PER LE NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA IL RESPONSABILE DEI LAVORI NON PUÒ ESSERE L’APPALTATORE BENSÌ È IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L’ ANCE ha presentato ad ANAC, in data 9 giugno 2015, una istanza di parere in relazione ad una gara del Comune di Vercelli avente ad oggetto primi lavori di restauro conservativo finalizzati alla messa in sicurezza della cortica esterna della Torre Civica di Vercelli.
In particolare il quesito era volto a chiarire la legittimità della previsione della lettera di invito alla gara secondo la quale l’appaltatore assume la qualifica e le competenze di responsabile dei lavori , in contrasto con quanto disciplinato dal D. Lgs. n. 81/08.
ANCE, nell’istanza di parere, ha evidenziato che il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, all’articolo 89, comma 1, lettera c), definisce il Responsabile dei lavori come “il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.
Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.
In tal senso, a parere di ANCE, la clausola della lettera d’invito in esame, risulta in contrasto con il dettato normativo sopra riportato, in quanto nell’ambito dei lavori pubblici – quali sono l’oggetto del decreto legislativo n. 163/2006 – il responsabile dei lavori non può essere l’Appaltatore bensì è il Responsabile del procedimento.
ANAC con parere n. 223/2015 ha rilevato che nel settore dei contratti pubblici, disciplinato dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal DPR 207/2010 la normativa di riferimento è chiara nel disporre che il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il Consiglio ha pertanto concluso ritenendo non conforme l’operato della stazione appaltante chiedendo alla stessa di far conoscere i provvedimenti assunti a seguito della pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
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