INAIL – OSCILLAZIONE DEL TASSO DI PREMIO PER PREVENZIONE DOPO IL PRIMO BIENNIO DI ATTIVITÀ – NUOVO MODELLO OT 24 ANNO 2017 – NOTA N. 4131/2017
Si informa che con nota n. 4131 del 24 febbraio 2017, che si allega in calce alla presente, l’Inail ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del nuovo modello OT 24 per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
In particolare, ha ricordato l’Istituto, le aziende sono tenute a presentare un’unica domanda che potrà fare riferimento a tutte le Pat nel caso di selezione di interventi generali presenti nelle sezioni A, B e D del nuovo modello OT 24 2017, oppure a singole Pat nel caso di interventi individuati nelle sezioni C ed E.
In queste ultime due sezioni, peraltro, sono presenti alcuni interventi il cui punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda; nel caso in cui nella medesima Pat fossero presenti più voci di tariffa, il punteggio sarà automaticamente quello del settore produttivo per il quale è previsto il valore più alto.
La nuova procedura on line 2017, diversamente da quella del 2016, in relazione alla scelta di un intervento nella sezione A (Sistemi di Gestione della Sicurezza e salute sul lavoro), considera, in un’ottica di semplificazione, automaticamente tutte le Pat aziendali, senza dover selezionare le singole Pat oggetto dell’intervento.
Per ciò che concerne gli interventi rappresentati nella sezione B (Responsabilità sociale), ai fini del raggiungimento del punteggio 100, soglia minima per poter accedere alla riduzione in oggetto, le aziende dovranno selezionare interventi unicamente nell’ambito della medesima sezione, essendo presente un numero consistente di interventi, ben 45, attinenti il tema della responsabilità sociale.
In relazione alla sezione A, punto 1, l’Inail ha chiarito che in caso di processi aziendali, nel caso di specie una fusione per incorporazione, il soggetto subentrante conserva l’esperienza statistica maturata nonché l’anzianità del cedente i quali, laddove vi siano i presupposti, permettono l’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa ex art. 24 del MAT.
Un ultimo chiarimento ha interessato la sezione E, punto 8, nella quale l’Inail ha confermato la validità, ai fini del riconoscimento del beneficio, del sistema “uomo a terra” anche con la formula leasing/noleggio; tali forme contrattuali, infatti, non compromettono le finalità prevenzionistiche dell’intervento.
Inail
Roma, 24 febbraio 2017
Nota n. 4131
Oggetto: Nuovo modello OT24 per le istanze da presentare nell’anno 2017. Interventi relativi alle sezioni “A” e “B”.
Con riferimento all’oggetto, sono pervenute numerose segnalazioni dalle Direzioni regionali in merito a specifiche richieste di chiarimenti, avanzate da aziende e intermediari riguardo la trattazione delle istanze OT24 2017, riferite alla compilazione della domanda e, nello specifico, alla selezione di interventi delle Sezioni A e B. Al riguardo si precisa quanto segue.
Come più volte precisato, le aziende devono compilare un’unica domanda OT24 che può riferirsi:
– a tutte le Pat, nel caso di selezione di Interventi generali, Sezioni A, B e D;
– a singole Pat nel caso degli interventi delle Sezioni C e E.
L’istanza, quindi, può riguardare anche una sola Pat dell’azienda se gli interventi ricompresi nelle sezioni C e/o E sono stati attuati nell’anno 2016 su un’unica Pat.
Inoltre, nelle Sezioni C e E sono presenti alcuni interventi il cui punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda.
Laddove la Pat presenta al proprio interno più voci di tariffa il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.
Per esempio, in caso di selezione dell’intervento C5 attuato su una Pat con voci di tariffa 3110 e 0722 la procedura automaticamente permette la selezione della sola casella riferita al punteggio 60, punteggio più elevato dove risulta ricompresa la voce di tariffa 3110 (GG3) presente nella predetta Pat.
La sezione “A”, come per il passato, interessa gli interventi relativi ai Sistemi di gestione della sicurezza e salute sul lavoro.
Detta sezione riguarda interventi trasversali a carattere generale che, in quanto tali, in un’ottica di miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e in ragione dell’elevato punteggio attribuito, si riflettono sull’azienda nel suo complesso ed essere realizzate su tutte le Pat del cliente.
Infatti, un Sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (SGSL) o un Modello Organizzativo (MOG) per garantire un’applicazione omogenea del sistema di gestione concretamente migliorativa delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le unità produttive devono essere adottati a livello aziendale.
In tal senso e nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione, la procedura online del nuovo modello OT24 2017, in occasione della scelta di un intervento nella predetta sezione A, non consente la selezione delle Pat ma, in automatico, le considera nella loro totalità, diversamente dalla versione online del modello OT24 2016, in cui la compilazione richiedeva l’indicazione delle singole Pat oggetto dell’intervento. In tale ultimo contesto spettava alla verifica tecnica in sede di controllo a campione accertare la condizione di applicazione su tutte le Pat dell’intervento dichiarato che, se non dimostrata, comportava il mancato accoglimento dell’istanza rispetto all’azienda nel suo complesso.
Con riferimento poi agli interventi relativi alla Responsabilità sociale, sezione “B” del modello OT24 2017, si ribadisce che, ai fini del raggiungimento del punteggio 100, le aziende dovranno selezionare interventi unicamente nell’ambito della sezione in questione.
Ciò in quanto gli impegni ispirati alla responsabilità sociale assunti dall’azienda implicano l’adozione di svariate iniziative necessarie a dimostrarne la piena realizzazione. In tal senso, infatti, la sezione “B” prevede ben 45 interventi attinenti ai più disparati campi della responsabilità sociale.
Si precisa, infine, che il nuovo modello 2017 pubblicato a luglio 2016, è stato modificato classificando gli interventi, tra l’altro, in funzione della loro applicabilità all’intera azienda (interventi trasversali generali – TG e settoriali generali – hSG) e indicando espressamente, nell’intestazione a pag. 2, che gli interventi delle sezioni A e B, ricadendo nella tipologia degli interventi trasversali generali, producevano effetti su tutte le Pat. Inoltre, alla scrivente è stato richiesto, relativamente al punto A-1, il comportamento da assumere da parte di un’impresa, ai fini della presentazione della domanda di riduzione, già certificata OHSAS 18001, che ha effettuato una fusione per incorporazione al 31/12/2016 di altra impresa anch’essa provvista della medesima certificazione.
In proposito si precisa che, il trasferimento totale o parziale dell’azienda ad un soggetto diverso dal “Cliente originario” – a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d’azienda o ramo d’azienda -, comporta, di norma, il subentro del nuovo soggetto nel rischio assicurato, con conseguente obbligo di valutare anche l’esperienza statistica maturata dal “Cliente originario” prima del subentro del “Cliente d’arrivo”.
Il subentro può riguardare tutti i rischi ovvero singoli rischi assicurati del cosiddetto “Cliente di partenza”.
Il subentro si perfeziona con:
– la cessazione in capo al “Cliente originario” dei rischi relativi alle lavorazioni rientranti nel trasferimento, con decorrenza dal giorno precedente la data del trasferimento stesso;
– l’apertura in capo al “Cliente di arrivo” dei rischi trasferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione in capo al “Cliente di partenza”.
Tali condizioni comportano continuità temporale delle attività oggetto di subentro in seno al “Cliente di arrivo” conservando, ai fini dell’oscillazione per andamento infortunistico, l’esperienza statistica maturata nonché l’anzianità che, laddove vi siano i presupposti, permettono l’accesso alla riduzione del tasso medio di tariffa ex art. 24 MAT d.m. 12.12.2000 e s.m.i.
Nel caso concreto, il “Cliente di arrivo”, trascorsi i primi due anni dalla data di inizio delle attività oggetto di subentro, può inoltrare domanda OT24 per interventi realizzati nel 2016, dal “Cliente originario”, producendo la relativa documentazione probante.
Infine, con riferimento al punto E-8 è stato richiesto se può essere considerato valido, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’acquisizione di un sistema “uomo a terra” con la formula leasing/noleggio.
Al riguardo si precisa che, da un punto di vista tecnico la formula del noleggio non inficia la validità prevenzionale dell’intervento. In tale fattispecie dovrà essere allegata all’intervento la documentazione giustificativa della disponibilità del “sistema” avendo cura di qualificare tale documentazione con l’espressione “fatture”, nelle more dell’aggiornamento dell’applicativo.
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