null
Tel. 030.399133 - Email: info@ancebrescia.it
21.09.2017 - lavori pubblici

ATI – 1) IN SEDE DI PREQUALIFICA NON È NECESSARIO INDICARE GLI ASSOCIATI E LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE- 2) IL RECESSO IN SEDE DI ESECUZIONE DI UN ASSOCIATO DEVE ESSERE GARANTITO DALLA QUALIFICAZIONE DEGLI ALTRI ASSOCIATI

(Consiglio di Stato sez. V 17/7/2017 n. 3507)
1. La corrispondenza delle quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese ad una gara pubblica è vicenda che si presenta come necessaria per far esattamente conoscere all’Amministrazione procedente quale impresa eseguirà le varie parti dell’appalto e se la stessa sia in possesso dei relativi requisiti (soprattutto, di qualificazione) per eseguirla a regola d’arte. Tuttavia, tale necessità sorge nel momento in cui l’Amministrazione si trova a valutare l’offerta concretamente presentata dal raggruppamento, mentre in sede di prequalificazione tale necessità non sussiste, in quanto l’Amministrazione non esamina il progetto offerto ma si limita soltanto a verificare se il soggetto che chiede l’ammissione ha i relativi requisiti (in tal senso: Cons. Stato, V, 8 settembre 2010, n 6490).
2. In materia di gare pubbliche il divieto di modificazione della compagine delle associazioni temporanee di imprese o dei consorzi nella fase procedurale corrente tra la presentazione delle offerte e la definizione della procedura di aggiudicazione, è finalizzato a impedire l’aggiunta o la sostituzione di imprese partecipanti all’a.t.i. o al consorzio, e non anche a precludere il recesso di una o più di esse, a condizione che quelle che restano a farne parte risultino titolari, da sole, dei requisiti di partecipazione e di qualificazione e che ciò non avvenga al fine di eludere la legge di gara e, in particolare, per evitare una sanzione di esclusione dalla gara per difetto dei requisiti in capo al componente dell’a.t.i. venuto meno per effetto dell’operazione riduttiva (sul punto – ex multis – Cons. Stato, V, 20 gennaio 2015, n. 169).


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941