ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – INL – OPERATIVITÀ DEGLI ISPETTORI SUL TERRITORIO – NOTA N. 2/2017
Si informa che con nota n. 2 del 22 febbraio 2017, che si riproduce in calce alla presente, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle criticità di natura operativa riscontrate dai propri ispettori sul territorio nazionale.
Un primo chiarimento ha interessato gli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo e la corretta notificazione degli stessi. A tal riguardo, l’Ispettorato ha evidenziato che, anche in virtù di una apposita convenzione con l’Inps, l’assenza del logo INL sulle buste non ne compromette l’efficacia.
Riguardo all’indicazione della Sede dove far pervenire le cartoline di ritorno, i riferimenti sono le competenti Sedi di Inps ed Inail, in quanto i fascicoli delle pratiche resteranno presso le medesime sedi, le quali dovranno trasmettere copia del relativo verbale alla competente Sede dell’Ispettorato.
L’INL, l’Inps e l’Inail, chiarisce la nota, stanno predisponendo una modulistica (verbale unico di accertamento; verbale di primo accesso; verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale; verbali di acquisizione di dichiarazioni ecc.), uniforme per tutto il personale ispettivo.
In ordine al contenzioso amministrativo relativo agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, non essendo intervenuta alcuna modifica al riguardo, i verbali dovranno riportare esattamente le medesime avvertenze contenute nella precedente modulistica.
Infine, nell’ambito dell’attività di vigilanza previdenziale e assicurativa, l’Ispettorato chiarisce che è prevista l’intensificazione del contingente ispettivo con provenienza ministeriale, il quale sarà adibito, a rotazione, proprio per lo svolgimento di tali attività.
A tal fine, verranno organizzate iniziative di formazione suddivise in periodi formativi d’aula e giornate di affiancamento.
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Roma, 22 febbraio 2017
nota n. 2
Oggetto: Ispettorato nazionale del lavoro – ulteriori indicazioni operative.
Facendo seguito alla circolare n. 2/2017 e alle prime problematiche riscontrate e segnalate sul territorio, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo
Riguardo alla notificazione degli atti relativi ad accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, d’intesa con INPS e INAIL, si rappresenta che in data 21 febbraio è stata sottoscritta apposita convenzione con l’INPS, nell’ambito della quale è affrontata tale problematica che sarà sviluppata con successive note di chiarimento.
Si rappresenta tuttavia sin d’ora che l’assenza del logo INL sulle buste non appare ostativa alla corretta notificazione degli atti.
Quanto alla indicazione della sede dove far pervenire le cartoline di ritorno, andranno indicate le competenti sedi di INPS e INAIL atteso che, come già indicato con circ. n. 2/2017, “i fascicoli delle pratiche resteranno presso le sedi degli Istituti che trasmetteranno copia del relativo verbale alla competente sede dell’Ispettorato”.
Modulistica
L’INL, l’INPS e l’INAIL stanno elaborando tutta la modulistica necessaria allo svolgimento delle attività da parte di tutto il personale ispettivo. Trattasi non soltanto del verbale unico di accertamento, ma del verbale di primo accesso, del verbale di sospensione dell’attività imprenditoriale, dei verbali di acquisizione di dichiarazioni ecc.
In relazione agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo, ferme restando le iniziative oggetto della richiamata convenzione, al fine di evidenziare l’efficacia degli stessi sotto il profilo della interruzione della prescrizione dei crediti, si ritiene opportuno riportare sui relativi verbali la seguente dicitura “Il presente verbale – in forza di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 149/2015, che assegna all’INL le prerogative già esercitate dagli Istituti previdenziali – interrompe la prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati”.
Per quanto concerne la sottoscrizione del verbale da parte degli ispettori INPS/INAIL, nello stesso potrà essere inoltre indicata l’appartenenza del relativo personale (“f.to funzionari ispettivi INPS/INAIL”).
Va infine ricordato che nulla è cambiato in ordine al contenzioso amministrativo relativo agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo e pertanto nei verbali andranno riportate le consuete avvertenze.
Attività di vigilanza previdenziale e assicurativa da parte del personale ex ministero del lavoro
Con la citata circ. n. 2/2017 è stato previsto che un contingente di personale di provenienza ministeriale sarà adibito, a rotazione, allo svolgimento di una attività di vigilanza previdenziale e assicurativa.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che lo svolgimento di tale attività dovrà avere luogo contestualmente alle iniziative di formazione che gli Istituti stanno avviando, affinché possano essere alternati periodi formativi in aula e giornate di “affiancamento”. Analoghe iniziative formative saranno programmate per il personale ispettivo INPS e INAIL.
Personale di vigilanza situato nella Regione Sicilia e province autonome di Trento e Bolzano
L’attività dell’Ispettorato nazionale del lavoro nella Regione Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano è evidentemente limitata alla vigilanza di carattere previdenziale e assicurativo.
Da ciò discende che, in tali realtà, le indicazioni contenute nella circ. n. 2/2017 non possano trovare diretta applicazione. Ne consegue che detto personale, appartenente ai ruoli INPS e INAIL, continuerà a svolgere la consueta attività, fermi restando gli obblighi di osservare le indicazioni dell’INL utilizzando la relativa modulistica.
INPS – Modello Uniemens – Modalità di compilazione dell’elemento “Forza Aziendale” – Messaggio n. 1092/17
Si informa che l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai lavoratori da indicare nell’elemento del modello Uniemens con messaggio n. 1092 del 9 marzo 2017 infatti l’Istituto ha precisato che nell’elemento obbligatorio “ForzaAziendale” del flusso Uniemens non devono essere indicati:
• i lavoratori autonomi dello spettacolo ed i lavoratori autonomi sportivi professionisti;
• i soggetti percettori di assegno straordinario per il sostegno al reddito – riconosciuto nel contesto dei processi di agevolazione all’esodo – erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (v. Circolare n. 453 del 24/09/2015);
• i soggetti destinatari delle prestazioni di esodo, di cui all’art. 4, commi 1-7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo sostituito dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (v. Circolare n. 453 del 06/07/2012).
Con riguardo ai lavoratori intermittenti, il messaggio in esame ricorda che, secondo il disposto dell’art. 18 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti dei datori di lavoro, il lavoratore intermittente viene computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Non vanno quindi considerate le ore in cui il lavoratore resta disponibile.
Nel confermare le istruzioni già impartite con circolare n. 17 dell’8 febbraio 2006, l’INPS rimarca che, ai fini dell’applicazione della norma sopra richiamata, è necessario fare riferimento al semestre precedente il mese di competenza della denuncia Uniemens.
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