MINISTERO DEL LAVORO – CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA – IMPRESE IN FALLIMENTO E PROCEDURA CONCORSUALE – CIRCOLARE N. 24/2016
Si informa che il Ministero del Lavoro con circolare n. 24 del 26 luglio 2016, ad integrazione delle istruzioni contenute nella circolare n. 1 del 22 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione di attività, e in concordato con continuità aziendale, di richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Per quanto concerne la prima fattispecie, il Ministero ritiene che l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per la causale di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 21, lettera b), del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possa essere riconosciuto qualora sussistano le seguenti condizioni:
– il giudice delegato o l’autorità che esercita il controllo autorizzi l’esercizio provvisorio dell’impresa al fine di salvaguardare il complesso aziendale e favorire la cessione dell’attività;
– nel programma di liquidazione vengano dettagliate le concrete motivazioni per le quali appare probabile la cessione dell’azienda o di singoli rami della stessa, in tempi compatibili con la fruizione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi;
– il comitato dei creditori approvi specificatamente la valutazione sulle probabilità di cessione espressa dal curatore.
Pertanto, in presenza delle suindicate condizioni, l’impresa sottoposta a fallimento può essere ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale qualora presenti un programma di crisi aziendale, ove il piano di risanamento sia mirato alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di una sua parte, con il trasferimento dei lavoratori.
Nei casi di concordato con continuità aziendale l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria può essere riconosciuto quando sia prevista la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore ovvero la cessione dell’azienda o il suo conferimento in una o più società, anche se di nuova costituzione.
E’ tuttavia necessario che il concordato sia omologato e l’impresa presenti un programma di crisi aziendale in cui il piano di risanamento sia volto alla concreta e rapida cessione dell’azienda o di parte di essa, con il trasferimento dei lavoratori.
Nelle suddette ipotesi, osserva il Ministero del Lavoro, il programma di liquidazione o il piano di concordato articolati in modo da garantire – nel periodo di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria autorizzata ai sensi dell’art. 21, lettera b), del Decreto Legislativo n. 148/2015, per dodici mesi – la cessione del complesso aziendale o di una parte dello stesso, sono finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla continuazione (in tutto o in parte) dell’attività svolta seppure da un soggetto terzo e diverso rispetto al richiedente l’intervento dell’integrazione salariale straordinaria.
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