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10.02.2017 - lavori pubblici

CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI – PRIMA BOZZA DI CORREZIONI PROPOSTE DAL GOVERNO

Il Governo ha predisposto una prima bozza di decreto modificativo del Codice degli appalti, il d.lgs. 50/2016.  Detta bozza verrà posta in consultazione per raccogliere le osservazioni delle parti interessate alla riscrittura del Codice.
Poi toccherà alle Commissioni parlamentari esprimersi prima che il Governo la possa rendere definitiva in una seconda fase, che deve concludersi entro il 19 aprile 2017, secondo quanto previsto dalla legge delega.
Mediante questo strumento il Governo dovrebbe por mano e sistemare tutte le criticità che il Codice ha sollevato, sistemando le incompatibilità emerse e disciplinando le notevoli problematiche rimaste senza soluzione.
Questa prima bozza è perciò solo orientativa dello sforzo che il Governo sta iniziando a definire per una modifica formale del Codice e non ha alcun valore di legge.
Ciò nonostante si ritiene utile fornire una prima indicazione dei contenuti di detto schema che possono far comprendere alcune possibili soluzioni ai vari problemi sollevati dal nuovo Codice degli appalti pubblici.
Si esaminano in questa sede solo gli articoli che possono avere un interesse per le imprese di costruzione associate.
(Il numero dell’articolo si riferisce alla numerazione della bozza di Decreto, seguito dal riferimento del relativo articolo del Codice).

Art. 1 (modifiche all’art. 3 del Codice: Definizioni)
Tra le numerose definizioni che il all’inizio del Codice vengono chiarite vengono ora aggiunte quelle relative ai “lavori di categoria prevalente”, “lavori di categoria scorporabile” e “manutenzione”.

Art. 4 (modifiche all’art. 23 del Codice: Livelli di progettazione)
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica può essere unico o diviso in due parti.
Il costo della manodopera non viene più aggiornato con tabelle ministeriali, ma con riferimento ai prezziari regionali.
Il bando di gara deve scorporare la manodopera e gli oneri della sicurezza dall’importo a base d’asta, che non saranno così assoggettati a ribasso.

Art. 11 (modifiche all’art. 30 del Codice: Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni)
Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato.”
Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.” Questa previsione sembra totalmente incongrua. Viene previsto che, in appalti aggiudicati “a corpo”, il corrispettivo rimanga invariato mentre le quantità potranno variare all’infinito. Il prezzo dovrebbe invece essere ancorato alla “quantità di progetto”: eventuali scostamenti dal progetto saranno oggetto di perizia e di eventuale concordamento nuovi prezzi.
E’ stata reintrodotta la possibilità di aggiudicare lavori “a corpo e a misura”.

Art. 13 (modifiche all’art. 32 del Codice: Fasi delle procedure di affidamento)
Fino all’importo di 40.000 euro l’affidamento può essere diretto, perciò con facoltà dell’amministrazione di assegnare liberamente il lavoro.

Art. 15 (modifiche all’art. 36 del Codice: Contratti sotto soglia)
Per le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria fino all’importo di un milione di euro si ricorre alla procedura negoziata, come per gli altri appalti pubblici (fino a 40.000€ con affidamento diretto, fino a 150.000€ con cinque inviti, fino al milione con 10 inviti). L’importo è riferito a quello complessivo degli oneri dovuti, ancorché frazionato in più lavori.
La verifica dei requisiti generali dell’aggiudicatario (o anche degli offerenti) avviene, oltre che con la consultazione della banca dati dell’Autorità, con l’acquisizione del DURC e del certificato fallimentare.

Art. 19 (modifiche all’art. 47 del Codice: Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)
La natura e perciò l’operatività dei consorzi stabili viene profondamente cambiata.
Gli stessi per i primi 5 anni partecipano alle gare sommando gli importi di qualificazione dei consorziati. Dopo i 5 anni devono avere i propri requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi con i quali acquisire la qualificazione SOA.

Art. 24 (modifiche all’art. 59 del Codice: Scelta delle procedure)
Viene in parte ripristinato l’appalto integrato: “Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori”.

Art. 29  (modifiche all’art. 79 del Codice: Fissazione di termini)
Nel caso di malfunzionamento degli strumenti elettronici per la presentazione di offerte, l’ente appaltante dovrà prorogare i termini fino al ripristino del corretto uso degli strumenti.

Art. 30 (modifiche all’art. 80 del Codice: Motivi di esclusione)
L’articolo 80, che tratta dei requisiti di ordine generale, sembra non sia da applicare ai subappaltatori.
Vengono unificati i soggetti a carico dei quali fare le verifiche di ordine generale e quella antimafia.
Tra i soggetti da verificare peri requisiti di ordine generale vengono inseriti anche “institori e procuratori generali

Art. 33 (modifiche all’art. 83 del Codice: Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
Il Rating diventa facoltativo, ma rimane obbligatorio per acquisire la SOA. Sembrerebbe perciò che la facoltà sia confinata ai soli appalti di importo non superiore ai 150.000 €.

Art. 34 (modifiche all’art. 84 del Codice: Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)
Nelle pratiche SOA “il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione;”. Se ben si capisce la portata del testo, sembra di poter intendere che non solo i lavori possono essere possono beneficiare del decennio (anzichè dell’attuale quinquennio) ma anche i requisiti economico-finanziari (manodopera e attrezzature). Trattasi di una stortura che dovrà essere rettificata, altrimenti la qualificazione perderà il suo attuale valore in quanto gli attuali importi di qualificazione potrebbero comodamente raddoppiare.
Rimane l’obbligo del possesso del Rating, quando diverrà operativo.

Art. 36 (modifiche all’art. 86 del Codice: Mezzi di prova)
I certificati di esecuzione lavori (CEL) pubblici devono riportare le categorie desunte dal bando. Perciò eventuali opere scorporate non citate nel bando, ma comunque realizzate, non potranno essere fatte valere in ambito SOA.

Art. 37 (modifiche all’art. 89 del Codice: Avvalimento)
Il Decreto ministeriale che individua le categorie superspecializzate (SIOS)  fisserà anche i requisiti di specializzazione richiesti per ottenere la SOA in dette categorie.

Art. 40 (modifiche all’art. 97 del Codice: Offerte anormalmente basse)
Negli attuali cinque criteri per la definizione della soglia di anomalia vi sono alcune gravi imprecisioni che non permettono la loro applicazione, che ora vengono puntualmente corrette consentendone il loro utilizzo.
L’esclusione automatica si applica obbligatoriamente per appalti fino al milione di euro, se non vi sono interessi transfrontalieri.

Art. 43 (modifiche all’art. 102 del Codice: Controlli sull’esecuzione e collaudo)
Per gli appalti di lavori fino a 500.000 € il collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione, che deve essere emesso entro 3 mesi dalla fine lavori. Fino al milione di euro il certificato di regolare esecuzione è facoltativo, oltre è obbligatorio il collaudo.

Art. 46 (modifiche all’art. 105 del Codice: Subappalto)
Per i subappalti il limite del 30% è riferito alla sola categoria prevalente e non, come è attualmente, all’intero importo dei lavori. Si ritornerebbe perciò al precedente regime.
La terna dei subappaltatori viene richiesta solo per appalti superiori alla soglia comunitaria, non però a tutti gli offerenti ma solo per l’aggiudicatario e solo ove la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori.

Art. 51 (modifiche all’art. 113-bis del Codice: termini di pagamento degli acconti e del saldo)
Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori”. Si tratta del medesimo regime precedente all’attuale Codice nel quale non era stata trasposta.

Si pubblica qui di seguito il testo della bozza di Decreto commentata.

prima bozza di correzione del codice degli appalti pubblici proposta dal governo

 

 

 

 


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