IL CONTENZIOSO E LE OPERE PUBBLICHE – PROMEMORIA
Si ritiene possa risultare utile per le imprese associate una maggior conoscenza circa le procedure previste dalla norma per la composizione delle vertenze sorte nella gestione di un lavoro pubblico.Si ritiene possa risultare utile per le imprese associate una maggior conoscenza circa le procedure previste dalla norma per la composizione delle vertenze sorte nella gestione di un lavoro pubblico.Per sommi capi vengono dunque qui trascritte le varie disposizione di legge.
A) QUADRO NORMATIVO VIGENTE:
1) Impugnazione in corso di gara delle esclusioni/ammissioni
– Obbligo di impugnare esclusioni/ammissioni entro trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo della stazione appaltante dell’elenco degli ammessi – rito c.d. superaccelerato.- L’omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l’illegittimità derivata dei successivi atti della procedura – art. 204 D.Igs. 50/2010 che ha modificato art. 120 del D.Igs. 104/2010. – cioè, non si può più impugnare il provvedimento di aggiudicazione per mancanza dei requisiti, generali o speciali, dell’aggiudicatario.- In tali casi il giudizio è definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente.
2) Impugnazione dell’aggiudicazione
– Il contratto non può essere stipulato comunque prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (Stand stili sostanziale) – art. 32, comma 9, D.Igs. 50/2016.- Se viene proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno un provvedimento cautelare di primo grado o pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione nel merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva (termine dilatatorio o Stand stili processuale) – art. 32, comma 10, D.Igs. 50/2016 – non si applica nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 150.000.00 o di ricorso al MEPA.- Effetto sospensivo cessa se giudice si dichiara incompetente o fissa la data dell’udienza di merito senza concedere misure cautelari o rinvio al giudizio di merito l’esame della domanda cautelare – art. 32, comma 11, D.Igs. 50/2016 – la stazione appaltante può stipulare il contratto.- Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte – il secondo in graduatoria e gli altri concorrenti possono proporre impugnativa solo a condizione che venga contestata aggiudicazione nei confronti di tutti gli altri concorrenti che precedono nella graduatoria “cristallizzata”(art. 95, comma 15, D.Igs. 50/2016).
3) Tutela cautelare
– Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto, inter alia, delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all’esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione – art. 204 D.Igs. 50/2010 che ha modificato art. 120 del D.Igs. 104/2010. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale quelle funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall’articolo 119, comma 4, del D.Igs. n. 104 del 2010, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante – l’art. 9, commi 1 e 2 sexies, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, I. di conversione 11 novembre 2014, n. 164.
4) Giudizio
Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell’udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d’ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente – art. 120 D.Igs. 104/2010.Il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva dichiara l’inefficacia del contratto nei casi di violazione gravi, precisando se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva – ad 119, D.Igs. 104/2010 – dall’annullamento del provvedimento di aggiudicazione non discende automaticamente l’inefficacia del contratto stipulato medio tempore, ma solo in caso di violazioni gravi – tutela in forma specifica solo residuale rispetto a quella per equivalente.
5) Condanna per lite temeraria
In ogni caso, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati – art. 26, D.Igs. 104/2010, come modificato da I. 11 agosto 2014, n. 114.Nelle, controversie in materia di appalti, l’importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all’uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite – art. 26, D.Igs. 104/2010, come modificato da I. 11 agosto 2014, n. 114. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante dell’ANAC, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai fini della condanna per lite temeraria – art. 211, comma 1, D.Igs. 50/2016.
6) ANAC
É legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture – art. 211, comma Ibis, D.Igs. 50/2016.Può proporre ricorso innanzi al G.A. se la stazione appaltante non si sia conformata entro 30 giorni al parere motivato reso dalla stessa Autorità – art. 211, comma D.Igs. 50/2016.
7) Contenzioso in fase di esecuzione
Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali validati – art., 205, comma 2, D.Igs. 50/2016.L’impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l’accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza – art. 205, comma 6bis, D.Igs. 50/2016.
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