertamento emessi in materia di lavoro e previdenza sociale.
Nello specifico, dopo aver evidenziato che le nuove disposizioni hanno efficacia dallo scorso 1° gennaio 2017, il predetto Ispettorato fornisce le istruzioni operative di seguito richiamate.
L’art. 16 del Decreto Legislativo n. 124/2004, nel testo novellato dall’art. 11, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo n. 149/2015, stabilisce che, al fine di garantire l’uniforme applicazione delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all’art. 13, comma 7, del Decreto Legislativo n. 124/2004, è ammesso ricorso davanti al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Al riguardo, l’Ispettorato rimarca che i ricorsi in questione non possono più avere ad oggetto le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi dell’art. 18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, ma soltanto gli atti adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (ad esempio, Guardia di finanza e Polizia di Stato), che, secondo quanto previsto dall’art. 13 della stessa legge, procedono all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.
Il riferimento contenuto nell’art. 16 agli atti di accertamento adottati dagli anzidetti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è quindi agli atti emessi dal personale ispettivo diverso da quello che opera all’interno dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Ciò premesso, la lettera circolare in esame fa presente che:
– il ricorso deve essere proposto entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell’atto e deve essere deciso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, il ricorso si intende respinto;
– salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi inoltrati, gli stessi vanno presentati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento;
– al ricorso deve essere allegato l’atto impugnato, anche ai fini della esatta identificazione dell’autorità che lo ha emesso, alla quale viene richiesta l’ulteriore documentazione utile per la decisione;
– è prevista l’interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito della emanazione della diffida di cui all’art. 13, comma 5, del Decreto Legislativo n. 124/2004.
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 17 del Decreto Legislativo n. 124/2004, dall’art. 11, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 149/2015, a partire dal 1° gennaio 2017, i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro non possono più avere ad oggetto le ordinanze-ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine alle medesime censure, unicamente gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale di Lavoro, compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali.
In proposito, la lettera circolare in discorso precisa che:
– i ricorsi devono essere inoltrati, entro trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento, al Comitato per i rapporti di lavoro costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento. Decorso inutilmente il termine per la decisione, il ricorso si intende respinto;
– come già previsto dal Ministero del Lavoro nella lettera circolare del 21 gennaio 2015, la trattazione della prima fase istruttoria dei ricorsi viene svolta dagli uffici territoriali aventi sede nei capoluoghi di Regione diversi da quelli su cui insistono gli Ispettorati interregionali del lavoro; viene invece riservata direttamente a questi ultimi la trattazione dei ricorsi provenienti dagli Ispettorati territoriali ubicati nelle quattro Regioni sedi dei medesimi Ispettorati interregionali.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro segnala inoltre che, in virtù del principio generale del “tempus regit actum”, le nuove disposizioni non possono essere applicate ai rapporti giuridici esauriti (per essere stati iniziati e conclusi) sotto la vigenza della precedente disciplina.
In particolare, l’applicazione del suddetto principio comporta che:
– i ricorsi amministrativi che, al 1° gennaio 2017, sono stati decisi o per i quali è decorso il termine per la formazione del silenzio rigetto, restano disciplinati dalle previgenti disposizioni ed il termine per impugnare in Tribunale l’ordinanza-ingiunzione decorre dal momento della notifica della decisione amministrativa ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione;
– i ricorsi amministrativi che, al 1° gennaio 2017, non sono ancora stati decisi o per i quali non si sia formato il silenzio rigetto diventano improcedibili, in quanto non possono essere più trattati ai sensi della precedente normativa.
In questo caso, il termine per impugnare in Tribunale l’ordinanza-ingiunzione decorre dal 1° gennaio 2017, considerato che cessa da tale data anche l’interruzione dei termini prevista in caso di inoltro del gravame amministrativo, di cui all’art. 16, comma 3, del Decreto Legislativo n. 124/2004;
– i ricorsi amministrativi presentati successivamente al 1° gennaio 2017 sono inammissibili, in quanto non previsti dalla nuova disciplina. In tale ipotesi, il termine per impugnare in Tribunale l’ordinanza-ingiunzione decorre dalla data di notifica dell’ordinanza stessa.

 


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