RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE E “BONUS MOBILI” – NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Nuovo aggiornamento della Guida «Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali» (gennaio 2016) a cura dell’Agenzia delle Entrate, che tiene conto della proroga, per tutto il 2016, della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, del “bonus mobili” e della detrazione IRPEF/IRES pari al 65% per gli interventi antisismici.
La Guida, disponibile anche sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), riepiloga le disposizioni contenute nella legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016)[1] ed i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, nella Guida vengono illustrati:
► la proroga della detrazione IRPEF per il recupero edilizio delle abitazioni, nella misura potenziata pari al 50%, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, sempre nel limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017, viene confermato che la detrazione continuerà ad operare nella misura ordinaria del 36%, nel limite massimo di 48.000 euro, ai sensi dell’art.16-bis del D.P.R. 917/1986 – TUIR.
Inoltre, nella Guida vengono confermati alcuni dei chiarimenti già contenuti nella C.M. 17/E/2015[2], secondo cui:
– nell’ipotesi in cui l’ordinante del bonifico ed il beneficiario della detrazione non coincidano, questa viene riconosciuta a favore del beneficiario, a condizione che nel bonifico venga indicato il suo codice fiscale, e che siano rispettati gli altri adempimenti previsti dalla normativa[3];
– in caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione non fruita in tutto o in parte è trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede che conserva la «detenzione materiale e diretta» dell’abitazione.
Sul punto, l’Agenzia conferma che tale condizione deve esistere non soltanto nell’anno di accettazione dell’eredità, ma anche negli anni successivi.
Pertanto, nell’ipotesi in cui l’erede, già detentore, nei successivi periodi d’imposta conceda l’immobile in locazione o in comodato, non può fruire delle rate di detrazione riferite agli stessi anni.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui, al termine della locazione o del comodato, l’erede riprenda la detenzione dell’abitazione, potrà tornare a fruire delle rate di detrazione residue, di competenza degli anni successivi;
► la proroga del “bonus mobili”, ossia della detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, relative all’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici[4] finalizzati all’arredo dell’abitazione oggetto di ristrutturazione[5], nella misura del 50% fino ad un importo massimo di spesa di 10.000 euro[6], da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
Viene, altresì, confermato che la detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto dell’intervento edilizio.
Inoltre, la Guida dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, a differenza di quanto previsto per la detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie, le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute da un contribuente deceduto non possono essere portate in detrazioni (per le quote non ancora fruite) dall’erede, anche quando quest’ultimo conserva la detenzione diretta dell’immobile.
In sostanza, come chiarito dalla C.M. 17/E/2015, la detrazione del “bonus mobili” non utilizzata in tutto o in parte dal contribuente deceduto non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodo d’imposta.
In tal ambito, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto, altresì, una breve Guida al “bonus mobili”, aggiornata al mese di gennaio 2016;
► la proroga della detrazione IRPEF/IRES per interventi di messa in sicurezza statica in zone sismiche ad alta pericolosità[7], riguardanti le parti strutturali di edifici destinati ad abitazione principale o ad attività produttiva e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare la sicurezza statica. Il beneficio spetta nella misura pari al 65% delle spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016, semprenel limite massimo di 96.000 per unità immobiliare[8].
Note:
[1] Cfr. Legge di Stabilità 2016.
[2] Cfr. C.M. 17/E/2015.
[3] Cfr. anche l’art.1, co.3, del D.M. 41/1998, relativo alle modalità applicative del beneficio, con il quale viene stabilito che, oltre al codice fiscale del beneficiario, nel bonifico devono essere indicati la causale del versamento e la partita IVA (codice fiscale) dell’impresa esecutrice.
[4] Gli elettrodomestici devono essere di classe non inferiore ad A+ (A per i forni). Inoltre, i mobili e gli elettrodomestici devono essere nuovi (non usati – C.M. 29/E/2013).
[5] Il beneficio relativo all’arredo è riconosciuto in caso di esecuzione degli interventi di:
– manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni;
– manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia;
– ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, in presenza dello stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riferiti ad interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione, ovvero da cooperative edilizie, che provvedano, entro 6 mesi dalla fine dei lavori, alla successiva vendita.
[6] Fra le spese agevolabili sono incluse anche quelle di trasporto e montaggio.
[7] Si tratta delle zone sismiche 1 e 2, individuate in base ai criteri idrogeologici di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 2003.
[8] Come noto, questa forma di agevolazione si applica relativamente agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013, di conversione del D.L. 63/2013.
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