DECONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ – ISTRUZIONI APPLICATIVE – MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARI 22 NOVEMBRE 2017 N. 18 E 27 NOVEMBRE 2017, N. 19
Il Ministero del Lavoro, con circolare 22 novembre 2017, n. 18, ha fornito le istruzioni applicative per l’inoltro delle istanze di decontribuzione riconosciuta ai sensi del D. M. 2 del 27 settembre 2017 a favore delle imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà di cui alla L. n. 863/84, nonché ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 148/15.
La circolare ministeriale, allegata in calce, ricorda che le istanze dovranno essere presentate perentoriamente dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno di riferimento.
Nello specifico, potranno accedere ai fondi previsti per l’anno 2017, le imprese che, alla data del 30 novembre 2017, abbiano firmato un contratto di solidarietà, nonché quelle che lo abbiano avuto in corso nell’arco del 2016.
Dal 2018 potranno, invece, accedere al beneficio le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà e quelle che lo abbiano avuto in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
La riduzione contributiva è, comunque, riconosciuta per periodi, purchè non anteriori al 21 marzo 2014, pari all’intera durata del contratto con il limite massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile.
L’agevolazione si traduce nella riduzione del 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati da una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Modalità di presentazione della domanda
Il modulo di istanza, reperibile nell’apposita sezione del portale informatico del Ministero del lavoro, dovrà essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, nonché, contestualmente, ai fini del monitoraggio della spesa, all’Inps.
Evidenziamo, al riguardo, che le imprese, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenute a riportare la stima della riduzione contributiva richiesta, il codice pratica relativo all’istanza del contratto di solidarietà presentata al Ministero del Lavoro tramite sistema “Cigs on line”, nonché l’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla riduzione oraria superiore al 20%.
Vanno, infine, sottolineate le ipotesi, espressamente descritte nel testo della circolare, la cui violazione comporterà automaticamente un giudizio di inammissibilità della domanda.
Con successiva circolare del 27 novembre 2017, n. 19, integrativa della precedente, il Ministero del Lavoro ha ulteriormente chiarito un passaggio riportato nel paragrafo 2 della circolare n. 18, in merito alle modalità di presentazione dell’istanza.
A tal riguardo, il dicastero ha chiarito che: “lo sgravio contributivo può essere richiesto con un’unica domanda, in relazione al singolo accordo di solidarietà, per l’intero periodo di riduzione oraria in esso previsto. In ipotesi di più accordi di solidarietà, benché consecutivi, con o senza soluzione di continuità, il beneficio va richiesto con domande distinte, ciascuna riferita al periodo di riduzione oraria previsto nel singolo accordo“.
Il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta a disposizione delle imprese interessate per ogni ulteriore chiarimento si rendesse opportuno.
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