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21.09.2017 - lavoro

INPS – APE SOCIALE – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – RILASCIO ATTESTAZIONE ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE – MESSAGGIO INPS N. 2884/2017

Si informa che l’Inps con messaggio n. 2884 dell’11 luglio scorso, che si pubblica in calce alla presente nota, ha reso noto alcune modalità operative per la presentazione delle domande di Ape Sociale, di cui al D.P.C.M. n. 88/2017.
Tra le istruzioni l’Inps ha evidenziato, in accordo con il Ministero del Lavoro, la possibilità, per i lavoratori dell’edilizia che avessero difficoltà a reperire le dichiarazioni del datore di lavoro (di cui all’art. 5, co. 2), di presentare una attestazione rilasciata dalle Casse Edili, come da istruzioni della CNCE, parimenti allegate.
Solo negli ultimi giorni, infatti, le parti sociali dell’edilizia sono state coinvolte, per il tramite della CNCE, dal Ministero del Lavoro che, di concerto con l’Inps e su sollecitazione dei sindacati, ha richiesto il supporto del sistema Casse Edili nella procedura di presentazione delle domande di Ape Sociale da parte dei lavoratori interessati.
L’Ance, pertanto, per puro spirito di responsabilità nei confronti dei lavoratori che possono trovarsi precluso il loro diritto a causa di una procedura confusa e gravosa, disciplinata dal suddetto decreto, consapevole della ristrettezza dei tempi (15 luglio prossimo la prima scadenza di presentazione delle domande), ha aderito alla predisposizione di un format di attestazione dell’iscrizione del lavoratore presso le Casse, che dovrà essere rilasciata secondo le istruzioni della CNCE dalle singole Casse Edili.
Sarà ovviamente cura delle parti sociali, per le scadenze successive, effettuare tutti gli approfondimenti del caso, fermo restando che detta attestazione non scaturisce da alcun obbligo di legge ed è mera certificazione dei periodi di iscrizione degli operai presso le Casse Edili e non certificazione del diritto all’ape sociale.
Si fa riserva di fornire ulteriori commenti al messaggio in oggetto.

Inps

Roma, 11 luglio 2017

Messaggio n. 2884

Oggetto: Precisazioni in merito al beneficio della riduzione del requisito
contributivo di accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci e all’indennità di Ape sociale. Articolo 1, commi da 199 a 205 e commi da 179 a 186 della legge n 232 del 2016.
L’articolo 1, commi da 199 a 205, della legge n 232 del 2016 ha introdotto, con effetto dal 1° maggio 2017, il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso al pensionamento anticipato, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia, ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, che si trovino in particolari condizioni dettate dalla norma. L’articolo 1 della predetta Legge di Bilancio 2017, ai commi da 179 a 186, ha previsto, invece, in via sperimentale – dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018 – per determinate categorie di soggetti che si trovino in particolari condizioni, la possibilità di beneficiare, a domanda, ed in presenza di determinati requisiti anagrafici e contributivi, di un’indennità (c.d. APE Sociale) fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.
Con le circolari n. 99 del 2017 e n.100 del 2017 sono state emanate le prime istruzioni applicative delle predette disposizioni.
Con il presente messaggio, condiviso con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ad integrazione delle suddette circolari, si forniscono ulteriori chiarimenti.

1. Soggetti disoccupati di cui alle lettere a) dell’articolo 1 commi 179 e 199 della legge n.232 del 2016. Valutazione dello stato di disoccupazione.
Con riferimento al possesso della condizione di cui alle lettere a): “essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed aver concluso, da almeno tre mesi, di godere della prestazione per la disoccupazione spettante”, si chiarisce che non preclude l’accesso ai benefici in parola l’eventuale sospensione della prestazione per la disoccupazione fermo restando, in ogni caso, che al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, il richiedente abbia concluso di fruire integralmente della prestazione per la disoccupazione spettante. Potrà, invece, essere valutato in via prospettica, purché si perfezioni entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni, il requisito del trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione.
Si può far riferimento, a titolo esemplificativo, ai casi in cui l’erogazione della prestazione di mobilità ordinaria viene sospesa per i giorni in cui il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo parziale o a tempo determinato.
Resta fermo che il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione non può essere interrotto/sospeso da una eventuale rioccupazione anche solo per un giorno. Conseguentemente, l’interessato dovrà mantenere lo stato di disoccupazione, non inferiore a tre mesi, per tutto il periodo compreso tra la conclusione dell’intera prestazione per la disoccupazione a lui spettante e l’accesso alla prestazione APE sociale/pensionamento anticipato.
Non potranno inoltre accedere alla prestazione di APE sociale/beneficio precoci coloro i quali, pur trovandosi in stato di disoccupazione, per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, non hanno goduto della prestazione per la disoccupazione per carenza dei requisiti richiesti o per non aver presentato la domanda entro i termini previsti.

2. Possibilità di integrazione documentale delle domande presentate.
Le domande, sia di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale/beneficio precoci, sia di accesso alla prestazione, devono essere presentate in modalità telematica.
A tale fine è stata predisposta una procedura dedicata che guida il cittadino nella compilazione delle dichiarazioni in funzione della tipologia di lavoratore selezionata. Al termine della procedura d’invio viene rilasciata all’utente una ricevuta di presentazione della domanda recante un numero di protocollo, la data e l’orario esatto di ricevimento.
Al riguardo si chiarisce che è consentito integrare la domanda con la documentazione richiesta obbligatoriamente dai DPCM in un momento successivo alla presentazione della stessa senza modificare il n. di protocollo/data/ora di ricezione rilasciato al momento dell’invio.
Detta integrazione dovrà riguardare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda e dovrà comunque essere effettuata dal richiedente entro e non oltre i termini tassativi fissati dai DPCM per la presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni relativi ai due benefici.
Sarà altresì necessario che la documentazione allegata presenti dati conformi e coerenti con quelli già inseriti nei campi di domanda al momento dell’invio.
Nel caso in cui le informazioni contenute nei documenti allegati ad integrazione della domanda siano difformi rispetto a quelli già indicati, la domanda presentata dovrà essere rigettata e sarà, quindi, necessario, sempre nel rispetto dei i termini tassativi di presentazione delle domande di riconoscimento delle condizioni, presentare una nuova domanda alla quale sarà attribuito un nuovo numero di protocollo/data/orario di ricezione.
Si chiarisce comunque che la priorità nell’accesso al beneficio è determinata, in primo luogo:
a) per la prestazione di APE sociale, sulla base della maggiore prossimità al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia secondo le disposizioni di cui all’art. 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) per il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori cd precoci, sulla base della data di raggiungimento del requisito per l’accesso al trattamento pensionistico con il requisito ridotto di cui all’articolo 2 del D.P.C.M..
Si rammenta che per l’accesso ad entrambi i benefici la valutazione della data e dell’ora di presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso interviene in via meramente suppletiva ed eventuale, solamente a parità di data di maturazione dei requisiti.

3. Lavoratori dipendenti che risultino svolgere o aver svolto, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto – operai dell’edilizia.
Con riferimento alla categoria degli operai edili, in considerazione delle segnalate difficoltà di reperire il datore di lavoro per la sottoscrizione della relativa attestazione (modello AP116), il richiedente potrà farsi rilasciare idonea dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Cassa edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa. Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL le verifiche di competenza.

 


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