MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – INCREMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI ROTAZIONE DEI LAVORATORI – DECRETO INTERMINISTERIALE N. 94956/2016
Si informa che con decreto interministeriale n. 94956/2016 è stato definito nella misura dell’1% l’incremento del contributo addizionale nei casi di mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria
Nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016 è stato pubblicato infatti il Decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 10 marzo 2016, n. 94956, avente ad oggetto “Definizione dell’incremento della contribuzione addizionale, applicabile a titolo di sanzione, per il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori indicate nel verbale di esame congiunto stipulato per la richiesta di intervento dell’integrazione salariale straordinaria o, in mancanza di accordo, nella domanda di concessione del trattamento di CIGS”.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il contributo addizionale a carico delle imprese che vengono ammesse al trattamento di integrazione salariale deve essere calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate ed è connesso all’effettivo utilizzo dell’ammortizzatore sociale. Nello specifico, la misura del contributo addizionale è pari al:
a. 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate relativamente ai periodi di integrazione ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi autorizzati sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b.12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c. 15% oltre il limite di cui alla lettera b) in un quinquennio mobile.
Con riferimento alla Cassa Integrazione Guadagni straordinaria, l’art. 24 (“Consultazione sindacale”) del Decreto Legislativo n. 148/2015:
– al comma 3, dispone che costituiscono oggetto dell’esame congiunto anche le modalità della rotazione fra i lavoratori da sospendere ovvero le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione dei meccanismi di rotazione;
– al comma 6, demanda ad un apposito decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, la definizione dell’incremento della contribuzione addizionale nei casi di mancato rispetto delle modalità di rotazione di cui al comma 3.
– Sulla base di quanto previsto da quest’ultima disposizione, il decreto interministeriale in discorso stabilisce che:
– qualora in sede di verifica ispettiva, anche a seguito di segnalazione da parte delle organizzazioni sindacali o di singoli lavoratori, emerga il mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori sospesi concordate in sede di esame congiunto ovvero indicate nella domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, il contributo addizionale viene incrementato nella misura dell’1%;
– tale incremento viene applicato sul contributo addizionale dovuto per i singoli lavoratori per i quali non è stata effettuata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per il quale è stata accertata la violazione;
– per le suddette finalità, la competente Direzione territoriale del lavoro trasmette gli esiti dell’accertamento all’INPS, che provvede ad applicare la sanzione comminata in sede di verifica ispettiva.
Si fa riserva di tornare sull’argomento anche ad esito delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti.
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