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24.03.2017 - ambiente

GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI INERTI – SE OCCASIONALE PUÒ ESSERE “NON PUNIBILE”

(Corte di Cassazione n. 4187 del 30 gennaio 2017)

L’istituto dell’esclusione della punibilità si può applicare anche nel caso di gestione illecita di rifiuti inerti: lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza del 30 gennaio 2017 n. 4187, ribadendo un orientamento ormai consolidato.
In particolare, i giudici sottolineano come ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 28/2015, l’esclusione della punibilità si possa applicare a qualsiasi tipologia di reato, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge relative sia alla pena prescritta sia all’offesa provocata.
Si deve trattare, infatti, di reati :
• per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero una pena pecuniaria, anche congiunta alla suddetta pena detentiva,
• caratterizzati da una “particolare tenuità” del fatto,
• raffiguranti una condotta non abituale.
Secondo la giurisprudenza di legittimità l’obiettivo del legislatore è quello “escludere dal circuito penale fatti che, ….., si palesano, in concreto, non meritevoli del ricorso alla pena”(Corte di Cassazione, sez. Unite, sentenza del 25 febbraio 2016, n. 13681).
Per quanto riguarda la “particolare tenuità del fatto”, viene anche chiarito che sono tre gli indicatori attraverso i quali è possibile determinarla, ossia le modalità della condotta, l’esiguità del danno o del pericolo e il grado della colpevolezza.
Con riferimento invece alla necessità che il comportamento non sia abituale, la giurisprudenza è orientata a ritenere che la norma intenda escludere la particolare tenuità del fatto in caso di comportamenti “seriali”, concretizzatisi in “più reati della stessa indole” (Corte di Cassazione Sez. 5, n. 26813 del 10 febbraio 2016, Sez. 2, n. 23020 del 10 maggio 2016).


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