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27.04.2017 - lavoro

INPS – DECRETO DIRETTORIALE DEL MINISTERO DEL LAVORO N. 394 DEL 2 DICEMBRE 2016. INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI – CIRCOLARE N. 40/2017

Si informa che l’Inps, con circolare n. 40 del 28 febbraio 2017, ha fornito istruzioni in merito all’invio delle istanze di ammissione all’Incentivo Occupazione Giovani, istituito con il decreto direttoriale n. 394/2016.
Nel rinviare a quanto contenuto nella circolare esplicativa circa gli adempimenti e le condizioni di spettanza dell’incentivo, si rammenta, in particolare, che lo stesso è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, abbiano effettuato assunzioni di giovani NEET tra i 16 e i 29 anni, disoccupati e registrati al “Programma Garanzia Giovani”, tra il 1° gennaio u.s. e il 31 dicembre 2017, nell’intero territorio nazionale, con esclusione della Provincia Autonoma di Bolzano.
L’Istituto sottolinea che il datore di lavoro deve inoltrare la relativa domanda di ammissione tramite il modulo di istanza on-line “OCC.GIOV.”, che sarà reso disponibile entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in esame, indicando:
• il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l’assunzione;
• la Regione e la Provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
• l’importo della retribuzione mensile media prevista o effettiva;
• l’aliquota contributiva datoriale.
Nell’ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, dalla data di elaborazione positiva della richiesta da parte dell’Inps, dovrà, entro sette giorni di calendario, effettuare l’assunzione, se ancora non lo ha fatto, ed entro dieci giorni di calendario comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
La definitiva ammissione al beneficio è rappresentata dalla positiva istanza di conferma da parte dell’Inps.
Le istanze che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell’incentivo non verranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata.
Le richieste inerenti le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico, pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica, saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Invece, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui l’istanza di conferma venga accolta, il datore di lavoro riceverà indicazione, all’interno dello stesso modulo di conferma, della misura massima complessiva dell’incentivo spettante. Nel caso di rapporti a tempo indeterminato, la fruizione dovrà essere effettuata in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mentre dovrà essere fruito durante la vigenza del rapporto nel caso di assunzioni a termine e di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo inferiore a dodici mesi.
Nell’ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma “Garanzia Giovani”, ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l’Inps sospenderà l’iter di definizione dell’istanza di prenotazione dell’incentivo, che rimarrà valida per 30 giorni. Qualora entro tale termine il giovane venga profilato, l’istanza, in presenza di tutti gli altri presupposti, sarà automaticamente accolta; dopo 30 giorni l’istanza perderà definitivamente di efficacia e l’interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.
L’incentivo deve essere fruito entro il 28 febbraio 2019.


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