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27.04.2017 - tecnica

AGEVOLAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STATICA DEGLI IMMOBILI – PUBBLICATE LE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DELLE COSTRUZIONI

Classificazione del rischio sismico
Il Ministro delle infrastrutture ha emanato con il decreto del n. 58 del 28/02/2017, le “Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” funzionali alla operatività della detrazione fiscale prevista dalla Legge di Bilancio 2017, art. 1, comma 2, lettera c), per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici.
Tali Linee Guida consentono di attribuire ad un edificio una specifica Classe di Rischio Sismico, mediante un unico parametro che tenga conto sia della sicurezza sia degli aspetti economici.
Il Rischio Sismico è la misura per valutare il danno (perdita) atteso a seguito di un possibile evento sismico. Dipende da un’interazione di diversi fattori messi in relazione:
• Pericolosità, ovvero la probabilità che si verifichi un sisma (zone sismiche del territorio italiano);
• Vulnerabilità, ovvero la valutazione delle conseguenze del sisma (“risposta” degli edifici al sisma);
• Esposizione, ovvero valutazione socio/economica delle conseguenze (contesti).
Il decreto individua otto classi di Rischio Sismico per valutare le costruzioni: da A+ (corrispondente al rischio minore), scendendo ad A, B, C, D, E, F e G (corrispondente al rischio maggiore).
Le linee guida forniscono due metodologie per la valutazione:
• Una convenzionale, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione e qualunque miglioramento del numero di classi di rischio sismico. La valutazione si basa sui metodi di analisi già previsti dalla Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008;
• Una semplificata, applicabile, ai fini della detrazione fiscale, agli edifici in muratura quando il miglioramento è di una sola classe di rischio.
Il decreto stabilisce anche le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi. Fermi restando gli obblighi già previsti dal DPR 380/2001, all’art. 3 del decreto sono specificati gli adempimenti spettanti al progettista, al direttore dei lavori ed al collaudatore (ove previsto per legge).
In particolare il progettista dell’intervento strutturale assevera, secondo il modello riportato nell’Allegato B al decreto, la classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dello stesso.
Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, all’atto dell’ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
L’asseverazione del progettista e le attestazioni del direttore dei lavori e del collaudatore devono essere consegnate in copia al committente oltre che depositate allo sportello unico competente.
Agevolazioni fiscali
Il decreto non entra nel merito delle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali connesse all’esecuzione degli interventi, limitandosi a precisare che le suddette certificazioni sono comunque necessarie per l’ottenimento dei benefici fiscali.
Per approfondimenti sulle tematiche fiscali si rimanda sia alle notizie disponibili sul sito del Collegio Costruttori, tra le quali “Le misure fiscali per le imprese edili previste dalla legge di bilancio 2017”, del 25/01/2017, che agli uffici del Collegio.
Con decreto di modifica aumentano i soggetti che possono attestare l’efficacia degli interventi
È inoltre ampliata con il decreto di modifica, n. 65 del 7 marzo 2017, la platea dei soggetti che possono attestare l’efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico delle costruzioni, ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale per la messa in sicurezza sismica (cosiddetto “Sismabonus”), a tutti i professionisti (sempre incaricati dei suddetti compiti con riferimento ai lavori svolti) “iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza”.
Conseguentemente, lo stesso decreto del 7 marzo ha modificato l’allegato B al precedente provvedimento, al fine di adeguare alla novità introdotta lo schema di asseverazione che deve essere compilato dal professionista per attestare l’efficacia dell’intervento.
Inoltre, si segnala anche la correzione di refusi all’interno dell’Allegato A al decreto n. 58/2017, per cui è stato nuovamente emanato l’intero allegato corretto. In particolare, si tratta della Tabella 2 riguardante l’attribuzione della Classe di Rischio IS-V in funzione dell’entità dell’Indice di Sicurezza, della formula contenuta al punto 7), e della nota n. 6.

 


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