NELL’OFFERTA A PREZZI UNITARI È SUFFICIENTE UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA PERCHÉ L’AMMINISTRAZIONE RETTIFICHI ERRORI (TAR LOMBARDIA MILANO, SEZ. IV 1/8/2016 N. 1554)
1. Ai sensi dell’art. 119, u.co. del d.P.R. n. 207/2010, la stazione appaltante, in caso di offerta a prezzi unitari, procede alla verifica dei conteggi presentati e corregge, “ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti …”.
Ne consegue che, è illegittimo il provvedimento impugnato laddove, nel dare atto del riscontrato errore materiale, anziché rappresentarne l’emendabilità in ragione del surriferito potere di correzione, ne attesta la perdurante rilevanza, sia pure a titolo integrativo delle ragioni dell’esclusione.
2. Le offerte, intese come atto negoziale, devono essere interpretate al fine di ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di giungere ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 27 aprile 2015, n. 2082; id., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 5196).
Tale attività interpretativa può, quindi, anche consistere nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta o a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2014, n. 1487; id., Sez. VI, 13 febbraio 2013, n. 889; id., Sez. III, 22 agosto 2012, n. 4592).
Va, allora, ribadita la legittimità del potere di “rettifica di errori materiali o refusi” (su cui, fra le altre, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9), da circoscrivere nelle ipotesi in cui l’effettiva volontà negoziale è stata comunque espressa nell’offerta e risulta palese che la dichiarazione discordante non è voluta, ma è frutto di un errore ostativo, da rettificare in applicazione dei principi civilistici contenuti negli artt. 1430-1433 cod. civ. (cfr. diffusamente sul tema, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, II sez., sentenza 4 maggio 2016 n. 5060, che si sofferma anche sulle differenze fra l’errore ostativo, emendabile, e l’errore-vizio, disciplinato dagli articoli 1427 e ss. cod. civ., che, incidendo sul processo di formazione della volontà negoziale, si colloca al di fuori del potere di rettifica).
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