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24.02.2017 - tributi

“BONUS ALBERGHI” – PROCEDURA PER OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA

Al via la procedura per accedere al cd. “bonus alberghi”, ovvero il credito d’imposta per le spese sostenute, nel corso del 2016, per gli interventi di recupero e riqualificazione delle strutture turistico-alberghiere.
Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo ha pubblicato, sul proprio sito internet, le tempistiche e le procedure da rispettare per essere ammessi al beneficio, relativamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2016.
Come noto, l’art. 10, del DL 83/2014 (cd. “Decreto Cultura”), convertito, con modificazioni dalla legge 106/2014, ha riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000 euro[1] nel triennio 2014-2016, alle imprese alberghiere che effettuano nelle loro strutture interventi di:
■ manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia (ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. b), c) e d), del D.P.R. 380/2001 – cd. “Testo unico dell’edilizia”);
■ incremento dell’efficienza energetica;
■ eliminazione delle barriere architettoniche.
Inoltre, l’art. 1, co. 320, della legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) ha esteso l’applicabilità del credito d’imposta per il recupero delle strutture alberghiere anche all’ipotesi in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva dell’edificio[2].
Tale agevolazione è stata, da ultimo, modificata dall’art. 1, co. 4-7, della legge n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017), che ha previsto la proroga sino al 2018 e il potenziamento, dal 30% al 65%, del suddetto credito d’imposta (da ripartire in 2 quote annuali di pari importo), fino all’esaurimento dei nuovi fondi per esso stanziati, ossia 60 milioni di euro per il 2018, 120 milioni di euro per il 2019 e 60 milioni di euro nell’anno 2020.
Ai fini della fruibilità del cd. “bonus alberghi”, è stato emanato, poi, il D.M. attuativo 7 maggio 2015, che contiene le modalità operative e le procedure da seguire per poter beneficiare di tale credito, sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande [3].
Si ricorda che l’agevolazione, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale il credito è concesso:
► viene ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n.1407/2013 relativo al regime “de minimis” e non richiede la preventiva autorizzazione comunitaria[4].
► è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, mediante Modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
► non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP;
► non rileva ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi (art. 61 del TUIR), né rispetto ai criteri di inerenza relativo alla deducibilità delle spese per le imposte dirette [5] (art. 109 del TUIR).
Con riferimento al limite generale di utilizzo di tale beneficio, l’Agenzia delle Entrate nella C.M. 20/E/2016 ha precisato che il suddetto credito d’imposta è soggetto alla disciplina prevista per le agevolazioni “sovvenzionali” (che consistono nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi), ovvero al limite annuo fissato a 250.000 euro (ai sensi dell’art. 1, co. 53, della legge 244/2007) [6].
Questi, in sintesi, gli adempimenti da porre in essere (tramite i servizi telematici) [7] per chi volesse accedere al credito d’imposta, limitatamente alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2016:
■ fase 1 – “registrazione”: il legale rappresentante dell’impresa, non ancora iscritto, può registrarsi sul Portale dei Procedimenti;
■ fase 2 – “preparazione dell’istanza”: la compilazione della domanda da presentare deve essere effettuata, telematicamente, dalle ore 10 del 9 gennaio 2017 alle ore 16 del 27 gennaio 2017.
Sul punto, il Ministero ha precisato che in relazione alle mail che dovessero pervenire l’ultimo giorno utile alla compilazione della domanda (ovvero il 27 gennaio 2017), potrebbe non essere garantita una tempestiva risposta di conferma;
■ fase 3 – “click day”: le domande dovranno essere trasmesse, esclusivamente per via telematica, dalle ore 10 del 2 febbraio 2017 alle ore 16 del 3 febbraio 2017[8].
La suddetta domanda dovrà essere inviata insieme all’attestazione di effettività delle spese sostenute, relativamente al periodo d’imposta 2016.

Note:
[1] L’importo totale delle spese agevolabili è pari a 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale potrà beneficiare di un credito d’imposta complessivo pari a 200.000 euro (30% di 666.667 euro).
[2] Secondo le modalità di cui all’art.11 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 133/2008 (cd. “piano casa”).Il contributo è stato riconosciuto fino all’esaurimento dei fondi per esso stanziati nel medesimo Provvedimento, ossia 20 milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro dal 2016 al 2019.
In merito, si ricorda che il 10% di tali risorse viene destinato all’agevolazione per l’acquisto di mobili e componenti di arredo da utilizzare, in via esclusiva, nelle proprie strutture, a condizione che tali mobili non vengano “dismessi” dall’attività d’impresa prima del periodo d’imposta successivo all’acquisto.
[3] Tale decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Infrastrutture e Trasporti, ai fini della fruibilità dell’agevolazione, stabilisce:
► i tipi di strutture turistico-alberghiere che possono essere ammesse al beneficio;
► l’indicazione puntuale dei tipi interventi agevolabili, sempre nell’ambito delle ristrutturazioni disciplinate dall’art.3, co.1, lett. b, c, d del D.P.R. 380/2001;
► le soglie massime di spesa ammissibile per ogni tipologia di intervento agevolato.
[4] L’art.3, co.2, del predetto Regolamento prevede che l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.
[5] La deducibilità in base al predetto rapporto riguarda le spese che si riferiscono indistintamente sia ad attività che producono ricavi o proventi imponibili, sia ad attività che non producono materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi (artt.61 e 109, co.5, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).
[6] Cfr. C.M. 20/E/2016:
► il limite generale alle compensazioni (700mila euro) previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che “qualora in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare appieno il limite generale di 700.000 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d’imposta in questione anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale (…)”.
► il divieto di compensazione di crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per un ammontare superiore a 1.500 euro (articolo 31, Dl 78/2010).
[7] https://procedimenti.beniculturali.gov.it/procedimenti/concorsi/pagepubliclogin.aspx
[8] Si ricorda che, l’eventuale riconoscimento del suddetto credito d’imposta avverrà sempre nel rispetto del criterio cronologico di presentazione delle relative domande.

 


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