INPS – APE SOCIALE – DPCM N. 88/2017 – CIRCOLARE N. 100/2017
Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno scorso, è stato pubblicato il D.P.C.M del 23 maggio 2017, n. 88 recante il regolamento di attuazione dell’articolo 1, co. da 179 a 186, della legge di Bilancio 2017.
In pari data l’Inps, con la circolare, la n. 100/2017, ha fornito le prime istruzioni operative per la trasmissione telematica delle domande di accesso all’Ape Sociale.
In relazione ai suddetti provvedimenti, a cui si fa rinvio per una più esaustiva conoscenza, si forniscono qui di seguito le indicazioni di maggior interesse per il settore edile.
Come noto, tale istituto consente di ottenere un’indennità fino al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico.
Tra i soggetti beneficiari, che dovranno avere “almeno 63 anni di età”, rientrano “i lavoratori dipendenti (tra i quali gli operai dell’industria edile) che, al momento della decorrenza dell’APE sociale, risultino svolgere o aver svolto in Italia, da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle attività lavorative elencate nell’allegato A annesso al decreto e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.
In relazione al criterio di misurazione delle “svolgimento in via continuativa delle attività lavorative” di cui al suddetto allegato A, l’Inps evidenzia che tale requisito si intende realizzato quando:
– le attività de quo siano state svolte, senza interruzioni, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’APE sociale;
oppure
– le stesse attività, nei sei anni precedenti la decorrenza dell’Ape sociale, abbiano subito interruzioni non superiori complessivamente a dodici mesi e che nel corso del settimo anno precedente la suddetta decorrenza vi sia stato svolgimento di attività gravose per una durata corrispondente a quella complessiva di interruzione. Sono valide le interruzioni, anche frazionate, dovute a periodi di svolgimento di attività diverse da quelle gravose di cui all’allegato A e i periodi di inoccupazione.
La concessione dell’indennità è subordinata alla condizione che il soggetto interessato abbia cessato l’attività lavorativa, sia che si tratti di lavoro dipendente, autonomo, parasubordinato.
Tra i beneficiari rientrano, fermo restando il requisito anagrafico di “almeno 63 anni di età”, anche i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 30 anni di anzianità contributiva che si trovino in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e che abbiano terminato di godere della prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi.
Tra le cause di esclusione all’indennità, l’Inps ricorda l’incompatibilità con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; il ricorrere di tale ipotesi, infatti, impedisce la concessione del beneficio.
Diversamente, nel caso in cui il percettore dell’APE sociale venga a trovarsi nella condizione di poter richiedere un trattamento di sostegno al reddito connesso allo stato di disoccupazione, la domanda per il relativo trattamento verrà rigettata in quanto incompatibile con l’indennità dell’APE sociale, riconosciuta entro un limite annuale complessivo di spesa pari, per l’anno 2017, a 300 milioni di euro.
Al fine di monitorare annualmente il rispetto dei limiti di spesa, gli interessati all’indennità devono presentare alla sede Inps territoriale competente, preliminarmente alla domanda di accesso al beneficio, una istanza per la verifica, anche in via prospettica, del possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
In tal senso, rientrano nella valutazione prospettica i requisiti (l’età anagrafica di 63 anni; l’anzianità contributiva dei 30 e dei 36 anni; i 6 anni di svolgimento in via continuativa dell’attività gravosa; il trimestre di inoccupazione successivo alla conclusione del periodo di percezione della prestazione di disoccupazione) che si perfezionino entro la fine dell’anno di presentazione della domanda di riconoscimento.
I soggetti già in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge e che non svolgano attività lavorativa possono, contestualmente alla presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni o nelle more dell’istruttoria, presentare domanda di accesso all’indennità.
Relativamente ai termini di presentazione delle domande, i soggetti che entro il 31 dicembre 2017 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa di cui al D.P.C.M del 23 maggio 2017, n. 88, devono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio entro il 15 luglio; i soggetti che vengano o possano trovarsi nelle predette condizioni entro il 31.12.2018, devono presentare la predetta domanda entro il 31 marzo 2018.
Alla domanda, che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica, l’interessato deve allegare la relativa documentazione attestante la propria condizione.
Nelle ipotesi in cui si tratti di un soggetto in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento, deve essere allegata la lettera di licenziamento e indicato il termine di fruizione della prestazione di disoccupazione; a seguito di dimissioni, deve essere allegata la lettera di dimissioni per giusta causa e indicato il termine di fruizione della prestazione di disoccupazione; a seguito di risoluzione consensuale, occorre allegare il verbale di accordo stipulato ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604 ed indicare il termine di fruizione della prestazione di disoccupazione.
Con riguardo alle condizioni previste dall’art. 2, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. n. 88/17, l’interessato è tenuto a farsi rilasciare un’attestazione del datore di lavoro redatta su un apposito modello recuperabile dal portale informatico dell’Inps nella sezione “tutti i moduli” Assicurato/pensionato.
Con tale dichiarazione il datore di lavoro, ovvero i diversi datori di lavoro per i quali è stata prestata l’attività gravosa, dovranno produrre un’attestazione ed i relativi contratti di lavoro o buste paga comprovanti i periodi di lavoro prestati alle rispettive dipendenze. Dovranno inoltre essere attestate le mansioni svolte ed il livello di inquadramento attribuito nonché, con riferimento alle attività lavorative di cui all’allegato A, lettere da a) a e), g) e da i) a m), l’applicazione da parte dell’azienda delle voci di tariffa INAIL con un tasso medio non inferiore al 17 per mille.
In caso di esito positivo della domanda di riconoscimento delle condizioni l’APE sociale decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio, ad eccezione delle domande presentate entro il 30 novembre 2017, per le quali è corrisposta dal primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge e comunque con decorrenza non recedente al 1° maggio 2017.
L’indennità sarà erogata in dodici mensilità ed in misura che non potrà comunque superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro lordi.
Si ricorda infine che, durante la fruizione dell’indennità dell’APE Sociale, non spetta la contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a pensione.
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