INPS – ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA – VALORI PER L’ANNO 2017 – CIRCOLARE 21/2017
Si informa che l’Inps con circolare n. 21 del 31 gennaio 2017, ha reso note le aliquote contributive dovute alla Gestione separata a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Per effetto di quanto disposto dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92, dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e dal venir meno dalla previsione di cui all’art. 1, comma 744, della Legge di Stabilità 2014 – che valeva per il solo anno 2014 – a partire dal 1° gennaio 2015, si segnala un incremento delle aliquote contributive per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata mentre per coloro che sono titolari di pensione o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria il livello di imposizione contributiva rimane confermato.
In pratica, per i collaboratori o le figure assimilate, iscritti alla Gestione Separata , l’aliquota contributiva è elevata, per l’anno 2017, al 32%. Inoltre, per questa categoria di soggetti, rimane confermata l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, anche per l’anno 2017, è pari allo 0,72%, per un totale, quindi, del 32,72%.
Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione Separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è pari al 25%. Anche per costoro, si applica la predetta contribuzione aggiuntiva dello 0,72%, per un’aliquota complessiva, quindi, del 25,72%.
Infine, per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota, per il 2017, è confermata al 24%.
Inoltre con la circolare in commento l’Inps ha confermato che il massimale entro il quale applicare le nuove aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione separata, è pari, per l’anno 2017, ad euro 100.324,00.
Circa la ripartizione dell’onere contributivo si ricorda che è stabilita nella misura di un terzo a carico del collaboratore e per due terzi a carico del committente, salvo che per gli eventuali contratti di associazione in partecipazione ancora in essere, per i quali la ripartizione avviene in misura pari al 55% per l’associante, e al 45% per l’associato, dell’onere totale.
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