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24.11.2017 - comunicazioni

I CAMBIAMENTI INTRODOTTI DALLA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

Il documento illustra le principali novità che sono contenute nel Disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” approvato l’11 ottobre 2017 e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Come è noto il provvedimento giunge a valle dei lavori della Commissione di esperti (“Commissione Rordorf”), istituita con il Decreto del Ministro della Giustizia 28 gennaio 2015, che ha individuato i principali contenuti della legge delega.
In merito, si evidenzia che, trattandosi di una legge delega, a questa seguiranno uno o più Decreti Legislativi (da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) che conterranno la riforma vera e propria del diritto fallimentare che è oggi disciplinato dal R.D. n.267/1942.

I CONTENUTI PRINCIPALI DELLA DELEGA
Art. 2 Principi generali
Tra i principi generali in merito ai quali il Governo si dovrà attenere per la riforma delle procedure concorsuali si segnalo le seguenti:
– sostituzione del termine «fallimento» con l’espressione «liquidazione giudiziale»;
– introduzione della definizione dello stato di crisi;
– adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore che prevedono la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa, ammettendo l’iniziativa del pubblico ministero nel caso in cui egli abbia notizia dell’esistenza di uno stato di insolvenza;
– assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un’attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
– riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali con riguardo altresì ai compensi dei professionisti al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l’attivo delle procedure;
– priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un’idonea soluzione alternativa;
– specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici.

Art. 4 Procedure d’allerta e di composizione assistita della crisi
Il Disegno di legge delega introduce delle forme di risoluzione della crisi aziendale, consistente in “procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”, che dovrebbero consentire all’impresa in difficoltà di affrontare lo stato di insolvenza in via preventiva rispetto all’intervento dell’autorità giudiziaria.
In particolare, si prevede che il debitore venga assistito da un esperto iscritto ad un’apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi (istituiti presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), con l’incarico di addivenire ad una soluzione della crisi concordata tra il debitore ed i creditori entro un termine massimo di sei mesi.
In caso di mancato raggiungimento della soluzione concordata è previsto che l’organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede ai fini del tempestivo accertamento dell’insolvenza medesima.
Si prevede a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l’organismo.
Si dispone, inoltre, l’obbligo in capo ai creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società il perdurare dell’inadempimento di importo rilevante affinché questi provveda entro i successivi tre mesi ad avviare la composizione assistita della crisi, ovvero ad estinguere il debito oppure ad avviare un accordo con il creditore pubblico qualificato.
La legge delega prevede, inoltre, delle misure premiali sia di natura patrimoniale che in termini di responsabilità personale in favore dell’imprenditore che ha tempestivamente proposto l’istanza o che ha tempestivamente chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Le procedure d’allerta non trovano applicazione alle società quotate in borsa o in altri mercati regolamentati, e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell’Unione europea.

Art. 6 Concordato preventivo
La legge delega prevede anche il riordino della normativa sulla disciplina del concordato preventivo. Il concordato, si ricorda, consente all’imprenditore in stato di insolvenza di tentare il risanamento dell’impresa evitando il fallimento, attraverso la liquidazione del patrimonio (concordato liquidatorio), ovvero la prosecuzione dell’attività (concordato in continuità aziendale).
In particolare il provvedimento prevede i seguenti principi e criteri direttivi:
– concordato liquidatorio: viene ammesso nella sola ipotesi in cui sia previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, con la precisazione che deve essere assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari;
– concordato in continuità aziendale: tra i diversi principi si prevede che:
1. il piano possa contenere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca anche superiore ad un anno, fermo restando il loro diritto di voto;
2. la disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda sia la continuità aziendale sia la liquidazione di beni non funzionali all’esercizio dell’impresa, a condizione che si possa ritenere in concreto che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
3. la stessa operi anche nei casi in cui l’azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato.

Art. 10 Privilegi
Si prevede che il Governo proceda al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l’obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Ulteriori disposizioni d’interesse
Tra le ulteriori disposizioni di interesse si segnalano le seguenti:
– introduzione di una specifica disciplina relativa all’insolvenza dei gruppi d’imprese (art. 3);
– riordino della materia relativa agli accordi di ristrutturazione del debito ed alla crisi da sovraindebitamento (art. 5 e art. 9);
– estensione dell’applicabilità dell’istituto dell’esdebitazione (che consiste nella liberazione dai debiti che non siano stati onorati al termine della procedura concorsuale), già prevista per le persone fisiche, anche alle società e introduzione di particolari forme di esdebitazione di diritto per le insolvenze minori, salva la possibilità per i creditori di proporre opposizione al Tribunale (art.8).

 


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