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31.01.2017 - lavori pubblici

INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 2016 – LE PRINCIPALI MISURE DI INTERESSE PER LE IMPRESE DI COSTRUZIONE

Si informa che è stata pubblicata la Legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, sulla GU n. 294 del 17 dicembre 2016, relativa alla ricostruzione delle aree del Centro Italia colpite dagli eventi sismici susseguitisi a partire dal 24 agosto 2016.
La legge disciplina gli interventi di ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 e ricompresi in 131 Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto che costituiscono le c.d. “Aree del cratere del sisma”.
Si illustrano di seguito le principali misure di interesse per le imprese di costruzioni, rimandando alla consultazione del dossier redatto da Ance, pubblicato in allegato, per gli aspetti, ulteriori e di dettaglio, della normativa. Eventuali aggiornamenti normativi saranno prontamente comunicati ed illustrati.
– Il Decreto individua nella figura del Commissario straordinario un’unica regia nell’attività di ricostruzione e prevede il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni interessati, nonché dei Ministeri competenti, attraverso la previsione e istituzione di una serie di organismi. Tale approccio appare positivo, tuttavia, l’articolazione delle funzioni tra i vari enti desta perplessità perché rischia di ritardare l’avvio delle attività anche in considerazione della mancanza nel provvedimento di tempistiche certe.
– In merito alle risorse, la norma prevede l’istituzione nel Bilancio dello Stato di un apposito Fondo, dotato di 200 milioni di euro per l’anno 2016, per l’attuazione degli interventi di immediata necessità. A tali risorse si sommano quelle previste nella Legge di Bilancio per il 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) che destina alla ricostruzione post-terremoto del Centro Italia circa 6 miliardi di euro.
– Per quanto riguarda la ricostruzione privata, l’erogazione dei contributi avverrà attraverso finanziamenti agevolati con credito di imposta, da definire mediante convenzioni con l’ABI.
I contributi finanzieranno fino al 100% i danni subiti da abitazioni principali, seconde case, condomini e immobili destinati ad attività produttive localizzati nelle aree del cratere.
Al di fuori del cratere, il decreto conferma un contributo pari al 100% per le abitazioni principali e gli immobili produttivi, mentre per le seconde case il contributo potrà coprire, al massimo, il 50% dei danni, tranne per quelle in centri storici e borghi caratteristici alle quali viene garantito un contributo pari al 100% dei danni subiti.
Al fine di assicurare la trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici, per la scelta dell’impresa esecutrice, il privato deve effettuare una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla “migliore offerta”. Non sono indicati criteri in base ai quali effettuare la valutazione comparativa. Le imprese dovranno essere scelte tra quelle iscritte all’Anagrafe antimafia degli esecutori, come spiegato più sotto. Sul tema della qualificazione delle imprese esecutrici, il decreto non prevede l’obbligo del possesso della qualificazione SOA per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, tranne che per i lavori di immediata esecuzione e gli interventi immediati sul patrimonio culturale. Si segnala al riguardo che, come auspicato dall’ANCE, con l’Ordinanza n.13 del 9 gennaio 2017 tale obbligo risulta, per il momento, previsto, tra i requisiti per l’esecuzione degli interventi per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo.
Anche se il Decreto non lo prevede espressamente, al fine di garantire la trasparenza negli affidamenti sarà fondamentale l’utilizzo di contratti scritti seguendo eventualmente dei format prestabiliti come avvenuto nelle passate esperienze.
Al riguardo, si evidenzia che l’allegato B della sopracitata Ordinanza contiene uno “Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016”.
Tra le clausole da inserire obbligatoriamente vi sono sicuramente quelle relative alla tracciabilità finanziaria e all’antimafia. L’eventuale inadempimento dell’obbligo di tracciabilità finanziaria determina peraltro la perdita del contributo erogato, la risoluzione del contratto e, per l’operatore economico interessato, la sospensione dall’Anagrafe.
Per quanto riguarda, infine, il subappalto il Decreto lo ammette ma solo per le lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente, nei limiti consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto dovrà contenere l’indicazione della misura e dell’identità dei subappaltatori, i quali devono a loro volta essere iscritti nell’Anagrafe antimafia degli esecutori. Considerato che, come detto, ai contratti tra privati non si applica la disciplina in materia di appalti pubblici il riferimento alla “normativa vigente” appare inutilmente generico. Infatti, per gli appalti privati la normativa di riferimento è unicamente quella del Codice civile che per non pone limitazioni di sorta.
– In tema di affidamento dei lavori di immediata esecuzione, la legge di conversione ha ribadito che deve essere effettuato ad imprese che:
1) abbiano presentato istanza di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori e abbiano prodotto l’autocertificazione antimafia ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 159/2011;
2) per lavori di importo maggiore di 150 mila euro, siano in possesso della qualificazione SOA di cui all’articolo 84 del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016);
3) non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestati dal documento unico di regolarità contributiva (Durc) rilasciato a norma dell’art. 8 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015.
Si segnala che, pur essendo tale dicitura riportata nell’attuale Codice degli appalti, all’art. 80, co. 4, la medesima come più volte già ribadito può risultare fuorviante.
Le violazioni cui si riferisce, infatti, l’art. 8 sono quelle di cui all’all. A di tale decreto, che consistono in violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro e più in generale a quelle di natura lavoristica che inibiscono al rilascio del Durc a determinati fini (fruizione dei benefici normativi e contributivi del soggetto richiedente).
Sarebbe pertanto più consono fare riferimento alle violazioni in materia contributiva che inibiscono il rilascio del Durc.
Come già previsto nel decreto legge (articolo 8 comma 5) l’ordinanza n. 4 del 17 novembre ha ribadito i requisiti che le imprese devono avere per l’esecuzione dei lavori i lavori (SOA per lavori superiori a 150 mila euro ecc.; iscrizione Anagrafe antimafia ecc.).
In particolare, con riferimento all’Anagrafe Antimafia degli esecutori, l’Ordinanza conferma che i lavori di immediata esecuzione possono essere affidati ad imprese che, abbiano presentato la sola istanza di iscrizione all’Anagrafe e abbiano prodotto l’autocertificazione antimafia ai sensi dell’articolo 89 del D. Lgs. 159/2011.
– In merito alla ricostruzione pubblica, che riguarderà, tra gli altri, edifici scolastici, demaniali, opere di difesa del suolo, infrastrutture, il finanziamento avverrà attraverso la stipula di appositi mutui di durata massima venticinquennale con oneri di ammortamento a carico del Bilancio dello Stato.
A livello programmatico il Commissario provvederà a predisporre ed approvare, per le Regioni interessate e con una quantificazione dei danni e dei fabbisogni finanziari, il Piano delle Opere Pubbliche, il Piano dei Beni Culturali, un Piano di interventi sui dissesti idrogeologici, un Piano per lo sviluppo delle infrastrutture ed il rafforzamento del sistema delle imprese, un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti e un programma delle infrastrutture ambientali.
Gli unici soggetti abilitati ad essere stazioni appaltanti saranno (cd soggetti attuatori) le Regioni, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, per i territori di competenza; il Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; le Diocesi per i beni ecclesiastici e religiosi nel caso gli interventi siano finanziati con risorse proprie.
Se, invece, vengono impiegate risorse pubbliche la funzione di soggetto attuatore verrà svolto dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo.
Tali soggetti dovranno predisporre ed inviare, sulla base delle priorità individuate dalla cabina di coordinamento della ricostruzione, i progetti degli interventi al commissario straordinario.
Il commissario straordinario, dopo aver esaminato gli stessi e verificata la loro congruità economica, una volta acquisito il parere della conferenza permanente, approverà definitivamente i progetti esecutivi e provvederà ad adottare il decreto di concessione del contributo.
Una volta, poi, rilasciato il decreto di concessione del contributo, lo stesso commissario straordinario inoltrerà i progetti esecutivi alla centrale unica di committenza competente, al fine di espletare le relative procedure di gara.
Sul punto, il provvedimento in esame prevede che, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, le stazioni appaltanti si avvarranno della centrale unica di committenza, individuata in INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A.
La legge consente il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento.
Per gli interventi relativi alla ricostruzione pubblica, infine, viene attribuito al Presidente dell’ANAC, coadiuvato da apposita unità operativa speciale, compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara (modello EXPO 2015).
Infine, in merito alla funzione del Commissario straordinario, va evidenziato che il decreto attribuisce a tale figura, tra gli altri compiti, quello di coordinare gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche. Per l‘esercizio di tali funzioni, il Commissario può provvedere anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europee. In merito al contenuto delle eventuali ordinanze derogatorie, si fa riserva di ulteriore commento.
A tal fine, sarà fondamentale un’attività costante di monitoraggio di detti provvedimenti, in chiave di trasparenza delle procedure adottate.
– In tema di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori si informa che le domande di iscrizione dovranno essere caricate esclusivamente nella specifica piattaforma informatica che sarà accessibile alla pagina web https://anagrafe.sisma2016.gov.it/.
Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono essere iscritti in un apposito elenco, tenuto dalla struttura di missione, denominato Anagrafe antimafia degli esecutori.
Ai fini dell’iscrizione, gli operatori economici dovranno aver ottenuto esito liberatorio. alle verifiche antimafia effettuate ai sensi delll’art.90 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 per qualsiasi importo del contratto, subappalto o subcontratto.
Gli operatori economici che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano già iscritti alle white list, in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi della normativa vigente, sono iscritti di diritto all’Anagrafe. Tuttavia, il decreto prevede che l’impresa venga sottoposta ad una nuova verifica antimafia qualora l’iscrizione alla lista prefettizia sia stata disposta tre mesi prima dall’entrata in vigore del decreto.
L’iscrizione all’Anagrafe, che ha durata 12 mesi ed è rinnovabile a scadenza su richiesta dell’operatore economico, vale ai fini delle verifiche antimafia anche per gli altri contratti, subappalti e subcontratti conclusi o approvati nel corso dell’anno di iscrizione.
È forte il rischio che la concentrazione di una simile mole di lavoro su un singolo ufficio, per quanto inserito nella struttura del Ministero dell’Interno, possa dilatare notevolmente i tempi necessari per le istruttorie finalizzate all’iscrizione delle imprese.
Di fronte a tale pericolo, la Struttura di Missione ha assicurato una procedura “speditiva”, analoga a quella adottata per Expo 2015, che consentirà di avere un primo riscontro entro 10/15 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Si allega di seguito il testo del dossier di approfondimento predisposto dagli uffici di ANCE.

 

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