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24.05.2016 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. 81/08 – REDAZIONE DEL POS PER IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE – INTERPELLO N. 3/2016

Si informa che il Ministero del Lavoro, con interpello n. 3 del 21 marzo 2016, che si riproduce in calce alla presente, ha fornito indicazioni sulle modalità con cui deve essere redatto il piano operativo di sicurezza (di seguito POS) nel caso di imprese di nuova costituzione.
Il quesito, avanzato fa riferimento alla previsione dell’articolo 28, comma 3-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito Testo unico sicurezza) secondo la quale, per le imprese di nuova costituzione, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività; in particolare Federcoordinatori chiede di sapere se tale principio, applicabile al documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR), sia applicabile anche al POS.
La Commissione fa presente che il principio enunciato all’articolo 28, comma 3-bis, summenzionato non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [….].
Fa inoltre presente che, in caso di nuova impresa, l’articolo 28 consente di elaborare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, ma il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
La Commissione Interpelli del Ministero del Lavoro, con il parere n. 3/2016, ha fornito indicazioni sulle modalità con cui deve essere redatto il piano operativo di sicurezza (di seguito POS) nel caso di imprese di nuova costituzione.
Il quesito, avanzato da Federcoordinatori, fa riferimento alla previsione dell’articolo 28, comma 3-bis, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito Testo unico sicurezza) secondo la quale, per le imprese di nuova costituzione, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
In particolare Federcoordinatori chiede di sapere se tale principio, applicabile al documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR), sia applicabile anche al POS.
La Commissione fa presente che il principio enunciato all’articolo 28, comma 3-bis, summenzionato non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo [….].
Fa inoltre presente che, in caso di nuova impresa, l’articolo 28 consente di elaborare il DVR entro 90 giorni dall’inizio dell’attività, ma il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ministero del Lavoro

Roma, 21 marzo 2016

Interpello n. 3

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo all’applicazione dell’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
Destinatario: Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle “modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 28 comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”. In particolare l’istante chiede di sapere se”il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”.
Al riguardo va premesso che l’art. 28, co 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
L’art. 89, co 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il “piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo […]” (art. 92, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente.
E opportuno evidenziare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

 


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