PRECISAZIONI DALL’ANAC SUL SOCCORSO ISTRUTTORIO
È stato pubblicata dall’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, la Delibera n. 35 del 13 gennaio 2016, inerente “Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata da Regione Siciliana – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale / RTI Deloitte / RTI Lo de. Net.” .
Il parere adottato con la suddetta delibera avalla l’operato della stazione appaltante, la quale aveva ben chiaro che nel caso di integrazione di elementi essenziali e indispensabili per l’identificazione dei centri di imputabilità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 38 comma 2, come la sottoscrizione delle stesse da parte di un componente del Consiglio di amministrazione della società, fosse da ritenersi legittima la richiesta di integrazione documentale da parte della stazione appaltante, attraverso il procedimento del soccorso istruttorio ex art. 46 comma 1 del Codice.
Ciò posto, viene chiarito che:
1) le carenze documentali relative alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica delle concorrenti, sono da considerarsi elementi essenziali per i quali, in caso di adesione alla procedura di soccorso istruttorio con esito positivo, deve comunque essere irrogata dalla stazione appaltante la sanzione pecuniaria;
2) nel caso in cui la procedura di soccorso istruttorio si concluda con esito negativo per insufficienza dei chiarimenti forniti, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente con escussione della cauzione provvisoria;
3) la sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2 bis è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell’offerta da parte di RTI che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti
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