PROROGHE DELL’ANTICIPAZIONE, DEL PERIODO DECENNALE PER LE PRATICHE SOA, DELLE FORME DI PUBBLICITÀ DEGLI APPALTI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, le cui disposizioni entrano in vigore dal 30-12-2015 (Decreto Milleproroghe 2016)
Tra le diverse disposizioni se ne ricordano due di particolare interesse per il settore dei lavori pubblici: quella relativa alla anticipazione del prezzo di appalto e quella relativa all’utilizzo dei requisiti SOA maturati nell’ultimo decennio in luogo dell’ultimo quinquennio.
1) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO
La possibilità che le stazioni appaltanti avevano di corrispondere all’appaltatore una anticipazione nella misura massima del 20% del prezzo d’appalto, il cui termine scadeva a fine 2015, è stata prorogata al 31 luglio 2016.
Si coglie l’occasione per rammentare la attuale disciplina dell’anticipazione che impone il recupero integrale nell’anno stesso in cui è concessa.
Decreto Legge 2013 – LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ordinario n. 50 alla Gazz. Uff., 21 giugno 2013, n. 144). – Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. (DECRETO DEL FARE) come modificato dall’articolo 8, comma 3-bis, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11
1. Per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal codice di’ cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e’ prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l’anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell’importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.
3. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, l’anticipazione e’ effettuata nel primo mese dell’anno successivo ed e’ compensata nel corso del medesimo anno contabile».
2) PERIODO DECENNALE UTILIZZABILE IN AMBITO SOA FINO AL 31/7/2016
Il decreto in commento ha anche prorogato fino al 31/7/2016 la possibilità di utilizzare in ambito SOA i requisiti maturati nell’ultimo decennio, in luogo di quelli usuali dell’ultimo quinquennio.
Queste le disposizioni modificate:
Art. 253 del D.Lgs. 163/2006
9-bis. In relazione all’articolo 40, comma 3, lettera b), fino al 31 luglio 2016, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell’adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell’esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 luglio 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all’articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonchè agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
15-bis. In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91 (ndr.: affidamento dei servizi di ingegneria), fino al 31 luglio 2016 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste.
Pertanto in sede di prima qualificazione o di rinnovo della qualificazione SOA, sono documentabili i lavori eseguiti nei 120 mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, mentre la cifra d’affari, il costo del personale e delle attrezzature possono essere documentati utilizzando i valori dei migliori cinque degli ultimi 10 anni. Non è stata invece prorogata la norma che riguarda la revisione triennale e che consentiva una oscillazione in difetto dei valori richiesti non fino al 255 ma fino al 50%.
3) FORME DI PUBBLICITA’ DEGLI APPALTI
Le vigenti forme di pubblicità degli appalti, che avrebbero dovuto cambiare dal 1 gennaio 2016, sono state prorogate di un anno e perciò fino al 31/12/2016.
Questo il testo della norma
DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66 (in Gazz. Uff., 24 aprile 2014, n. 95). – Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. – Misure urgenti per la competitivita’ e la giustizia sociale. (DECRETO IRPEF).
ARTICOLO N.26
(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 66, il comma 7 e’ sostituito dai seguenti:
“7. Gli avvisi e i bandi sono altresi’ pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo’ comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.“;
b) all’articolo 122, il comma 5, e’ sostituito dai seguenti:
“5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e’ effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo’ comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.”.
1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.
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