MINISTERO DEL LAVORO – DISTACCO TRASNAZIONALE – COMUNICAZIONE PREVENTIVA – DECRETO 10 AGOSTO 2016
Si informa che é stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre scorso il Decreto 10 agosto 2016 in materia di comunicazione preventiva di distacco transnazionale.
Tale decreto, previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 136/2016, in attuazione della Direttiva Enforcement (Dir. 2014/67/UE), contiene le modalità operative delle comunicazioni preventive relative al distacco di lavoratori.
In base al decreto, pertanto, a partire dal 26 dicembre 2016 le imprese che intendano distaccare lavoratori presso imprese con sede in Italia (prestatore di servizi) dovranno, entro le 24 ore del giorno precedente l’inizio del periodo di distacco, inviare una comunicazione secondo le modalità telematiche ivi descritte. (art. 2, co. 3).
Ogni eventuale modificazione della comunicazione dovrà avvenire entro i 5 giorni dal verificarsi dell’evento modificativo (art. 2, co. 4).
L’art. 3 del decreto si limita, poi, a fare riferimento al nuovo modulo Uni distacco_UE, che sarà messo a disposizione dei prestatori di servizi sull’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro, e ai sistemi di classificazione e alle modalità tecniche per procedere alla compilazione della comunicazione, che si allegano al decreto e ne fanno parte integrante. Tali allegati sono comunque disponibili sul sito del Ministero del lavoro e si allegano per opportuna conoscenza alla presente comunicazione.
I dati contenuti nel modello compilato dall’impresa distaccante, saranno, poi, messi a disposizione dell’Ispettorato del Lavoro, dell’Inps e dell’Inail.
Si rammenta che tale comunicazione non sostituisce gli adempimenti relativi al Modello A1, comunque necessari in caso di distacco dei lavoratori nell’ambito comunitario.
Nel fare riserva di eventuali ulteriori approfondimenti, si segnala che gli uffici del Ministero del Lavoro stanno lavorando per la messa a punto della piattaforma informatica, anche in lingua inglese, nella quale l’impresa (prestatore di servizi) potrà accedere mediante una registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso.
Su tale piattaforma l’impresa straniera potrà, pertanto, procedere ad effettuare: 1) la comunicazione preventiva; 2) la comunicazione preventiva posticipata (in caso di indisponibilità certificata del sistema informatico); 3) l’annullamento della comunicazione (sempre prima dell’inizio del distacco); 4) la variazione della comunicazione, secondo le modalità illustrate negli allegati di cui sopra.
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