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28.04.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – L. N. 68/99 – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – PROSPETTO INFORMATIVO – INVIO TELEMATICO – DECRETO DIRETTORIALE N. 33/43 DEL 2016

Si informa che il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto con il quale sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo dei lavoratori disabili ed i relativi allegati tecnici.
Su sito www.cliclavoro.gov.it all’indirizzo – http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Prospetto-informativo.aspx – é stato pubblicato il testo del Decreto direttoriale n. 33/43 del 17 febbraio 2016, con il quale sono stati aggiornati gli standard del Sistema Informatico del Prospetto informativo dei lavoratori disabili ed i relativi allegati tecnici, tra cui il documento “Modelli e regole” – Versione Febbraio 2016. Nello specifico, il documento “Modelli e regole” è consultabile mediante il seguente percorso – http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx – sezione “Prospetto informativo – modelli e guide”.
Nel citato documento sono contenute le disposizioni alle quali i Servizi competenti, i soggetti obbligati e i soggetti abilitati devono attenersi per utilizzare in modo corretto il Servizio Informatico per l’invio telematico del prospetto in questione.
Si ricorda che, con nota n. 970 del 17 febbraio 2016 (cfr. Not. n. 3/2016), il Ministero del Lavoro ha comunicato che:
– in relazione all’anno 2015, la scadenza per la presentazione del prospetto informativo disabili è prorogata al 15 maggio 2016;
– i servizi informatici per l’inoltro del prospetto saranno disponibili a decorrere dal 15 aprile 2016.
In merito al documento “Modelli e regole”, sopra richiamato, in questa sede si evidenzia che nello stesso è stata inserita una sezione tutta dedicata all’“Esonero parziale autocertificato 60 per mille art. 5, co. 3-bis L. 68/99”.
Al riguardo, si rammenta che l’art. 5 del D.Lgs. n. 151/2015, ha apportato una rilevante modifica all’art. 5 della L. n. 68/99, il quale, al comma 2, ultima parte, consentiva di escludere dalla base di computo gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille.
La nuova norma qualifica la fattispecie come ipotesi di esonero e non più come esclusione dalla base di computo.
Pertanto, i datori di lavoro possono autocertificare l’esonero dei lavoratori addetti alle mansioni a rischio e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 13 della Legge n. 68/1999, un contributo esonerativo pari ad € 30,64 per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
La disposizione, affinché sia effettivamente operativa, necessita sia di un apposito decreto interministeriale, che – ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2015 – dovrà definire le modalità di versamento dei contributi esonerativi, sia di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro circa le modalità con le quali i datori di lavoro possono fare l’autocertificazione degli esoneri.
Ad avviso della Confindustria, nel documento “Modelli e regole” è quindi improprio il riferimento alla “Data invio telematico dell’autocertificazione attestante l’esonero” ed al contenuto di tutta la sezione dedicata all’esonero parziale autocertificato in discorso.
Infatti, nel 2015 (anno in cui è stata introdotta la modifica normativa) non sono mai stati forniti alle aziende gli opportuni chiarimenti sulle modalità da seguire per effettuare l’autocertificazione degli esoneri e sulla modalità applicativa della nuova disposizione di legge.
Di conseguenza, i datori di lavoro non sono stati messi nelle condizioni di poter autocertificare gli esoneri per l’anno 2015.
È evidente che non può valere il richiamo retroattivo contenuto nella citata nota del 17 febbraio 2016 ad una comunicazione, diretta esclusivamente alle Regioni, con la quale il Ministero del Lavoro indicava alle stesse che i datori di lavoro sarebbero stati tenuti a segnalare ai Servizi competenti l’intenzione di presentare l’autocertificazione dell’esonero.
Adempimento, quest’ultimo, che doveva essere effettuato entro sessanta giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione.
La suddetta comunicazione prevedeva la “possibilità” di avvalersi dell’esonero autocertificato a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015), ma non precisava se, a quella data, per effetto della modifica normativa, tutte le imprese che avevano in precedenza escluso dalla base di computo i lavoratori adibiti a lavorazioni caratterizzate da un rischio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille, si trovavano automaticamente in situazione di scopertura degli obblighi.
Anche la nota ministeriale del 17 febbraio 2016 non ha chiarito questo passaggio.
In considerazione delle criticità evidenziate, la Confindustria ha sollecitato il Ministero del Lavoro a riconsiderare le modalità applicative illustrate sia nella nota del 17 febbraio 2016 sia nel documento “Modelli e regole”, relativamente all’esonero autocertificato.
Si fa pertanto riserva di tornare sull’argomento per indicare gli esiti di tale iniziativa.


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