INPS – PADRI LAVORATORI DIPENDENTI – TERMINI DI FRUIZIONE PER L’ANNO 2017 – MESSAGGIO INPS N. 1581/17
Si informa che l’Inps ha comunicato che il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di cinque mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) soltanto per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nel 2016.
Questo è quello che l’Istituto ha diramato con il messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017 evidenziando che:
– ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 354, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti, di cui all’art. 4, comma 24, lettera a), della Legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati anche per le nascite, le adozioni e gli affidamenti che avvengono nell’anno solare 2017;
– non è stato invece prorogato per il corrente anno il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre (due giorni), anche esso già previsto dal citato art. 4, comma 24, lettera a), della Legge n. 92/2012.
In risposta alle richieste di chiarimenti pervenuti in merito alla fruibilità del suddetto congedo facoltativo nell’anno 2017, l’Inps, con messaggio n. 1581 del 10 aprile 2017 ha segnalato che
– il congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti può essere fruito nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il consueto termine di cinque mesi dalla nascita o dall’adozione/affidamento) solamente per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2016;
– pertanto, le istruzioni contenute nel messaggio n. 828/2017, relative all’impossibilità di fruire del congedo facoltativo nell’anno 2017 e della connessa indennità, si riferiscono ai soli eventi avvenuti nel 2017. Restano valide, per gli eventi verificatisi nell’anno 2016, le disposizioni in precedenza vigenti, di cui all’art. 1, comma 205, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.
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