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24.02.2017 - urbanistica

COMMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 20 NOVEMBRE 2016, N. 222

(a cura del geom. Antonio Gnecchi)

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Con il decreto legislativo n. 222 del 2016, il Governo ha voluto ulteriormente incidere sui titoli abilitativi e relativi procedimenti attinenti varie attività private, emanando, contestualmente l’allegata tabella A, che forma parte integrante dello stesso decreto, con l’indicazione del relativo regime amministrativo da applicare.
Il decreto provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.
Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto dei ministeri competenti, da emanare successivamente, verranno stabilite le principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A citata nell’articolo 2 del decreto in esame.
È previsto che le amministrazioni interessate dai procedimenti forniscano un supporto di consulenza a tutti gli interessati in relazione alle attività interessate elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segretarie previsti dalla legge.
L’articolo 2, oltre a sancire che a ciascuna attività elencata nell’allegata TABELLA A si applica il regime amministrativo ivi indicato, dispone tre tipologie di svolgimento di attività:
1- quelle per le quali la tabella A indica la sola comunicazione, la sua immediata efficacia all’atto della presentazione della stessa, allegando, sia per lo svolgimento dell’attività le necessarie asseverazioni o certificazioni previste espressamente da disposizioni legislative o regolamentari, come dl disposizioni di cui all’art. 19-bis, legge n. 241 del 1990,
2- quelle per le quali la tabella A indica il regime della SCIA e si applica il regime di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990, distinguendo tra i casi in cui serve la SCIA unica a cui applicare quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 2, legge 241/90 e i casi in cui serve la SCIA condizionata da atti di assenso comunque denominati a cui applicare quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3, stessa legge.
3- quelle per le quali la tabella A indica il regime dell’autorizzazione ed è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241/1990. Qualora per lo svolgimento dell‘attività serva acquisire ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni della conferenza di servizi (art. 14 e seguenti della L. 241/1990).
Con l’articolo 3 avente titolo “Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia”, il decreto legislativo entra nel vivo delle disposizioni di semplificazione, con le modificazioni apportate al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
Tale articolo intende inserire norme volte alla semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia, al fine di ridurre il numero dei titoli edilizi e ricondurli ai modelli generali, proprio della legge n. 241 del 1990 e dello stesso decreto.
Come è noto, il sistema dei titoli abilitativi e dei regimi amministrativi in materia edilizia, in origine fondato solo su attività libera, DIA e permesso di costruire, è stato poi reso progressivamente più articolato. A seguito di ripetuti interventi normativi, vi sono attualmente ben sette distinte ipotesi:
1) Attività edilizia libera, senza adempimenti
2) Interventi in attività libera, ma che richiedono la presentazione dalla CIL (dopo l’acquisizione degli atti di assenso),
3) Interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA,
4) Interventi assoggettati alla SCIA – che sono definiti residualmente, ossia tutti quelli non elencati per le altre ipotesi,
5) Interventi assoggettati a DIA in alternativa al permesso di costruire,
6) Interventi assoggettati a permesso di costruire,
7) Interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA.
A tali ipotesi vanno aggiunte le diverse classificazioni fornite in sede regionale.
Due precisazioni al riguardo, in estrema sintesi:
1- l’art. 22 del Tue dispone che:
– Comma 1, SCIA per interventi non riconducibili art. 6 (attività edilizia libera) e art. 10 (permesso di costruire). Per questi interventi non è previsto alcun titolo abilitativo;
– Comma 2, SCIA per varianti al permesso di costruire, conformi;
– Comma 3, DIA alternativa al permesso di costruire.
2- l’art. 41 della LR 12/2005, al quale dobbiamo far riferimento (ad oggi), dispone che:
– Comma 1, SCIA per interventi di cui all’art. 19, legge 241/1990;
– Comma 1, DIA alternativa al permesso di costruire;
– Comma 2, SCIA alternativa al permesso di costruire o alla DIA per varianti conformi.
Al fine di semplificare il quadro normativo e agevolare i cittadini e le imprese, il decreto legislativo interviene con quattro importanti misure.
In primo luogo, viene abolita la CIL e gli interventi ad essa assoggettati sono ritenuti attività libera tout court.
In secondo luogo, il criterio di residualità nella individuazione del regime – oggi attribuito alla SCIA – viene previsto per la CILA. Conseguentemente, sono indicati espressamente gli interventi per i quali usare la SCIA. Inoltre, sempre con l’intento di semplificare l’azione amministrativa e agevolare imprese e cittadini, viene inserito tra gli interventi assoggettati a CILA anche il restauro e risanamento conservativo che non riguardi parti strutturali dell’edificio.
In terzo luogo, è abolita la DIA in alternativa al permesso di costruire, sostituita da una SCIA con inizio posticipato dei lavori. Si tratta di una semplificazione terminologica, già in parte realizzata a livello regionale.
In quarto luogo, si è semplificato il procedimento relativo al certificato di agibilità, prevedendo una apposita segnalazione certificata di agibilità.
Il nuovo sistema, dunque, delinea un quadro dei titoli e dei regimi più semplice, basato su cinque ipotesi:
1) Interventi in attività edilizia libera, senza adempimenti,
2) Interventi in attività libera, ma che richiedono la CILA,
3) Interventi assoggettati a SCIA, in determinati casi anche in alternativa al permesso di costruire,
4) Interventi assoggettati a permesso di costruire,
5) Interventi per i quali è comunque possibile chiedere il permesso di costruire in alternativa alla SCIA.
Inoltre, come voluto dal legislatore, il regime ordinario diviene quello della CILA, e non più della SCIA, fatte salve le ipotesi che non siano espressamente assoggettate ad altri regimi.
Sembra essere semplificato il rilascio dell’agibilità. Infine, restano ferme sia la disciplina sanzionatoria, sia tutte le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché le disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
Vengono complessivamente modificati 22 articoli, viene introdotto il nuovo art. 6-bis, viene sostituito l’art. 24 sull’agibilità e abrogato l’art. 25 sul procedimento di rilascio dello stesso certificato.
All’articolo 5 (Sportello Unico dell’Edilizia) vengono soppresse alcune parole e aggiunto il comma 3-bis in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Vengono, di fatto, eliminati i riferimenti al rilascio del certificato di agibilità e del parere igienico sanitario. Con l’introduzione del comma 3-bis si precisa che sono fatte salve le disposizioni relative alla notifica alla ASL dei nuovi insediamenti produttivi prevista dal D. Lgs. 81 del 2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’articolo 6 (Attività edilizia libera) vengono modificate alcune disposizioni adeguandole alle novità introdotte con il nuovo decreto.
Al comma 1 vengono introdotte lettere aggiuntive, finalizzate a sottoporre al regime di attività edilizia libera gli interventi relativi a:
– Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee o ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro massimo 90 giorni,
– Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta acque, locali tombati,
– Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori di parti del territorio interessate da agglomerati urbani di interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale (centri storici), aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
N.B. Il precedente art. 6 prevedeva una duplice comunicazione, di cui una asseverata per due tipologie di interventi indicati al comma 2 (lett. a) ed e-bis)), e l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di mancata comunicazione.
Ora l’art. 6 disciplina le attività di edilizia libera che, nel rispetto delle norme di settore (compreso quelle di tutela dei vincoli), possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo.
Per questi interventi, ora non è più prevista nessuna sanzione, ma solo il controllo da parte degli organi competenti, da disciplinare con legge regionale.
Viene introdotto il nuovo articolo 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata – CILA), con le nuove previsioni per questa tipologia di interventi.
Sostanzialmente vengono ammessi con la CILA tutti gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6 (attività di edilizia libera), 10 (permesso di costruire) e 22 (SCIA. L’interessato invia, anche in via telematica, la comunicazione all’amministrazione competente (SUE), fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il privato trasmette all’A.C. l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.
La comunicazione asseverata di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini dell’attribuzione della categoria e della classe catastale ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’A.C. ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
Alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la facoltà di estendere la disciplina della CILA a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla norma statale. Ad esse spetta poi disciplinare con legge regionale le modalità per l’effettuazione dei controlli.
La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione.
N.B. l’art. 6-bis, comma 2, precisa che la CILA viene trasmessa allo SUE corredata dagli elaborati progettuali e dalla comunicazione di inizio dei lavori, asseverata dal tecnico abilitato, con l’indicazione dell’impresa.
Dalla data di ricezione della comunicazione all’ufficio comunale competente, questa acquista efficacia.
In assenza di precise disposizioni statali e/o regionali, si ritiene che l’ultimazione dei lavori debba avvenire entro tre anni dalla data di efficacia della comunicazione, alla stessa stregua della SCIA.
Viene modificato minimamente l’art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire), stabilendo che il progettista abilitato non deve più asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali: sul punto, infatti, si prevede che un decreto del Ministero della salute definisca i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
Il Capo III del DPR 380/2001 è stato rinominato “Segnalazione certificata di inizio di attività”, così come il successivo art. 22 (Interventi subordinati a SCIA), comma 1, secondo il quale sono realizzabili mediante SCIA, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, gli interventi di:
– manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio,
– gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio,
– gli interventi di ristrutturazione edilizia, purché diversi da quelli che portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente o che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché diversi da quelli che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.
Al secondo comma, stesso articolo, si fa solo riferimento all’agibilità e non al “rilascio del certificato di agibilità”, in quanto tale attestazione è stato sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità.
Il settimo comma, infine, prevede, come già sopra accennato, che in luogo della SCIA, l’interessato presenti istanza di permesso di costruire per gli interventi realizzabili mediante SCIA (di cui allo stesso Capo III), senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16, salvo che per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia “pesante”, di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione in ambiti di PA, comunque denominati, che contengano precise disposizioni plano volumetriche preventivamente approvate dal consiglio comunale.
Lo stesso articolo 22 dispone che sono altresì realizzabili mediante SCIA:
– le varianti a permessi di costruire conformi (….), anche in zone a vincolo, purché non venga alterata la sagoma dell’edificio (comma 2),
– le varianti a permessi di costruire che non configurino variazione essenziale, a condizione che siano conformi (….) (comma 2-bis).
Di conseguenza è stata sostituita la rubrica dell’art. 23 con “Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire”, con l’introduzione del nuovo comma 01 che propone gli interventi che possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa del permesso di costruire, e le modifiche ai commi 1, 2, 4, 5 e 7 che sostituiscono le parole “DIA” e “Denuncia”, rispettivamente con “SCIA” e “Segnalazione”.
Sembra una dimenticanza non aver indicato il comma 1-ter tra quelli che sostituiscono la parola “denuncia” con “segnalazione”.
In buona sostanza possono essere realizzati mediante SCIA, alternativa al permesso di costruire:
lett. a): gli interventi di ristrutturazione che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli;
lett. b): gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
lett. c): gli interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Tutti i predetti interventi sono soggetti al medesimo contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire.
Le regioni possono individuare con legge ulteriori interventi soggetti a SCIA. Fermo restando che anche questi ultimi dovranno essere assoggettati al contributo di costruzione, le regioni potranno definire criteri e parametri per la relativa determinazione.
All’art. 23-bis. Autorizzazioni preliminari alla SCIA e alla comunicazione dell’inizio dei lavori. co. 1 – nei casi di SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990: prima di presentare la SCIA l’interessato chiede allo SUE di acquisire direttamente tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio;
co. 2 – nei casi di SCIA di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990: qualora l’interessato presenti la SCIA allo SUE e, contestualmente, chieda allo stesso di acquisire tutti gli atti di assenso, comunque denominati, l’inizio dei lavori può essere intrapreso solo dopo la comunicazione da parte dello SUE dell’avvenuta acquisizione degli atti di assenso;
co. 3 – quanto sopra si applica anche nei casi della SCIA di cui all’art. 6-bis. Non a caso vengono richiamate le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2.
Co. 4 – il comune deve deliberare, all’interno delle zone omogenee A) di cui al DM 1444/1968, le aree nelle quali non sia applicabile la SCIA per interventi di demolizione e ricostruzione, per varianti a permessi di costruire comportanti la modifica della sagoma.
A conclusione di quanto sopra esposto, in relazione alle nuove disposizioni di modifica al DPR n. 380 del 2001, introdotte dal decreto n. 222 del 2016, è previsto, in estrema sintesi, quanto segue:
– art. 6, nessun titolo abilitativo per l’attività edilizia libera,
– art. 6-bis, CILA per interventi non riconducibili all’art. 6 (attività edilizia libera), art. 10 (permesso di costruire) e art. 22 (SCIA),
– art. 10, permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica, interventi di ristrutturazione edilizia “pesante”,
– art. 22, SCIA per manutenzione straordinaria, qualora riguardino parti strutturali edifici, restauro e risanamento conservativo, qualora riguardino parti strutturali edifici, ristrutturazione edilizia “leggera”, varianti a pdc, conformi, senza modifica della sagoma, per interventi in zona a vincolo, varianti a pdc che non configurino variazione essenziale, conformi, dopo acquisizione dei necessari atti di assenso,
– art. 22, co. 7: permesso di costruire, in alternativa alla SCIA per tutti gli interventi di cui sopra (escluso, ovviamente quelli di cui all’art. 10, già subordinati a tale titolo abilitativo), senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione.
– art. 23, SCIA sostitutiva del permesso di costruire per: ristrutturazione edilizia “pesante”, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, approvate dal competente organo comunale.
N.B. l’art. 23, comma 2, precisa che la SCIA deve essere corredata dall’indicazione dell’impresa ed è sottoposta al termine di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova segnalazione.
A questo proposito è bene precisare quanto segue:
– Il secondo comma dell’art. 23 ora si riferisce alla SCIA e non più alla DIA, per cui diviene efficace dopo trenta giorni dalla sua presentazione ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. Ne consegue che possono essere iniziati i lavori solo dopo trenta giorni dalla data di presentazione della stessa allo SUE e l’intervento deve essere ultimato entro tre anni dalla data di efficacia della stessa,
– Alla stessa stregua di efficacia e di decadenza è sottoposta la SCIA sostitutiva del permesso di costruire in quanto le norme di riferimento non prevedono altri o diversi termini per l’inizio (trenta giorni dalla data di presentazione) e l’ultimazione dei lavori (entro tre anni dalla data di efficacia della stessa) (comma 3);
– Qualora l’intervento riguardi ambiti sottoposti a vincoli, l’efficacia della SCIA decorre dopo 30 giorni dalla data di assenso dell’autorizzazione, se l’ente competente è lo stesso delegato alla tutela del vincolo; qualora, invece, sia diverso, l’efficacia decorre trenta giorni dopo la data dell’esito favorevole della Conferenza di servizi (comma 4).
Viene modificato sostanzialmente l’art. 24 (Agibilità), abrogato il successivo articolo 25 (Procedimento di rilascio del certificato di agibilità), sostituiti con la nuova “SCIA” e di conseguenza l’art. 26 (Dichiarazione di inagibilità).
Di fatto, le nuove norme introducono il nuovo istituto della segnalazione certificata di agibilità che va a soppiantare il certificato di agibilità attualmente disciplinato dagli articoli 24, 25 e 26 del DPR n. 380/2001.
Le nuove norme mirano a dare certezza alle procedure relative all’agibilità degli edifici, attualmente sottoposte a regimi differenziati da regione e regione.
Il nuovo articolo 24, al comma 1, stabilisce che la segnalazione certificata di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto e la sua agibilità.
In base al comma 2, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la SCIA, o i loro successori o aventi causa, presenta allo SUE la segnalazione certificata di agibilità per i seguenti interventi: nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali, interventi sugli edifici esistenti che possono influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464 (comma 3).
Ai sensi del comma 4, la segnalazione certificata di agibilità può riguardare anche:
– singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
– singoli unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le pere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Prescrive il comma 5 che la segnalazione certificata di agibilità deve essere corredata dalla seguente documentazione:
– attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati;
– il certificato di collaudo o, per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore,
– dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle BB. AA,
– estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale,
– dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente oppure, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
In base al comma 6, l’utilizzo delle strutture oggetto di lavori può essere iniziato dalla data di presentazione allo SUE della segnalazione certificata di agibilità, corredata della prescritta documentazione. Qualora si verificassero le condizioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge n. 241 del 1990, si applicano i rispettivi provvedimenti cautelativi a seguito delle verifiche o controlli da parte dell’amministrazione competente.
Spetterà a regioni, province autonome e comuni, nell’ambito delle rispettive competenza, disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
Le lettere j), k), w) e x) dell’articolo 3 del decreto recano disposizioni di coordinamento tra la nuova disciplina della segnalazione certificata di agibilità, introdotta all’articolo 24, e le altre disposizioni del DPR n. 380 del 2001 che fanno riferimento al certificato di agibilità (sostituito dalla segnalazione).

Sono state introdotte poi una serie di modifiche che riguardano gli articoli sugli abusi edilizi (dall’art. 31 all’art. 37), con richiamo al nuovo comma 01 dell’art. 23 relativo agli interventi edilizi realizzabili con SCIA in alternativa al permesso di costruire. Vengono altresì richiamate le stesse disposizioni agli articoli 38 (Interventi eseguiti in base a permesso annullato), 39 (Annullamento del permesso di costruire da parte della regione), 40 (Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione), 44 (Sanzioni penali), 46 (Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985) e 48 (Aziende erogatrici di servizi pubblici).
All’art. 67 (Collaudo statico) sono state apportate alcune modifiche in considerazione delle precedenti che prevedono la SCIA in luogo del certificato di agibilità. In particolare si prevede che:
– il certificato di collaudo statico assorbe il certificato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per l’edilizia, eliminando così la duplicazione di adempimenti,
– la segnalazione certificata di agibilità è corredata da una copia del certificato di collaudo,
– per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Da ultimo è stato modificato l’art. 82 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici), sempre in relazione alla nuova segnalazione certificata di agibilità in luogo del rilascio del certificato di agibilità. La modifica è stata introdotta al fine di un miglior coordinamento tra detta disposizione e la nuova segnalazione certificata di agibilità. Conseguentemente è stata eliminata la possibilità per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale di richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario del permesso di costruire una dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato che attesti che le opere sono state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle BB.AA.
L’articolo 6 (Disposizioni finali) del decreto, al comma 2, stabilisce che le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del decreto entro il 30 giugno 2017.

COMMENTI.
Questo decreto, a ben vedere, nella materia edilizia, non pare abbia introdotto significative novità di semplificazione.
Innanzi tutto c’è da far notare come ogni comunicazione o altro e diverso titolo abilitativo abbia, quasi sempre, bisogno di altri e ulteriori atti di assenso da acquisire preventivamente e allegare al procedimento che si vuole avviare per ogni tipologia di attività, limitando, di fatto, quelli che possono essere eseguiti senza bisogno di asseverazioni, certificazioni o atti di assenso, comunque denominati.
I titoli edilizi sono pressoché identici, salvo aver eliminato la DIA ma, nel contempo, aver differenziato la SCIA (unica o condizionata), rimane il permesso di costruire, in alternativa alla SCIA.
Mettendo a confronto il riepilogo dei titoli abilitativi dopo L’entrata in vigore del decreto “Sblocca Italia” e il nuovo decreto legislativo n. 222 del 2016, notiamo che:
A. In base alle precedenti disposizioni normative i titoli abilitativi erano costituiti da:
– Attività edilizia libera;
– Lavori ammessi con la presentazione dalla CIL (dopo l’acquisizione degli atti di assenso);
– CIL asseverata per taluni interventi edilizi;
– SCIA asseverata per taluni interventi edilizi, dopo l’acquisizione degli atti di assenso;
– Permesso di costruire o SCIA per interventi non rilevanti trasformazioni edilizie;
– Permesso di costruire o DIA per interventi rilevanti di trasformazione edilizia.
B. In base al decreto legislativo n. 222 del 2016, i titoli abilitativi risultano i seguenti:
– Attività edilizia libera,
– Attività mediante comunicazione di inizio dei lavori asseverata (CILA),
– Attività mediante presentazione di SCIA unica,
– Attività mediante presentazione di SCIA condizionata,
– Attività mediante presentazione di permesso di costruire,
– Attività mediante presentazione della SCIA, in alternativa al permesso di costruire.
Per lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) non cambia nulla; poco o nulla sono stati diversificati gli interventi di cui all’articolo 6 sull’attività di edilizia libera.
Il nuovo articolo 6-bis, subordina una serie di interventi non riconducibili agli articoli 6, 10 (permesso di costruire) e 22 (SCIA), alla comunicazione asseverata, ma comunque condizionata dal rispetto di prescrizioni di norme che, spesso e volentieri, impongono l’acquisizione di atti di assenso, comunque denominati.
Qualora anche fossero invocate le disposizioni di cui all’art. 23-bis sopra esposte, servirebbe tempo per l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominato, prima di dare seguito agli interventi previsti dalla SCIA.
A interferire nei procedimenti, così modificati, vengono riviste le norme di cui all’articolo 21-nonies, comma 1, della legge 241/1990, che disciplina l’intervento delle pubbliche amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di annullamento d’ufficio, nonché l’intervento della Conferenza di Servizi nei procedimenti di titoli abilitativi in cui sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso.
Nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire non cambia nulla, salvo prevedere i nuovi requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
Il Capo III è stato rideterminato come “SCA” e il relativo art. 22 prevede appunto gli interventi che si possono realizzare con tale segnalazione.
La più importante novità del decreto, per la materia edilizia, si riscontra nel ridefinire l’art. 23, nel quale è stato inserito il comma 01, ovvero la possibilità di utilizzare la SCIA, in alternativa al permesso di costruire che, ovviamente, comprendono quelli previsti nell’art. 10 dello stesso Testo Unico dell’Edilizia.
Per la verità una simile possibilità era già stata prevista dalla legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005, in base alla quale era possibile presentare la c.d. “SUPERDIA” (articolo 41).
Quello che prima era l’agibilità, ora diventa “SCIA” (art. 24 del DPR 380/2001). Con la “nuova” disciplina dell’articolo 24, viene abrogato, di fatto, anche il procedimento contenuto nel successivo articolo 25.
In tutti gli articoli del DPR 380/2001 interessati dalle modifiche introdotte dal D. Lgs. 222/2016, viene citata la SCIA, qualora questa sostituisce ogni altro e diverso titolo abilitativo.
Negli articoli che disciplinano le violazioni edilizie, viene ora fatto riferimento al nuovo comma 01, dell’art. 23, in quanto riguarda interventi ammessi con SCIA, in luogo del permesso di costruire e, come tali, perseguibili ai sensi degli articoli 31, 33, 34, 37 e 38.
Alla stessa stregua viene menzionato l’art. 23, comma 01, negli articoli attinenti agli articoli 39, 40, 44, 46 e 48.
Irrilevanti sono le modifiche apportate ai successivi articoli 62, 67 e 82.
Come si può quindi dedurre, non ci sono novità particolarmente rilevanti nella nuova disciplina del TUE, né, tanto meno, quelle introdotte non sembrano rendere più semplici i regimi amministrativi in materia edilizia.
Dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, con riferimento alla materia edilizia, è stabilito che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero competente, previa intesa con la Conferenza unificata Stato – autonomie locali, adotti un glossario unico che contiene l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte.
A complicare le cose è previsto poi i comuni, d’intesa con le regioni e con la soprintendenza, possono adottare deliberazioni volte a individuare zone di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato, o subordinato ad autorizzazione, l’esercizio di una delle attività contemplate dal decreto, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, motivata dalla tutela degli interessi in materia di non apponibilità di limiti alla concorrenza.
L’art. 2, co. 1, stabilisce il principio in base al quale a ciascuna delle attività indicate nella Tabella A allegata al decreto si applica il regime amministrativo ivi indicato.
Secondo il comma 2, qualora per lo svolgimento dell’attività per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest’ultima produce immediato effetto con la presentazione all’amministrazione competente o allo SUE. Qualora siano necessari diversi atti di assenso, segnalazioni o comunicazioni, l’interessato può presentare comunque un’unica comunicazione si applica la concentrazione dei regimi amministrativi di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990, allegando le diverse asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.
Il comma 3 statuisce che per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica il regime amministrativo la SCIA, si applica il regime amministrativo di cui all’art. 19 della legge n. 241 del 1990.
Nei casi in cui sia utilizzabile la SCIA unica indicata nella Tabella A, si applica il regime amministrativo previsto dall’art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, mentre nei casi sia prevista la SCIA condizionata, laddove sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, si procede all’indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 19-bis, comma 3, della legge 241/1990.
Il comma 4 stabilisce che il termine di diciotto mesi per l’annullamento della SCIA, previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio per lo svolgimento del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente.
Il comma 5 prevede che per lo svolgimento delle attività per le quali la Tabella A indica “l’autorizzazione”, è necessario un provvedimento espresso, salva l’applicazione del silenzio assenso (art. 20, legge 241/1990). Qualora, però, l’attività necessiti di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, ovvero mediante la convocazione della conferenza di servizi.
Tralasciando la facoltà di cui al comma 6 demandata alle amministrazioni, ci attendono ulteriori e successive integrazioni e correzioni alle disposizioni del decreto in parola, che integreranno e completeranno la Tabella A, oltre che ad un periodico aggiornamento, conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.
Art. 3 – Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia.
Il decreto in esame non ha modificato l’art. 3 del DPR 380 del 2001 per cui non sono state modificate le definizioni degli interventi edilizi dopo le due ultime correzioni del 2013 (legge n. 98) e 2014 (legge n. 164).
Ci sono però alcune precisazioni preliminari da fare:
Partendo dalla manutenzione ordinaria, la sezione II della Tabella A, riporta nella colonna che riguarda il tipo di attività, sia la definizione dell’art. 3, co, 1 lett. a), sia quella del successivo art. 6, co. 1, lett. a-bis) del TUE (quest’ultima nella forma, appunto modificata dal D. Lgs. 222/2016, ovvero “gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica nominale inferiore a 12 KW “), quale regime amministrativo di “Attività di edilizia libera”.
N.B. le regioni a statuto ordinario possono estendere la disciplina dell’attività edilizia libera a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell’art. 6-bis e disciplinano con legge le modalità per l’effettuazione dei controlli.
La manutenzione straordinaria ha due regimi amministrativi:
– Il primo è la CILA, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dall’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Infatti i riferimenti normativi sono quelli sia dell’art. 3, co. lett. b), sia quelli del successivo nuovo art. 6-bis del D. Lgs. 222/2016, ovvero “ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio”;
– il secondo è la SCIA, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, come individuati all’art. 3, co. 1, lett. b), ma che riguardino le parti strutturali dell’edificio, come stabilito dall’art. 22, co. 1, lett. a), del DPR 380/2001.
Anche il restauro e risanamento conservativo presenta due regimi amministrativi:
– la CILA, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dall’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Infatti si fa riferimento all’art. 3, co. 1, lett. c) e al successivo art. 6-bis del D.Lgs. 222/2016, ovvero quelli che non riguardano parti strutturali dell’edificio.
– La SCIA, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi, come individuati all’art. 3, co. 1, lett. c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio, come stabilito dall’art. 22, co. 1, lett. b), del DPR 380/2001.
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia viene fatta la doverosa distinzione tra le tre, tipologie di ristrutturazione, ovvero quella cosiddetta “semplice” o “leggera”, quella cosiddetta “pesante” e quella cosiddetta “ricostruttiva”.
Per la ristrutturazione edilizia “leggera” è prevista la SCIA nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dell’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Per questa tipologia di intervento si fa riferimento al solo art. 3, co. 1, lett. d), del DPR 380/2001.
Per la ristrutturazione edilizia “pesante” è prevista “l’autorizzazione”, anche mediante l’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001, o in alternativa la SCIA. I riferimenti normativi, infatti, sono quelli dell’art. 10, co. 1, lett. c) e il successivo art. 23, co. 01, lett. a) del DPR 380/2001, nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dall’art. 19-bis della legge 241 del 1990.
Per la ristrutturazione edilizia “ricostruttiva”, ovvero mediante demolizione e successiva ricostruzione è prevista la SCIA, come per la ristrutturazione edilizia “leggera”, purché con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, la stessa sagoma, se vincolato o in ambito del C.S.; nel caso in cui riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi e si renda necessario acquisire atti di assenso, attraverso la concentrazione prevista dell’art. 19-bis della legge 241 del 1990. Per questa tipologia di intervento si fa riferimento al solo art. 3, co. 1, lett. d), del DPR 380/2001.
Nuove costruzioni di manufatto edilizio, è prevista “l’autorizzazione”, anche mediante l’istituto del silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 del DPR 380/2001, nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi di legittimazione, applicando l’art. 19-bis della legge 241 del 1990. I riferimenti normativi sono quelli dell’art. 3, co. 1, lett. e1) e il successivo art. 20 del DPR 380/2001.
Nuove costruzioni in esecuzione di strumento urbanistico attuativo, è prevista la SCIA alternativa “all’autorizzazione”, nel caso in cui gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica siano disciplinati da PA comunque denominati, qualora i piani risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della legge 443/2001.
Ristrutturazione urbanistica, è prevista “l’autorizzazione” nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, applicando l’art. 19-bis della legge 241 del 1990. I riferimenti normativi sono quelli dell’art. 3, co. 1, lett. f) e il successivo art. 20 del DPR n. 380 del 2001.
Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo delle disposizioni. Restano ferme le sanzioni penali previste dall’art. 44.
Ci sono inoltre una serie di altre tipologie di interventi, con altrettanti titoli abilitativi e relativi riferimenti legislativi, a cui viene rimandata la lettura della Tabella A, sezione II – Edilizia, secondo le indicazioni sotto riportate:

ALLEGATO – TABELLA A
La tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.
Con riferimento al regime amministrativo:
Quando la tabella indica la comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione allo SUE di cui all’art. 19-bis della legge n. 241 del 1990 all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico.
Quando la tabella indica la SCIA, si applica l’art. 19 della legge n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente: entro 60 giorni (30 nel caso dell’Edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
Quando la tabella indica la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento dell’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello Unico del comune, che le trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’Edilizia), qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
Quando la tabella indica la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3, della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso, comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello Unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio dell’attività è subordinata al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all’interessato.
Quando la tabella indica “l’Autorizzazione”, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio dell’attività è subordinata al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello Unico all’interessato.
Quando la tabella indica “l’Autorizzazione” più la SCIA, la SCIA o la comunicazione, alla domanda per l’autorizzazione, l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all’istanza per l’avvio di un’attività produttiva soggetta all’autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all’istanza per una media struttura di vendita).
Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicati nella presente Tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del comune.
L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso della pubblica amministrazione.
La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.
NELLA SEZIONE II – ATTIVITÀ EDILIZIA
Viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un’apposita legenda.
La sottosezione 1 effettua la ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi, indicando nell’apposita colonna l’eventuale concentrazione di regimi.
Nelle sottosezioni successive vengono individuati, per le attività soggette a permesso di costruire, a SCIA, a CILA e per le attività libere, i casi in cui è necessario acquisire altri titoli di legittimazione o atti di assenso comunque denominati.
Per ciascuno di essi, nelle apposite colonne, viene individuato il regime amministrativo e viene descritta l’eventuale concentrazione dei regimi.
In particolare, nel caso in cui per la CILA e SCIA sia necessario acquisire altri atti di assenso nell’apposita colonna è indicato “CILA e SCIA più autorizzazione” o SCIA unica”, anziché SCIA condizionata come nelle altre tabelle.
La scelta nasce dall’esigenza di contemplare in un unico prospetto “comunicazioni” con diversa denominazione (la CILA appunto, ovvero la SCIA ad efficacia differita) che caratterizzano esclusivamente gli interventi in materia edilizia.
Resta chiara la sostanziale efficacia “condizionata” del titolo, anche per le fattispecie in questione.
Sezione II – Edilizia
1. RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI E DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI.
SOTTOSEZIONI
1.1 Permesso di costruire nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (Conferenza di Servizi ai sensi art. 14 e segg. della legge 241/1990)
1.2 CILA e SCIA nel caso in cui sia necessario acquisire altri titoli di legittimazione (concentrazione di regimi giuridici ai sensi dell’art. 19-bis, commi 2 e 3 della legge 241/1990),
1.3 Attività edilizia libera, nei casi in cui è necessario acquisire preventivamente altri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 5, comma 3, del DPR 380/2001).
2. ALTRI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’INTERVENTO EDILIZIO
3. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI.
Periodo transitorio
Come sopra ricordato, l’art. 6 del D. Lgs. n. 222/2016 obbliga le regioni ad adeguarsi entro il 30.06.2017.
Ricordo, però, che il decreto “Madia” ha:
1- abrogato i commi 2, 4, 5 e 7 dell’art. 6 del DPR n. 380/2001 (Attività edilizia libera), per cui non può più essere applicata la sanzione per la mancata presentazione della CIL,
2- abrogato l’art. 25 del TUE, per cui, dall’11 dicembre 2016 (data di entrata in vigore), ci si deve attenere alle nuove disposizioni contenute nell’art. 24 in tema di agibilità,
3- abrogato i commi 3 e 5 dell’art. 22 (interventi subordinati a DIA, ora SCIA), per cui tutti gli interventi individuati al nuovo comma 1, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione, così come gli interventi precedentemente ammessi con DIA in luogo del permesso di costruire, ora confluiti nel comma 01 dell’art. 23, possano essere realizzati mediante SCIA.
Ne consegue che in regione Lombardia, fino all’adeguamento della legge regionale n. 12 del 2005 (entro il 30/6/2017), si può continuare ad applicare la CILA, la SCIA, la DIA e la Super DIA, per tutti gli interventi di cui all’art. 41, salvo i casi di cui ai precedenti punti 1 e 2, che sono disciplinati, in via esclusiva, dalla legislazione statale.
Brescia, lì 18 gennaio 2017.

 


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