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14.03.2016 - lavori pubblici

NUOVO CODICE APPALTI – COMMENTO DELL’ANCE

Con nota del 7 marzo si è già data notizia dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri in data 3 marzo 2016 del testo preliminare del nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, cioè lo schema di decreto legislativo – attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 – con il quale si provvederà al recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.

ITER PER L’APPROVAZIONE DEFINITIVA

Per l’approvazione definitiva occorre l’acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari competenti per materia, la successiva approvazione definitiva da parte del Governo, con le eventuali modifiche, e la promulgazione con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il tutto deve avvenire entro il 18/4/2016.

APPLICABILITÀ E STRUTTURA

Il testo contempla 217 articoli e 25 allegati. Il provvedimento prevede con la sua entrata in vigore l’abrogazione dell’attuale Codice degli Appalti pubblici (il D.Lgs.163/2006), del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e di una serie di altre disposizioni, e si applicherà:

– alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore;

– in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

PERIODO TRANSITORIO

È comunque previsto un periodo transitorio, ai sensi dell’art. 216, comma 2, in base al quale:

– fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 23, comma 3 (contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (14-43) e titolo XI, capi I e II (artt. 178-210), del D.P.R. 207/2010;

– fino all’adozione del decreto di cui all’articolo 111, comma 2 (linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori svolge l’attività di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento), continua ad applicarsi la disciplina di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II (178-210), del D.P.R. 207/2010;

– fino all’adozione del decreto ministeriale di cui all’art. 146, comma 4 (livelli e contenuti della progettazione, requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori, modalità di verifica ai fini dell’attestazione ed affidamento dei contratti nel settore dei beni culturali) si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X (215-238), del D.P.R. 207/2010.

REGOLAMENTAZIONE DI DETTAGLIO

All’emanazione del Codice non farà seguito un regolamento attuativo, ma saranno invece emanate “linee guida” di carattere generale predisposte dall’Autorità nazionale anticorruzione ed approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell’adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

Il nuovo testo prevede poi una serie di decreti attuativi da emanarsi per la definizione di singoli istituti o aspetti.

COMMENTO ANCE

Si ritiene utile pubblicare un approfondito esame del testo in commento elaborato dall’’ANCE, ove vengono evidenziati i contenuti salienti, i profili positivi e le criticità in esso contenute:

Codice Appalti – Contenuti, profili positivi e criticità

 

 

 


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