DURC ON LINE – INAIL – DM 23 FEBBRAIO 2016 – VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA – CIRCOLARE n. 48/2016
Si informa che l’Inail con la circolare n. 48 del 14 dicembre 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha illustrato le modifiche apportate dal Decreto Ministeriale 23 febbraio 2016 al Decreto Ministeriale 30 gennaio 2015 che ha introdotto il sistema telematico del Durc online per la verifica della regolarità contributiva
L’Istituto ha precisato che, come illustrato nella circolare n. 33/2016 del Ministero del Lavoro, la nuova formulazione è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile.
Inoltre la circolare ribadisce che in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
In sostanza, è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui all’articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.
Inail
Roma, 14 dicembre 2016
Circolare n. 48
Premessa
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (allegato 1).
Le modifiche sono state illustrate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare 2 novembre 2016, n. 33 (allegato 2).
Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia (articolo 2)
Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 è ora il seguente: I soggetti di cui all’art.1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente rappresentative, dalle Casse edili.
Come illustrato nella circolare ministeriale 33/2016, la nuova formulazione è diretta a evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.
La circolare ministeriale precisa altresì che le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Inps ai sensi della legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato- e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.
Pertanto, il sistema dell’Inps effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile.
Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure concorsuali (articolo 5)
Il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015, che disciplina la regolarità contributiva dell’impresa in presenza di procedure concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’attività.
Il comma 2 stabilisce che in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Il comma 3 dispone che In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima procedura di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 e all’articolo 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n.3473.
In sostanza, è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio di cui all’articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto, ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.
Come osservato nella circolare ministeriale, l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3). La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.
Resta fermo che l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
La normativa descritta si applica alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della presente circolare.
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