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21.09.2016 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – DECRETO N. 95075 DEL 25 MARZO 2016 – PROROGA DEL PERIODO DI CIGS A SEGUITO DI CESSIONE DELL’AZIENDA E RIASSORBIMENTO DELLA FORZA LAVORO – CIRCOLARE N. 22/2016

Si informa che il Ministero del Lavoro con Decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 aveva individuato i criteri “per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale” e ora, con circolare n. 22 del 2016, ha fornito le prime indicazioni applicative al riguardo.
In particolare, il Dicastero ha ricordato che, in caso di cessazione dell’attività intervenuta nell’anno 2016, 2017 o 2018 potrà essere concessa la Cassa integrazione salariale straordinaria, fino ad un limite massimo di durata, rispettivamente, pari a dodici, nove e sei mesi.
La proroga del trattamento salariale è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
– sia già in corso un programma di Cigs per crisi aziendale e che, rispetto alle difficoltà inizialmente denunciate, si verifichi un peggioramento delle condizioni economiche aziendali, con conseguente impossibilità a realizzare il piano di risanamento relativo alla prima istanza di Cigs;
– l’impresa che intende cessare l’attività dovrà indicare concrete e rapide prospettive di cessione aziendale, garantendo il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali;
– dovrà essere stipulato uno specifico Accordo presso il Ministero del lavoro, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico, contenente anche le indicazioni su come il piano di sospensione dei lavoratori sia ricollegabile, nei tempi e nei modi di attuazione, alla cessione dell’attività.
In tale ambito, dovrà, inoltre, essere presentato un dettagliato piano di riassorbimento del personale sospeso;
– per il perfezionamento dell’Accordo dovrà essere verificata la sostenibilità finanziaria; per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 potranno essere autorizzati interventi di Cigs per cessazione attività nei limiti di spesa pari a 50 milioni di euro. L’onere finanziario sarà parte integrante del medesimo Accordo. Il raggiungimento del limite prima del termine dell’anno di riferimento non consentirà di perfezionare l’Accordo governativo. Nel caso di disponibilità economiche residue, dovrà essere indicato il periodo massimo autorizzabile.
Fermo restando che, per rendere quanto più possibile rapido il procedimento di richiesta della proroga, non sarà necessario esperire la procedura di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 148/15, l’azienda sarà tenuta esclusivamente ad inoltrare apposita istanza al Ministero del lavoro tramite il sistema “Cigs on line”, corredata dal verbale di Accordo, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dal programma di Cigs e coinvolti nel trasferimento aziendale, nonché del programma di cui all’art. 2 del decreto n. 95075/16 e del piano delle sospensioni del personale.


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