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24.05.2016 - sicurezza

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – D. LGS. 81/08 – ART. 90, COMMI 9 E 10 – MINISTERO DEL LAVORO – SOSPENSIONE DEL TITOLO ABILITATIVO IN MANCANZA DI DURC – INTERPELLO N. 1/2016

Si informa che il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 1 del 23 marzo scorso, ha fornito chiarimenti in materia di Durc e, specificamente, sull’esatta interpretazione delle norme contenute nei commi 9 e 10 dell’art. 90 del D.lgs. n. 81/2008 e smi, ha precisato quanto segue.
L’espressione “assenza del documento unico di regolarità contributiva” (DURC), dalla quale deriva la sospensione del titolo abilitativo in base al comma 10 del suddetto art. 90, deve intendersi quale il mancato rilascio, tramite procedura on line, del documento.
La nuova procedura del Durc, infatti, dirime ogni dubbio in merito a tale questione, non essendo possibile, con il nuovo sistema informatico, rilasciare un Durc irregolare e, comunque, l’irregolarità dà seguito ad un processo di regolarizzazione. L’assenza del Durc, pertanto, deve essere intesa come mancanza del rilascio della regolarità contributiva dal nuovo sistema informatico, secondo le modalità previste per legge.
Pertanto, chiarisce il Dicastero che, nei lavori privati, il committente o responsabile dei lavori verificherà la regolarità contributiva, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi (art. 90, comma 9 lett. a), mediante richiesta del Durc a questi ultimi.
Si ritiene che tale richiesta verrà soddisfatta o mediante la ricezione del semplice Pdf o mediante verifica diretta, attraverso delega, con il nuovo sistema informatico del Durc on line.
L’interpello prosegue precisando che, sempre nell’ambito dei lavori privati, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il Durc all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori (art. 90, comma 9 lett. c)),come previsto dall’art. 14, comma 6bis del D.L. n. 5/2012, convertito in L. n. 35/2012. L’amministrazione, infatti, dovrà procedere all’acquisizione d’ufficio.
Con riferimento, poi, alla sospensione del titolo abilitativo prevista dall’art. 90, comma 10, il dicastero ritiene che l’amministrazione concedente procederà in tal senso, sia in caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze direttamente accertate dall’amministrazione concedente stessa.


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