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02.11.2017 - lavoro

CIGO – ULTERIORI CHIARIMENTI SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – MESSAGGIO INPS 31 OTTOBRE 2017, N. 4275

Con messaggio 31 ottobre 2017, n. 4275, allegato alla presente, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione della domanda di Cassa Integrazione guadagni ordinaria, nonché in relazione alle richieste dei periodi di proroga del trattamento integrativo.

Eventi meteo nella settimana a cavaliere di due mesi – Termine per la presentazione della domanda di CIGO – Chiarimenti.

Nel caso di domanda di CIGO per un evento meteo verificatosi nella settimana che comprende la fine di un mese e l’inizio di quello successivo, l’Istituto ricorda alle proprie sedi territoriali come, qualora l’impresa non abbia indicato il giorno di effettivo inizio della sospensione dell’attività lavorativa, sia attivabile la procedura di cui all’art. 11, comma 2, del DM 95442.

Nell’ambito di tale procedura, pertanto, sarà consentito all’impresa fornire il dato mancante; ciò permetterà di constatare l’avvenuto rispetto, o meno, del termine di scadenza per la presentazione della domanda, che – come si ricorderà – va inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui si verifica l’evento.

Al riguardo, l’Istituto precisa che, in assenza dell’indicazione del giorno di inizio della sospensione, l’inizio della stessa sarà ricondotto al lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Pluralità di eventi meteo in mesi diversi – Termine per la presentazione della domanda di CIGO – Chiarimenti.

L’INPS ha altresì ricordato come, nel caso di eventi meteo che si verifichino in mesi fra loro consecutivi, la domanda, se presentata in forma unitaria, debba essere inoltrata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.

Viene confermato, quindi che è erroneo, nel caso in esame, presentare un’unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’ultimo evento in ordine cronologico.

Tale scelta, infatti, comporta il rigetto della domanda con la motivazione “fuori termine” in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo ricomprese in un’unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi indicati.

Peraltro, l’Istituto ammette che l’impresa, nel caso di rigetto per la motivazione suddetta, possa ripresentare la domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non sia ancora maturata la decadenza.

Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le sole istanze di CIGO che alla data del messaggio Inps in oggetto (31 ottobre 2017) siano ancora in corso di istruttoria o che, se definite, siano oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l’originaria istanza risulti nei termini.

Nel messaggio da ultimo intervenuto, comunque, l’INPS prospetta, opportunamente, quale soluzione alternativa all’unica domanda, la presentazione di istanze distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, nel rispetto delle ordinarie, rispettive, scadenze di legge.

Domande di proroga CIGO – Ulteriori chiarimenti dell’Istituto

Infine, in relazione a periodi di proroga di interventi CIGO, l’Istituto ha precisato come il concetto stesso di proroga presupponga una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto.

Il chiarimento contenuto nel messaggio di cui trattasi consente di superare le prassi difformi adottate da alcune Sedi Inps, che hanno deliberato il rigetto di istanze di proroga, rilevando come la data, indicata nella domanda iniziale, quale momento di dell’attività lavorativa sia poi risultata coincidente con la data di inizio di un periodo di proroga della CIGO originariamente richiesto.

A fronte del fatto che tali Sedi hanno ritenuto, nei casi di specie, non transitorio l’evento integrabile, l’Inps ha inteso precisare che il requisito della temporaneità non viene meno, in caso di proroga, ma deve essere esaminato prendendo in considerazione l’intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe.

Pertanto, in tali ipotesi, le Sedi dovranno valutare quale unica data di effettiva ripresa dell’attività lavorativa quella indicata dall’azienda nell’ultima domanda di proroga.

Il Servizio sindacale del Collegio resta a disposizione delle imprese per ogni eventuale ulteriore approfondimento si rendesse necessario.

 

Allegato: Messaggio numero 4275 del 31-10-2017

 

 


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