ALBO GESTORI AMBIENTALI – CHIARIMENTI PER L’ISCRIZIONE DELLE AZIENDE IN STATO DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE
(Delibera 8 febbraio 2017, n. 172)
Le aziende in stato di concordato con continuità aziendale possono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali secondo le indicazioni fornite dal Comitato Nazionale con la delibera 8 febbraio 2017 n. 172, in risposta a numerosi quesiti formulati dalle sezioni regionali circa la corretta applicazione dell’art. 10, comma 2, lett. g) del D.M. 124/2014.
La norma richiamata infatti prevede tra i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione all’Albo che l’impresa non si trovi “in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera”.
Tale disposizione, secondo il Comitato Nazionale, vista la formulazione utilizzata si applica esclusivamente nel caso di procedure concorsuali tradizionali, che hanno “finalità liquidatorie o prevalentemente liquidatorie”, ma non anche al concordato con continuità, che invece privilegia la “conservazione dell’impresa”.
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