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28.04.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – INPS – NUOVA ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO – NASPI – RISOLUZIONE CONSENSUALE – AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI NOTA 15/02/2016

Si informa che il Ministero del Lavoro con nota del 15 febbraio 2016, che si pubblica in calce alla presente, ha chiarito che non spetta la NASpI in caso di risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta presso la Direzione Territoriale del Lavoro con un datore di lavoro avente fino a 15 dipendenti.
Il Dicastero ha chiarito che non può essere riconosciuta l’indennità NASpI di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22 nell’ipotesi in cui il lavoratore si trovi in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avvenuta ai sensi dell’art. 410 del Codice di procedura civile, cioè nell’ambito del tentativo facoltativo di conciliazione avanti la Commissione di conciliazione costituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Il Ministero, infatti, fornisce un’interpretazione strettamente letterale della disposizione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come risultante dopo la modifica apportata dall’art. 1, comma 40 della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
Secondo tale norma, valida solo per i rapporti a tempo indeterminato costituiti prima del 7 marzo 2015, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto da un datore di lavoro che rientri nei requisiti dimensionali di cui all’art. 18, comma 8, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Statuto dei lavoratori”), deve essere preceduto da una specifica procedura che comporta un tentativo preventivo di conciliazione. Se questo tentativo si conclude con una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di NASpI, pur non trattandosi di licenziamento o dimissioni per giusta causa.
L’art. 6 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ha stabilito che la procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966 non si applica ai contratti di lavoro a tutele crescenti, cioè ai rapporti a tempo indeterminato instaurati a partire dal 7 marzo 2015.
Alla procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 604/1966, è soggetto, per effetto del rinvio all’art. 18, comma 8, dello Statuto dei lavoratori, il datore di lavoro che, nella sede (o stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) dove avrebbe luogo il licenziamento, occupi alle sue dipendenze più di quindici lavoratori (cinque se imprenditore agricolo), ovvero che, nell’ambito dello stesso comune occupi più di quindici dipendenti (cinque nel medesimo ambito territoriale se imprenditorie agricolo), oppure che, in ogni caso, occupi complessivamente più di sessanta dipendenti.
Se il datore di lavoro non ha i predetti requisiti dimensionali, non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 7 della Legge n. 604/1966 e non può avvalersi della relativa procedura, che – come già sottolineato – legittima, in caso di conseguente risoluzione consensuale, l’applicazione della disciplina sulla NASpI. Secondo l’orientamento ministeriale in esame, dunque, la NASpI non può estendersi agli altri casi di risoluzione consensuale nell’ambito di procedure diverse da quella del citato art. 7, anche se svolte presso la Direzione Territoriale del Lavoro (come il tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 410 del Codice di procedura civile).
Invero si ricorda che l’Inps, con circolare n. 142 del 29 luglio 2015, ha precisato che, in attesa del decreto ministeriale che darà attuazione alle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 22/2015, in tema di condizionalità alla erogazione della NASpI, e tenuto conto del disposto dell’art. 14 del medesimo decreto (ai sensi del quale alla NASpI si applicano le norme già operanti in materia di indennità ASpI, in quanto compatibili), si deve considerare non ostativa al riconoscimento dell’indennità la cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore, al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre cinquanta chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in ottanta minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Ministero del Lavoro
Roma, 15 febbraio 2016

notizia pubblicata:
http://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/NASpI-e-risoluzione-consensuale-del-rapporto-di-lavoro-chiarimenti.aspx

È stata proposta una richiesta di chiarimenti alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.
La DG ASIO, con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.
Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.


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