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23.06.2016 - tributi

“REVERSE CHARGE” E “SPLIT PAYMENT” – FATTURAZIONE DA PARTE DEI CONSORZIATI NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO

(C.M. 20/E/2016)

L’Agenzia delle Entrate conferma la fatturazione in “reverse charge” da parte dei consorziati nei confronti del consorzio, aggiudicatario di appalti pubblici, che adotta il meccanismo dello “split payment”.
Questo uno dei temi affrontati nella Circolare n.20/E del 18 maggio 2016, in relazione alle misure fiscali contenute nella legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015)[1].
L’art.17, co.6, lett.a-quater, del D.P.R. 633/1972[2] prevede, infatti, che nell’ipotesi in cui il consorzio aggiudicatario di appalti pubblici fattura alla Stazione appaltante con il meccanismo dello “split payment”, i consorziati fatturano, a loro volta, le prestazioni al consorzio in inversione contabile “reverse charge”.
Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione sarà efficace solo dopo l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE all’art.395 della Direttiva 2006/112/UE in materia di IVA.
In ogni caso, precisa la C.M. 20/E/2016, i consorzi in favore dei quali opererà la fatturazione con il meccanismo dell’inversione contabile sono unicamente quelli individuati nel “Codice degli appalti”[3], quali:
■ i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
■ i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
■ i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile.
Diversamente, vengono esclusi dall’ambito applicativo di tale misura i raggruppamenti temporanei di imprese (ATI)[4] e le imprese aderenti al contratto di rete (di cui all’art.3, co.4-ter, del D.L. 5/2009 convertito, con modificazioni, nella legge 33/2009).
Sul tema, si ricorda che, in base al meccanismo della “scissione dei pagamenti” (cd. “split payment”), dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017[5], per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di determinate Amministrazioni pubbliche[6], l’IVA deve essere da queste versata direttamente all’Erario.
La nuova disciplina produce effetti anche con riferimento al comparto dei lavori pubblici, ed anche nell’ipotesi in cui la prestazione viene eseguita attraverso l’utilizzo di strutture associative di natura consortile (consorzi) che agiscono in virtù di un “mandato senza rappresentanza”, ossia in nome proprio ma per conto delle singole imprese consorziate.
Infatti, nel caso in cui il consorzio affidi i lavori alle proprie consorziate, il processo di fatturazione della complessiva operazione nei confronti della PA committente avviene, ad oggi, con le seguenti modalità:
■ il consorzio emette fattura nei confronti dell’Ente pubblico, applicando il regime della “scissione dei pagamenti”,
■ le singole imprese fatturano al consorzio in regime ordinario.
E’ evidente che ciò determina l’emergere dell’eccedenza di credito IVA in capo al consorzio (che, non ricevendo più l’imposta dalla PA committente, non può compensare l’IVA pagata alle singole imprese consorziate), con la connessa difficoltà di recupero dello stesso, tenuto conto che, generalmente, la struttura associativa viene meno al termine dei lavori.
Ponendo rimedio a tale circostanza, è stata prevista l’applicazione dell’inversione contabile per le fatture emesse dai consorziati al consorzio aggiudicatario di appalti pubblici, le cui fatture nei confronti della Stazione appaltante per i lavori eseguiti ricadono nel sistema dello “split payment”.
Tuttavia, per l’operatività del “reverse charge” nella fatturazione fra consorziati e consorzio, occorre attendere l’autorizzazione di deroga da parte dell’UE, con la conseguenza che, fino ad allora, la fatture dovranno continuare ad essere emesse con le modalità ordinarie (indicazione dell’IVA).
L’introduzione di tale misura è stata fortemente voluta dall’ANCE che, proprio con riferimento all’applicabilità dello “split payment” in presenza di strutture consortili, aveva intrapreso le più opportune iniziative presso le competenti Sedi, volte ad ottenere l’operatività dell’equivalente meccanismo del “reverse charge” nei rapporti di fatturazione interna tra consorzio ed imprese consorziate.
In tal modo, verrà superata la grave criticità connessa all’emersione di un ingente credito IVA in capo ad un soggetto (il consorzio) destinato a venir meno al completamento dell’opera.
Diversamente, il credito IVA emergerà in capo alle singole imprese consorziate.

Note:
[1] Cfr. C.M. 20/E/2016 e C.M.20/E/2016.
[2] La disposizione è stata introdotta dall’art.1, co.128, della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).
[3] La Circolare si riferisce ai consorzi individuati nell’art.34 del D.Lgs. 163/2006, ora abrogato e sostituito dall’art.45 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo “Codice degli appalti”).
[4] Cfr. gli artt.45 e 48 del D.Lgs. 50/2016, che hanno sostituito, in materia di ATI, l’art.37 del D. Lgs.163/2006.
[5] Cfr. l’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015. Il sistema della “scissione dei pagamenti” è stato autorizzato dal Consiglio dell’UE con la Decisione n.2015/1401 del 14 luglio 2015 per una per una durata triennale (1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017) non rinnovabile.
[6] Si tratta in particolare delle operazioni effettuate nei confronti di:
– Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica,
– enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti,
– camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
– istituti universitari,
– aziende sanitarie locali,
– enti ospedalieri,
– enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico,
– enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.

 


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