INPS -SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 – DURC – APERTURA DI UN’APPOSITA POSIZIONE CONTRIBUTIVA CON RIFERIMENTO AL SINGOLO CANTIERE – MESSAGGIO N. 2174/2017
Si informa che l’Inps con messaggio n. 2174 del 25 maggio 2017 ha fornito indicazioni in materia di Durc e regolarità contributiva per i soggetti coinvolti nei lavori di ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 che hanno determinato, stante la gravità e il reiterarsi degli episodi (18 gennaio 2017), l’emanazione di diversi provvedimenti specifici tra cui, da ultimo, quello concernente l’estensione dei comuni interessati dalle disposizioni di cui al D.L. n. 189/2016 (allegato 1 al messaggio).
L’allegato al messaggio, inoltre, fornisce un prospetto riepilogativo con riguardo alle casistiche concernenti le sospensioni dei termini, anche alla luce delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 8/2017, convertito in L. n. 45/2017 (allegato 2 al messaggio).
L’importante novità contenuta nel messaggio Inps riguarda, comunque, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori della ricostruzione, l’apertura di un’apposita posizione contributiva con riferimento al singolo cantiere, in ossequio a quanto previsto dall’art. 35, comma 2 del D.L. n. 189/2016.
A tal riguardo, si evidenziano i seguenti aspetti contenuti nella nota dell’Istituto:
Tutela dei lavoratori (art. 35 D.L. n. 189/2016)
L’art. 35 del D.L. n. 189/2016 prevede che “La richiesta del DURC, per le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di cui al comma 1, deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 3 con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi”.
L’Inps, pertanto, ha dato precise indicazioni al fine di poter procedere alla verifica circoscritta al cantiere e ai lavoratori in esso impiegati, circostanza questa che rappresenta un’importante novità.
Il quadro normativo vigente sul Durc on line, come noto, infatti, impone una verifica della regolarità contributiva riferita all’impresa nel suo complesso, a prescindere dai singoli lavori o dai singoli cantieri.
L’Inps, pertanto, al fine di permettere l’effettuazione della verifica della regolarità contributiva secondo le indicazioni del D.L. n. 189/2016, ha precisato che le imprese affidatarie e esecutrici dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione contributiva nella quale dovrà essere denunciata e versata la contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori impiegati nel cantiere per il periodo di esecuzione dei lavori.
Il codice che contraddistinguerà tale posizione sarà il “7U” avente il significato di “imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dal sisma 2016”.
La richiesta dell’impresa, corredata con la data di inizio del cantiere (1), deve essere trasmessa alla sede competente dell’Inps tramite il cassetto previdenziale. Nel caso di più cantieri, le imprese procederanno all’apertura di più posizioni, secondo le istruzioni date dall’Inps con messaggio 1444/2017 (Comunicazione Ance del 4 aprile 2017).
Nella compilazione, poi, dei flussi UniEmens, i lavoratori dovranno essere associati ai diversi cantieri.
Il Durc, emesso ai fini di cui sopra, potrà essere utilizzato solo nell’ambito dei procedimenti di competenza degli Uffici speciali per la ricostruzione.
A tal fine, la procedura del Durc on Line sarà appositamente adeguata per permettere anche la consultazione dei documenti così emessi.
Si fa riserva, anche a seguito delle ulteriori istruzioni che saranno emanate dall’Inail e dalla Cnce, di approfondire ulteriori aspetti e chiarimenti sul nuovo assetto.
Oltre a tale tema, l’Inps affronta nel messaggio i seguenti aspetti.
Estensione della proroga e sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari e contributivi
Le previsioni di cui all’art. 48 del D.L. n. 189/2016, concernenti la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti tributari e contributivi, nonché la sospensione dei termini amministrativi, si applicano anche ai nuovi comuni inseriti nell’elenco di comuni coinvolti dal sisma (cfr. all. 2bis dell’art. 1 del D.L. n. 189/2016).
I contributi previdenziali e assistenziali cui si riferisce la sospensione dei termini di cui all’art. 48, comma 13, sono quelli aventi scadenza legale dal gennaio al 30 settembre 2017.
Per poter usufruire di tale sospensione, precisa l’Inps, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda utilizzando il modello “SC90-C”, reperibile nel menù “Prestazioni e servizi”, nella sezione “tutti i moduli” del sito www.inps.it.
Interventi di immediata esecuzione
L’art. 8 del D.L. n. 189/2016 prevede la possibilità di eseguire interventi di immediata esecuzione (lavori di lieve entità) nei luoghi interessati dal sisma e individuati negli allegati al decreto, così come da ultimo modificati, prevedendo che questi debbano essere eseguiti dai soggetti in possesso di un Durc regolare, ai sensi dell’art. 8 del DM 30 gennaio 2017. Come noto, tale articolo 8 del decreto sul Durc fa riferimento a violazioni di natura previdenziale e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, ostative al rilascio del Durc ai fini del godimento dei benefici normativi e contributivi contenute nell’allegato A del decreto medesimo.
L’Inps rammenta che la non commissione delle suddette violazioni deve essere autodichiarata dal soggetto interessato mediante appositi modelli forniti dal Ministero del Lavoro (cfr. circolare 19/2015 e nota 5081/2015 del Ministero del Lavoro).
Rimane inteso, comunque, che la verifica della regolarità contributiva verrà attestata attraverso l’acquisizione del Durc tramite la piattaforma del Durc on line.
Qualificazione dei professionisti
L’Inps rivolge, poi, alle proprie sedi operative, istruzioni circa le modalità di verifica della regolarità contributiva dei professionisti abilitati cui vengono affidati i lavori della ricostruzione (art. 34 del D.L. n. 189/2016). Tale decreto prevede, infatti, che tali professionisti siano iscritti in appositi albi speciali e l’iscrizione negli albi è comunque subordinata alla regolarità contributiva degli stessi (2).
Notifica avvisi bonari
A seguito del differimento dei termini di sospensione (dal 31/12/2016 al 30/11/2017, in base all’ultimo decreto 8/2017), sono sospesi la notifica delle cartelle di pagamento e delle somme richieste dall’Inps con avviso di addebito, le attività esecutive degli Agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività creditoria degli Enti.
Diversamente, gli avvisi bonari, che sono solo atti di contestazione del debito contributivo effettuati al solo scopo di sollecitare la regolarizzazione del debitore non si configurano come atti della riscossione coattiva e/o del processo esecutivo e seguono i termini di prescrizione e decadenza relativi al credito cui si riferiscono.
Verbali di accertamento ispettivo
L’Inps precisa che, come già indicato dall’ispettorato del Lavoro, è possibile procedere alla notifica immediata dei verbali ispettivi in materia contributiva procedendo a specificare nel verbale la durata del periodo di sospensione dei termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta o del versamento dei contributi omessi/evasi, secondo le disposizioni del D.L. n. 189/2016.
Si è sottolineato che il verbale così notificato non produce alcun effetto sulla regolarità contributiva dell’impresa.
Note:
(1) Da indicarsi quale data di inizio dell’attività con dipendenti
(2) L’Inps precisa che in caso di iscrizione alla gestione dei liberi professionisti le modalità di verifica da parte dell’ente sono indicate nella circolare n. 126/2015 (par.2,3) in materia di Durc on Line.
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