PER SOPRAELEVARE IN ZONA AL ALTA SISMICITÀ BISOGNA VERIFICARE PREVENTIVAMENTE IL NUMERO MASSIMO DI PIANI AMMESSI
Sul BURL 30 dicembre 2015 n. 53 (Supplemento) è stata pubblicata la Legge regionale 29 dicembre 2015 n. 42 recante “Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2016”.
Con riguardo alla normativa relativa alle costruzioni in zona sismica, l’articolo 16 del Collegato 2016 modifica la recente Legge Regionale n. 33/2015 e introduce una nuova disposizione in merito alla sopraelevazione degli edifici.
Viene chiarito che nelle zone ad alta sismicità (zone 1 e 2) l’autorizzazione preventiva all’inizio dei lavori prevista dall’art. 8 della L.R. 33/2015, sostituisce la certificazione prevista dall’art. 90, comma 2 del DPR n. 380/2001 e il provvedimento espresso di autorizzazione o diniego all’inizio dei lavori deve dare conto del numero massimo dei piani realizzabili in sopraelevazione e dell’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
Per gli interventi di sopraelevazione dei comuni a bassa sismicità continua invece ad applicarsi quanto già previsto dal citato art. 90, comma 2.
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